Agenzia sanitaria e sociale regionale

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI SULL'ACCREDITAMENTO E AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE
 IN EMILIA-ROMAGNA - CIRCOLARI ESPLICATIVE SULL'AUTORIZZAZIONE (Delibera Giunta reg. ER 125/99)

 

 Circolare n.8 Chiarimenti su problemi interpretativi della deliberazione di Giunta regionale n. 125/99 concernente "Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98"
 

Con la presente si forniscono i primi chiarimenti sui quesiti inerenti l’applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 125 dell’8 febbraio 1999, al fine di agevolare le strutture sanitarie nella compilazione della documentazione prevista dalle procedure per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie.

I quesiti pervenuti riguardano sia problematiche di carattere generale che temi più specifici. Le risposte sono state valutate anche dal tavolo permanente di consultazione e coordinamento regionale, istituito con determinazione del Direttore Generale Sanità, n. 4553 del 3 giugno 1999, composto oltre che da funzionari dell’Assessorato alla Sanità e dell’Agenzia Sanitaria Regionale, da rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie e delle Associazioni di categoria della sanità privata della Regione Emilia-Romagna.

Le corrette interpretazioni sui temi specifici sono evidenziate nell’allegato 1 alla circolare, mentre per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale si fa presente quanto segue:

1. Relativamente alle sinergie, contratti e convenzioni tra privati e privati/pubblici, ecc., considerato che la problematica rappresenta uno degli aspetti innovativi che si è prefissata la Regione Emilia-Romagna con la legge regionale n. 34/98, questo Assessorato ritiene che anche alle strutture private di ricovero e cura e ambulatoriali debba essere estesa la possibilità di ricorrere a services esterni per i servizi sanitari e non sanitari, di supporto. Il ricorso a services esterni dovrà comunque avvenire, sia per la sanità pubblica che privata, unicamente nell’ambito dei servizi e delle attività già previsti dalla programmazione regionale e locale. E’ ovvio che le strutture che gestiscono le attività in service devono essere in possesso dei requisiti di legge e, quando necessario, autorizzate all’esercizio delle attività stesse.

2. Per quanto riguarda il ruolo e la composizione delle Commissioni aziendali, si rinvia a quanto già puntualizzato nella circolare regionale n. 6/99, mentre i compiti attribuiti dall’art. 7 della L.R. n. 34/98 alle Commissioni stesse si articolano come segue:

  • Il parere che le Commissioni aziendali devono esprimere al Comune si basa sull’esame dei "Piani di adeguamento" allegati alle autocertificazioni.
  • La procedura di accertamento per verificare l’avvenuto adeguamento, prevista dal 4° comma, dovrà avvenire solamente quando attivata dal Comune, a partire dal 60° giorno antecedente la scadenza dei termini previsti.
  • Il sopralluogo è da effettuarsi attraverso la costituzione del gruppo ispettivo.

3. Con riferimento alle problematiche legate alla gestione dei tempi di adeguamento, in particolare i "tempi zero", si rileva che:

  • Il possesso del requisito previsto al "tempo dato" è garantito dall’evidenza dichiarata alla colonna 5 della griglia illustrata nel "Manuale dell’utente", o da misure alternative che garantiscano i livelli di sicurezza e funzionalità evidenziati dal requisito stesso.
  • Per quanto riguarda i "tempi zero" la "evidenza dichiarata" può comprendere anche il dimostrato avvio delle procedure per l’esecuzione, nei tempi strettamente tecnici, delle opere necessarie.

Al termine del periodo temporale necessario, la struttura comunica al responsabile della Commissione aziendale l’avvenuto adeguamento al requisito. La Commissione nell’ambito dell’attività istruttoria può attivare i gruppi ispettivi per effettuare verifiche, anche a campione, sull’adeguamento della struttura al requisito.

Si precisa che per dare immediata operatività alle risposte ai quesiti, eventuali specificazioni sui requisiti del Manuale dell’utente, che possono comportare modifiche alle "evidenze" indicate nella delibera di Giunta regionale n. 125/99, saranno comunque oggetto di un apposito provvedimento deliberativo di riepilogo complessivo.

Infine, si invitano i Direttori Generali delle AUSL ad inviare i provvedimenti di nomina delle Commissioni aziendali per l’autorizzazione, così come già richiesto con la precedente circolare regionale n. 6/99.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE SANITA’

Tiziano Carradori

 

SEGUE Allegato n. 1 segue


a cura di: Agenzia sanitaria e sociale regionale dell'Emilia-Romagna

e-mail: asrqualita@regione.emilia-romagna.it

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2008