Agenzia sanitaria e sociale regionale

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI SULL'ACCREDITAMENTO E AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE
 IN EMILIA-ROMAGNA - CIRCOLARI ESPLICATIVE SULL'AUTORIZZAZIONE (Delibera Giunta reg. ER 125/99)

 

 Circolare n.12 - Ulteriori chiarimenti su problemi interpretativi della deliberazione di Giunta regionale n. 125/99 concernente "Primi provvedimenti applicativi della L.R. 34/98"
 

Facendo seguito alle precisazioni contenute nella precedente circolare n. 8 dell’11 giugno u.s. ed al fine di agevolare le strutture sanitarie nella compilazione della documentazione prevista dalle procedure per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture stesse, con la presente si forniscono chiarimenti sugli ulteriori quesiti pervenuti, inerenti l’applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 125 dell’8 febbraio 1999.

I quesiti e le relative risposte, valutati anche dal tavolo permanente di consultazione e coordinamento regionale, sono evidenziati nell’allegato n. 1 alla presente circolare. Per consentire un più agevole collegamento con il manuale dell’utente, i quesiti stessi contengono, ove è stato possibile, il codice di riferimento nonchè la corrispondente pagina del manuale dell’utente e, nella generalità dei casi, il soggetto proponente.

Si coglie l’occasione per puntualizzare quanto segue in merito ad aspetti che rivestono carattere generale:

1. PROCEDURE PER I REQUISITI A "TEMPI ZERO"

Ad integrazione di quanto già precisato al punto 3, pagina 3 della circolare n. 8/99, si fa presente che per dimostrare l’avvio delle procedure per l’esecuzione, nei tempi strettamente tecnici, delle opere necessarie, all’autocertificazione deve essere allegato un documento specifico, oppure deve esserne data separata evidenziazione rispetto al Piano di adeguamento (che riguarda i requisiti da soddisfare ad 1, 3 e 5 anni).

Tale specifico documento o la separata evidenziazione, devono contenere la descrizione delle procedure avviate in riferimento ai requisiti da ottemperare, gli estremi dei documenti a dimostrazione dell’avvio delle procedure e la dichiarazione dei tempi tecnici di realizzazione.

Su tale documento, o su quanto evidenziato separatamente, le Commissioni aziendali attueranno programmi di verifica, anche a campione.

2. TRASFERIMENTO DI STRUTTURE SANITARIE

Nel caso in cui il piano di adeguamento preveda, per il raggiungimento dei requisiti di cui al DPR 14.1.1997 ed alla legge regionale n. 34/98, il trasferimento in altra sede delle attività per le quali viene richiesta la conferma dell’autorizzazione, nel periodo di tempo previsto per l’adeguamento dei requisiti organizzativi, impiantistici o strutturali, potranno essere individuate soluzioni o alternative che tengano conto della transitorietà dell’uso della struttura originaria.

Si ritiene infine di precisare che, in considerazione della necessità di dare immediata operatività alle risposte ai quesiti allegati alla presente circolare, le risposte che possono comportare modifiche alle "evidenze" indicate nel manuale dell’utente, saranno comunque oggetto di un apposito provvedimento deliberativo di riepilogo complessivo.

Distinti saluti.

 

IL DIRETTORE GENERALE SANITA’
Tiziano Carradori


SEGUE Allegato n. 1 segue


a cura di: Agenzia sanitaria e sociale regionale dell'Emilia-Romagna

e-mail: asrqualita@regione.emilia-romagna.it

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2008