Attività produttive. Chiusura del viadotto “Puleto” sulla E45. Firmata un’intesa tra Regione, parti sociali e amministrazioni comunali per il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti. Costi: “L’Emilia-Romagna ha fatto la propria parte, ora Governo faccia la sua ed emani il decreto di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate: senza non sarà possibile mettere in campo alcun aiuto”

Definite le proposte operative per l’applicazione delle indennità previste dal Decreto legge n. 40/2019 a causa della sospensione dell’attività lavorativa fra il 16 gennaio e il 15 luglio. I comuni emiliano-romagnoli interessati sono Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Sant’Agata Feltria

23/07/2019 17:04

Bologna - Siglata oggi a Bologna un’intesa fra Regione, parti sociali e le amministrazioni comunali interessate per fornire un sostegno al reddito a favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a svolgere il proprio lavoro dopo la chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna (viadotto “Puletto”, dal Km. 168+200 al Km 162+698).

Con l’accordo raggiunto oggi in viale Aldo Moro a Bologna, è stata dettagliata la gestione delle indennità (previste dall’articolo 40 del Decreto legge governativo n. 34/2019) che potranno coprire periodi di sospensione dalla attività lavorativa, anche non continuativi, tra il 16 gennaio e il 15 luglio 2019. Le indennità saranno concesse dal governo con decreto alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2019. Però, al momento, il Governo non ha ancora emanato il decreto di ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate e i criteri applicativi.

Gli 11 comuni emiliano romagnoli individuati, ovvero quelli nel cui territorio devono essere ubicate le unità produttive interessate dal sostegno al reddito. sono: Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Sant’Agata Feltria.

Le domande per ottenere l’indennità dovranno essere presentate alla Regione tramite il sistema informatico. Sempre la Regione a redigere la lista dei potenziali beneficiari che verrà poi inviata all'Inps che provvederà alla loro erogazione.

“L’Emilia-Romagna, con tutte le Istituzioni e le parti sociali del territorio - ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, al termine dell’incontro dove è stata firmata l’intesa - ha fatto la propria parte. Si tratta di proposte elaborate e definite in sede locale, per fornire un aiuto concreto in tempi brevi. Abbiamo definito tempi e modalità per dare nel più breve tempo possibile un segnale di vicinanza  ai lavoratori che si sono improvvisamente trovati in difficoltà per la chiusura del viadotto. Chi, invece, è latitante è il Governo da cui aspettiamo, e sollecitato, il decreto di ripartizione delle risorse fra le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Senza questo atto non sarà possibile mettere in campo alcuna forma di aiuto. Ogni ulteriore ritardo non è giustificabile. Inoltre, è indispensabile che sia riaperto completamente al traffico”.

Le misure per i lavoratori dipendenti

Secondo quanto ipotizzato nell’intesa, l’indennità potrebbe essere pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Pur non essendo tecnicamente cassa integrazione, ma una indennità ad essa corrispondente, si sono seguite le normali procedure per la Cig in deroga, in analogia a quelle seguite dall’Inps a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova.

L’indennità potrà essere richiesta solo se non siano disponibili altri ammortizzatori “ordinari”, o se siano già stati fruiti completamente: l’importo medio orario dell’indennità potrebbe essere di 10,22 euro.

 

Le misure per i lavoratori autonomi

L’indennità è concessa a favore delle persone fisiche e non delle imprese. Questo significa che – sempre secondo quanto ipotizzato dal testo dell’intesa - per ogni impresa potrebbero essere presentate più istanze da parte dei diversi soci, collaboratori o agenti/rappresentanti. Resta escluso solamente chi presta attività autonoma in modo occasionale (sotto i 5.000 € annui) e quindi non è obbligato all’iscrizione previdenziale.

Deve esserci stata sospensione totale o parziale dell’attività. In questo senso è significativa anche una variazione dell’attività che ha comunque comportato una diminuzione del lavoro.

Tre i casi presi in esame: lavoratori autonomi soci o titolari di attività di impresa o professionale che in conseguenza dell’evento, nel periodo di riferimento e per un minimo di 32 ore anche non continuative, hanno sospeso uno o più lavoratori dipendenti dall’impresa stessa; lavoratori autonomi soci o titolari di attività di impresa o professionale senza lavoratori dipendenti: in questo caso è possibile presentare domanda di accesso all’indennità esclusivamente sulla base della perdita di commesse, ingaggi, contratti, lavori, forniture o fatturato calcolato rispetto alla media dei due anni precedenti, direttamente riconducibili alla chiusura della E45 e debitamente documentati e motivati; infine titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale per almeno il 50% del proprio fatturato/reddito derivante da imprese committenti operanti nell’area degli 11 comuni e che abbiano subito una sospensione dell’attività documentata.

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