6. Legge 25 marzo 1997, n. 78
Soppressione della tassa dingresso ai musei statali
Art. 1. - 1. La tassa dingresso per laccesso ai
monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto
11 giugno 1885, n. 3191, e successive modificazioni , è soppressa.
2. Lingresso nei luoghi di cui al comma 1 è
consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. Laccesso ai luoghi e le
modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del corrispettivo del biglietto
dingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonché la percentuale dei
proventi dei biglietti da assegnare allente nazionale di assistenza e previdenza per
i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabiliti con
regolamento adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare, ai sensi dellarticolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle
convenzioni previste dai commi 4 e 5.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti
dingresso sono destinati alle finalità di cui allarticolo 3, comma 1, della
legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dallarticolo 5, della legge 29
dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri
decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali le somme affluite allentrata del bilancio dello Stato ai
sensi del presente comma.
4. I soprintendenti possono stipulare, secondo i criteri
stabiliti nel regolamento di cui al comma 2, convenzioni con soggetti pubblici o privati
per organizzare la distribuzione e la vendita dei biglietti dingresso. Questi
possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte di credito, nonché altre
forme similari. Per la gestione di biglietti dingresso possono essere impiegate
nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi
convenzionati.
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa
dellentrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali
o, su delega, il competente soprintendente è autorizzato ad emanare specifiche
disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati,
sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione,
vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti dingresso. Le disposizioni e
le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in
singole città o in delimitate aree geografiche.
Art. 2. - 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.