N.5 2000 ANNO XXI - settembre/ottobre
                                                                                                        
Disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. n. 56/00)


D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (1).
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), n), o), p), q) e r), comma 2 e comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Considerato che l'attuazione del presente decreto deve avvenire nel rispetto dei princìpi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente decreto legislativo;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:


1. Soppressione trasferimenti erariali.

1. A decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2, relativo alla compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;
b) articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;
c) articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, n. 54, concernenti la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;
d) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale.
2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del comma 1 è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, di quelle destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000, di quelle destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento della Croce Rossa Italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle previste dalle seguenti norme:
legge 5 giugno 1990, n. 135;
legge 6 marzo 1998, n. 40;
legge 27 ottobre 1993, n. 433;
legge 23 dicembre 1993, n. 548;
legge 2 giugno 1988, n. 218;
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 (2).
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base del rispetto della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi Istituti con la programmazione regionale, in termini di definizione e verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. [Con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con l'attività di ricerca corrente e finalizzata degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché le modalità per il loro finanziamento] (3).
4. I trasferimenti soppressi ai sensi del presente articolo sono compensati con la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui all'articolo 2, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 3, comma 1, e dall'aumento della compartecipazione di cui all'articolo 4, nelle misure necessarie a realizzare detta compensazione. A quest'ultimo fine, le aliquote e le quote di compartecipazione sono stabilite dagli articoli 2, 3 e 4, sulla base di dati previsionali e, successivamente, ove necessario, determinati in via definitiva sulla base di dati consuntivi a norma dell'articolo 5.

(2) Comma così modificato dall'art. 83, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Periodo abrogato dall'art. 83, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.


2. Compartecipazione regionale all'IVA.

1. È istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.
2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 è attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


3. Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali.

1. A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento.
2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali.
3. L'acconto dell'IRPEF è ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento.


4. Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine.

1. A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta.


5. Rideterminazione delle aliquote.

1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno immediatamente precedente.
3. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni fissate a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.


6. Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite.

1. I trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Entro il 30 giugno del medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è variata prioritariamente la quota di compartecipazione di cui all'articolo 2, nonché le aliquote di cui all'articolo 3, e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni conferite alle regioni a statuto ordinario.


7. Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il «Fondo perequativo nazionale» al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entità del Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui all'allegato A).
2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali, la determinazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), è effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A). A decorrere dal 2004 possono essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato A), relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacità fiscale.
3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione è comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4. L'importo così determinato viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'articolo 2, comma 2, e al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.
4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 è ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 è ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che residuano in ciascun anno sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A).


8. Vincolo di destinazione delle spese sanitarie.

1. Al fine di assicurare in ogni regione i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per gli anni dal 2001 al 2003, ciascuna regione è vincolata a destinare, per l'erogazione delle tipologie di assistenza, delle prestazioni e dei servizi individuati dal Piano sanitario nazionale, una spesa corrente pari al fabbisogno finanziario per il Servizio sanitario regionale, definito in funzione della quota capitaria di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche e socio sanitarie di ciascuna regione secondo i criteri generali e le modalità indicate nell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (4).
2. Al finanziamento della spesa corrente di cui al comma 1 concorrono i trasferimenti erariali per le prestazioni assistenziali rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a favore della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
3. A partire dal 2004, il vincolo di cui al comma 1 è rimosso nei confronti delle regioni che hanno attivato le procedure di monitoraggio e verifica dell'assistenza sanitaria erogata e del sistema di garanzie di cui all'articolo 9.
4. Gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti alla regione che li ha realizzati, sempre che siano garantiti i livelli di assistenza di cui al comma 1.

(4) Il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 83, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.


9. Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria.

1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonché di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con uno o più decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale.
2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:
a) un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché dei vincoli di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui alla lettera a);
c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di monitoraggio e per l'individuazione delle regioni che non rispettano o non convergono verso i parametri di cui alla lettera a), anche prevedendo limiti di accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.
3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al presente articolo e per la individuazione di forme di ostegno alle regioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della sanità, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale e la loro contestuale sostituzione con trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del sistema di garanzie.
5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna secondo il rispettivo regime, in modo da rendere trasparenti le responsabilità di dette determinazioni, con riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi istituzionali, nonché da evidenziare i prevedibili effetti finanziari delle determinazioni medesime sui diversi livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti da disposizioni legislative assunte a livello nazionale, siano correlati ad un corrispondente adeguamento della quota di compartecipazione regionale all'IVA.


10. Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento.

1. Le regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


11. Abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRAP.

1. Dal 2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP, prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.
2. Conseguentemente sono rideterminate le quote di finanziamento della spesa sanitaria spettanti a ciascuna regione e soppresse dall'articolo 1.
3. Con la stessa decorrenza alle province ed ai comuni vengono assicurati trasferimenti erariali di importo pari alla compartecipazione IRAP per l'anno 1998, incrementata del tasso programmato d'inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali - capitolo 1601 - unità previsionale di base 3.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, opportunamente integrato.
4. Le modalità di invio al Ministero dell'interno delle notizie relative al gettito di cui al comma 1, spettante alle singole province ed ai singoli comuni, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


12. Ulteriore compartecipazione all'accisa sulla benzina alle regioni di confine.

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte dell'Unione europea, possono determinare, con propria legge e nell'àmbito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine.
2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione viene corrisposta una somma pari ai nove decimi dell'incremento espresso in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa vigente nell'anno di competenza.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo (5).

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 gennaio 2001.


13. Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario.

1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché, limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.
3. Per il triennio 2001-2003 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al triennio 2001-2003 un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine.
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma (6).
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(6) Con D.M. 21 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 6 marzo 2001, n. 54) sono state determinate le modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sui termini per la concessione delle anticipazioni di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 1, comma 4-quater, D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


14. Provvedimenti di attuazione.

1. I provvedimenti da adottare per l'attuazione del presente decreto legislativo sono predisposti con il concorso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 11 del presente decreto, e sono comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.


15. Norme di coordinamento.

1. Al fine di assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e di effetti finanziari netti negativi per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, con le procedure previste dai singoli statuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvederà a coordinare le disposizioni in esso contenute con i rispettivi ordinamenti finanziari.


Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 1)

Specifiche tecniche

PARTE I
Computo delle somme da erogare a ciascuna Regione
(articolo 2, comma 4, lettera d)

1. La quota percentuale di ripartizione della compartecipazione all'IVA (COMP), di cui all'articolo 7, per ciascuna delle regioni, viene determinata annualmente con riferimento ai dati più recenti a disposizione al momento del calcolo e viene proiettata sul triennio successivo all'anno in cui tale determinazione viene effettuata.
Per il calcolo della quota percentuale di ripartizione è utilizzata la seguente espressione:

fit=(nit) / (Sinit) + [nitßSj ttj(xjt -xjit)] / [Rt] + [nit (sit - st)] / [Rt] + [nit gt(pit - pt)] / [Rt]

dove:
- l'apice i indica l'anno in cui vengono effettuati i calcoli e a cui si riferiscono le stime delle variabili
incluse nella formula;
- l'apice indica le regioni (i=1,2....15) ...;
- fit, 0£ fit £ 1, indica la quota percentuale del COMP spettante alla regione i-esima;
- nit è la popolazione residente della regione i-esima, al 1° gennaio dell'anno t;
- ß=0,9 è il«coefficiente di solidarietà» o di perequazione della capacità fiscale;
- il pedice j indica i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali che definiscono la capacità fiscale delle regioni per il triennio considerato;
- ttj rappresenta l'aliquota standard del tributo proprio o della compartecipazione j-esima che definiscono la capacità fiscale, così come determinata nell'anno t;
- xjit è la base imponibile potenziale procapite nella regione i-esima del tributo o della compartecipazione j inclusa nella definizione della capacità fiscale, così come valutata nell'anno t;
- xjt è la base imponibile potenziale del tributo o della compartecipazione j procapite media delle regioni: xjt=(Si nit xjit) / (Si nit);
- sit è il fabbisogno sanitario procapite della regione i-esima così come valutato nell'anno t;
- st è il fabbisogno sanitario procapite medio delle regioni: st=(Si nit sit) / (Si nit);
- gt è il coefficiente di correzione delle dimensioni geografiche;
- pit rappresenta la spesa procapite standardizzata della regione i-esima per le funzioni legate al territorio e all'apparato amministrativo, così come valutata nell'anno t;
- pt rappresenta la spesa standardizzata media procapite delle regioni, per le funzioni legate al territorio e all'apparato amministrativo, così come valutata nell'anno t:
pt=(Si nit pit) / (Si nit);
- Rt è l'ammontare complessivo di COMP nell'anno t.
2. La quota spettante a ciascuna regione è ottenuta dall'applicazione della formula, i cui parametri sono definiti nel modo seguente:

a) Parametro popolazione residente: (nit) / (Sint)

per ciascuna regione, è definito come rapporto tra la popolazione residente della regione, nit, e la popolazione totale delle regioni Sinit.

b) Parametro perequazione della capacità fiscale:[nitßSj ttj(xjt -xjit)] / [Rt]

1. Per ciascuna regione la capacità fiscale procapite è definita dal rapporto tra l'ammontare dei gettiti potenziali dei principali tributi propri e dei gettiti standardizzati delle compartecipazioni ai tributi erariali e la popolazione della regione. Il gettito potenziale di ciascun tributo proprio deriva dal prodotto dell'aliquota standard del tributo e della sua base imponibile potenziale. Per quanto riguarda l'addizionale all'IRPEF e l'accisa sulle benzine il gettito potenziale è valutato tenendo conto solo dell'aliquota standard. Le basi imponibili potenziali dell'IRAP e della tassa automobilistica sono rese disponibili dal Ministero delle Finanze che le determina sulla base delle dichiarazioni dei redditi, delle risultanze di bilancio e dei dati relativi al pubblico registro automobilistico, tenendo conto, possibilmente, del valore della base imponibile evasa.
2. Per la media nazionale, la capacità fiscale procapite del complesso delle regioni è pari al rapporto tra l'ammontare dei gettiti potenziali dei principali tributi propri e dei gettiti effettivi e delle compartecipazioni regionali e la popolazione complessiva delle regioni medesime.
Per il triennio 2002-2004, i tributi e le compartecipazioni considerati ai fini del calcolo della capacità fiscale sono i seguenti: l'IRAP, l'addizionale IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulla benzina spettante alle regioni e la tassa automobilistica. Per il triennio 2002-2004, le aliquote standard sono pari a quelle vigenti nell'anno 2001 per l'IRAP, l'addizionale IRPEF e l'accisa sulla benzina; per la tassa automobilistica al valore medio ponderato tra le aliquote standard vigenti nell'anno 2001 nelle diverse regioni italiane.

c) Parametro fabbisogno sanitario: [nit (sit - st)] / [Rt]

1. Per ciascuna regione il fabbisogno sanitario procapite è ottenuto rapportando il fabbisogno sanitario di ciascuna regione alla popolazione residente della regione medesima.
2. Per il complesso delle regioni il fabbisogno sanitario è definito dal Ministero della Sanità, in funzione della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale sulla base dei criteri fissati dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto fabbisogno è determinato con riferimento alla spesa sanitaria corrente, come considerata all'articolo 1, comma 1, lettera e), al netto delle entrate proprie potenziali delle Aziende Sanitarie. Il fabbisogno sanitario medio procapite è pari al rapporto fra il fabbisogno sanitario di cui al periodo precedente e il totale della popolazione residente nelle regioni.

d) Parametro dimensione geografica: [nit gt(pit - pt)] / [Rt]

La spesa procapite standardizzata delle regioni è stimata mediante un modello statistico di regressione del valore medio procapite delle spese correnti di ciascuna regione relative alle funzioni diverse dalla sanità, sostenute negli ultimi tre anni di cui si dispongono i consuntivi, con la dimensione geografica, utilizzando come regressore il logaritmo della popolazione residente. La funzione di regressione utilizzata per l'anno 2002 è rappresentata dalla seguente espressione: y=a+b*log(x), dove y è il vettore delle spese procapite delle regioni, log(x) è il vettore del logaritmo naturale della popolazione delle regioni, a e b sono i parametri da stimare. Sulla base dei valori stimati da questa regressione sono stati valutati i valori della spesa procapite standardizzata per ciascuna regione e la spesa procapite media per l'insieme delle regioni.
Per l'anno 2002 il valore del coefficiente di correzione y è stabilito nella misura di 0,70.
3. Le quote percentuali, come determinate ai punti precedenti, sono applicate al COMP di ciascun anno, per determinare insieme, con le ponderazioni decrescenti sulla spesa storica di cui all'articolo 7, comma 3, le somme annuali da erogare alle singole regioni (QRI(i)).

Parte II - Computo delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c)

1. Definita con QRI(i) la quota computata ai sensi della parte prima, con CIVA(i) la quota di compartecipazione all'IVA di ciascuna regione, come determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con QRS(i) la quota di concorso alla solidarietà interregionale e con FOPER (i) la quota di fondo perequativo nazionale, le quote regionali di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c) sono determinate come segue:

QRS(i) = CIVA (i) - QRI(i)per CIVA(i) > di QRI(i)FOPER(i) = QRI(i) - CIVA(i)per CIVA(i) < di QRI(i)