N.5 2000 ANNO XXI - settembre/ottobre |
Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita delle
Regioni (d.lgs n. 76/00)
D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (1).
Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità
delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 2000, n. 77.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente disposizioni in materia finanziaria e
contabile, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che delega il Governo ad emanare,
entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per
adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, sulla base dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 19 maggio 1976, n. 335, recante princìpi fondamentali e norme di
coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio
dello Stato;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 ottobre 1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nonché il parere della Commissione parlamentare
di cui all'articolo 9 della citata legge n. 94 del 1997;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
4 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli
obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla
Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in àmbito nazionale.
2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione si
ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la regione adotta ogni
anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono
come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine
non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.
3. La regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo
sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Bilancio pluriennale.
1. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa,
oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio
successivo.
2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e
rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel
periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in
base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a
legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo
conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale
programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il
riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della
regione a carico di esercizi futuri.
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le
entrate, ne ad eseguire le spese in esso contemplate.
3. Leggi regionali di spesa.
1. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o
ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la
quantificazione della relativa spesa. In tale caso la regione può dare corso alle
procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali
comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo
18.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare
complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già
presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di
spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
3. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi
disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità
dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.
4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si protrae per più
esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di
obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo
restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi
dell'articolo 18, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere
nel corso del relativo esercizio.
4. Bilancio annuale di previsione.
1. Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza
e di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità
previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree
omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze
delle regioni. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata, sia
nella spesa.
3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza
l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si
autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in conto residui.
4. Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera b), del comma 3, sono iscritti in
bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che
sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce, ad impegni di spesa a norma dell'articolo 18.
5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio
precedente è iscritto fra le entrate o le spese di cui alla lettera b), del comma 3,
mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il
bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3.
6. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati,
disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il
carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione
delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al
rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale
per la spesa.
7. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale le previsioni di cui
ai commi 1, 2, 3, lettere a), b) e c), e dei commi 4 e 5. Le contabilità speciali sono
approvate nel loro complesso.
8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione
alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della
spesa storica incrementale.
9. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione
all'esercizio provvisorio, la giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali
di base per capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti
finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.
10. In relazione a quanto disposto dal comma 8, le regioni adottano misure organizzative
idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta
quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e
di spesa.
5. Equilibrio del bilancio.
1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere
superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta
giacenza iniziale di cassa.
2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale
delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo
disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di
approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23.
6. Annualità del bilancio.
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
7. Universalità ed integrità del bilancio.
1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di
riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
2. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate
correlative.
3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci
di cui all'articolo 12, comma 1.
8. Leggi di bilancio ed esercizio provvisorio.
1. Il consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi
e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, nei modi, nei termini e
con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali e non può protrarsi,
comunque, oltre i quattro mesi.
3. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione
all'esercizio provvisorio siano stati approvati dal consiglio regionale entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la regione è
autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall'articolo 127 della Costituzione,
a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della
spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore
spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge
e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
4. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione
all'esercizio provvisorio siano rinviate al consiglio regionale dal Governo, a norma
dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia
promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del
medesimo articolo 127, la regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio
stesso limitatamente ai capitoli delle unità previsionali di base non coinvolte nel
rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano
l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo
delle unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di
pendenza del procedimento, o nei
limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente
regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in
dodicesimi.
9. Classificazione delle entrate.
1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi
erariali o di quote di esso devolute alla regione;
Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione
europea, dello Stato e di altri soggetti;
Titolo III: entrate extratributarie;
Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione
di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
Titolo VI: entrate per contabilità speciali.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti,
in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del consiglio regionale e in
capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.
10. Specificazione e classificazione delle spese.
1. La legge regionale, nel rispetto dei princìpi determinati dai commi 2 e 3, stabilisce
il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del
bilancio pluriennale.
2. Nel bilancio della regione le spese sono, comunque, ripartite in:
1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche
regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri
adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
2) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le
unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità
relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso prestiti;
3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6, dell'articolo 4,
secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere
giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della
gestione e della rendicontazione.
3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'articolo 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilità nazionale
adottati in sede comunitaria, le modalità idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci
regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi
compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire la
necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.
11. Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per
funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte
per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello
Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o
dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità
previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale
degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in
ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto
dai commi 3 e 4 dell'articolo 22.
12. Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali.
1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla
regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e
dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.
2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le spese sono classificate
e ripartite in conformità a quanto disposto nell'articolo 10.
3. La legge regionale detta norme per assicurare, in relazione alle funzioni delegate
dalle regioni agli enti locali, la possibilità del controllo regionale sulla destinazione
dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni agli enti locali.
13. Fondi di riserva.
1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore;
b) un fondo di riserva per le spese impreviste;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.
2. La legge regionale disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme da tali
fondi.
3. Nel solo bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare massimo,
in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, è stabilito dalla
legge di contabilità regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi
e relative destinazioni ed integrazioni delle altre unità previsionali di spesa, nonché
dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con delibere della giunta
regionale non soggette a controllo.
14. Fondi speciali.
1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino
dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma
solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa
delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al
finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui
al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non
approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non
utilizzate di fondi speciali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano
approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine
dell'esercizio immediatamente successivo. In tale caso resta ferma l'assegnazione degli
stanziamenti dei detti fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle
nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i
relativi provvedimenti legislativi.
6. Nei casi di cui al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio
dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con
ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il
rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai
fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 5, comma 2.
15. Assestamento del bilancio.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del
bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui alla
lettera a), del comma 3, dell'articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonché
alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo
5.
16. Variazioni di bilancio.
1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio
medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per
l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione
europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni
compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le
autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio
deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli
articoli 13 e 14.
3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione
possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno
della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente
collegate nell'àmbito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o
progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella
gestione delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale può essere autorizzata ad
effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora
le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
4. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata
dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
5. La giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'àmbito della stessa o
di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti
autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o
rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'articolo 10,
comma 2. Il relativo provvedimento è comunicato al consiglio regionale.
17. Divieto di storni.
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, è vietato il trasporto, con atto
amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto
riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di
cassa.
18. Impegni di spesa.
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza
del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla
regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o
determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine
dell'esercizio.
3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di
specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, ovvero
assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la
continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote
che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate
alla regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico
degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione
temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea
e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni
del CIPE di riparto di risorse.
5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata
al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
19. Pagamento delle spese.
1. I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio
in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto
competenze o in conto residui.
2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono
assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano
divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.
20. Gestione del bilancio.
1. La legge regionale stabilisce le modalità e determina le competenze per la gestione
delle spese, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere
economico-finanziario nell'àmbito di ciascuna unità operativa di un servizio, di un
settore o di un programma o progetto della regione.
21. Residui.
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il
termine dell'esercizio.
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 18 e non pagate
entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di
somme non impegnate, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel cui
bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.
3. Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per non più
di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese
correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.
4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro
il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a
tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
5. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate,
a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa
e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
6. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non
impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non
oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.
22. Fondi statali assegnati alle regioni.
1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla regione confluiscono nel
bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni
in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo
comma, della Costituzione, nonché di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per
interventi di interesse nazionale.
2. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a deleghe di funzioni
amministrative, e comunque negli altri casi di assegnazione di somme di cui al comma 1, la
regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo
Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le
relative funzioni.
3. La regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti
quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare tali maggiori
spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente
successivi.
4. La regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali
di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio
immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali
spese, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha
luogo l'assegnazione.
5. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di
cui al comma 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui
all'articolo 5, comma 2.
23. Mutui e altre forme di indebitamento.
1. (2).
2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato
approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a
quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio
o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio
si riferisce.
4. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio,
se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di
indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio,
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 10, L. 16 maggio 1970, n. 281.
24. Garanzie prestate dalla regione.
1. In allegato al bilancio preventivo della regione devono essere elencate le garanzie
principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti.
25. Rendiconto generale.
1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della
regione.
2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del
bilancio ed il conto generale del patrimonio.
26. Conto del bilancio.
1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle
spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla
base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la valutazione delle
politiche pubbliche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni
obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione
economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi
stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.
27. Conto generale del patrimonio.
1. Il conto generale del patrimonio, indica, in termini di valori aggiornati alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili e immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
2. Al fine di consentire l'armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello
relativo al patrimonio dello Stato, i conti stessi sono riclassificati secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 10, comma 3.
3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di
concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al
patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si
riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da
essi prodotto.
5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della regione, è introdotta
nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire
l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.
28. Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali.
1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti
dalla regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto
e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti in conformità a quanto disposto negli
articoli 26 e 27.
3. Al rendiconto generale della regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato
da ciascuna società in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.
4. Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 12, comma 3.
29. Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto.
1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 30
giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. Lo statuto e le leggi
regionali stabiliscono le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio
regionale.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione
sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle
leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della
regione. La relazione espone i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto disposto
dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun anno la
relazione è integrata dai rilievi e dagli esiti relativi alle predette leggi regionali
rinviate al nuovo esame del consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.
30. Autonomia contabile del consiglio regionale.
1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia
contabile del consiglio regionale, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 6
dicembre 1973, n. 853, ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio
medesimo.
31. Servizio di tesoreria della regione.
1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione.
32. Cooperazione Stato-regioni.
1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta
ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al
presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi
sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.
2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 10, stabilisce le
modalità con le quali le regioni trasmettono trimestralmente al sistema informativo del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati dei propri
sistemi informativi riguardanti le unità previsionali di entrata e di spesa, secondo la
specificazione poste al comma 3, dell'articolo 4, e le classificazioni determinate ai fini
della loro armonizzazione con il bilancio dello Stato.
33. Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della
Corte dei conti e obblighi di denunzia.
1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio
delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla L. 14
gennaio 1994, n. 20 e L. 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di
responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni
statali.
34. Norme finali e transitorie.
1. La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione,
e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai princìpi del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
2. Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potestà legislativa nella
materia di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, contenute anche nelle
leggi regionali, precedentemente in vigore nella materia medesima, non oltre comunque il
31 dicembre 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il mancato adeguamento della
legislazione regionale ai princìpi del presente decreto è rilevabile quale vizio di
legittimità della legge regionale di approvazione del bilancio in sede di esame da parte
dei competenti organi statali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
3. Con apposita legge della Repubblica sono stabiliti i princìpi fondamentali in materia
di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni. Fino all'emanazione della
legge predetta si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva
diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'àmbito dei princìpi fondamentali
della legislazione statale vigente in materia.
4. Dopo i primi due anni di applicazione generalizzata del nuovo ordinamento contabile
previsto dal presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad una
verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze funzionali delle
regioni, al fine di pervenire alle eventuali modifiche intese a realizzare una più
efficace disciplina della materia.
35. Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le
disposizioni con esso incompatibili e, in particolare, la legge 19 maggio 1976, n. 335.
2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dal quinto comma dell'articolo 35 della legge
19 maggio 1976, n. 335.
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