Disposizioni in materia di
federalismo fiscale (d.lgs. n. 56/00)
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (1).
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13
maggio 1999, n. 133.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), n), o), p), q) e
r), comma 2 e comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Considerato che l'attuazione del presente decreto deve avvenire nel rispetto dei princìpi
di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 gennaio 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali relativamente alle
disposizioni di cui all'articolo 11 del presente decreto legislativo;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio
2000;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Soppressione trasferimenti erariali.
1. A decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a
statuto ordinario previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2, relativo alla
compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della soppressione
dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;
b) articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e articolo 72,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti
gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;
c) articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, n. 54, concernenti
la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;
d) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo al finanziamento della spesa sanitaria corrente e
in conto capitale.
2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del comma 1 è computata al netto
delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti all'entrata in vigore del presente
decreto, di quelle destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali
nell'anno 2000, di quelle destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) al finanziamento della Croce Rossa Italiana nel 2000, di quelle destinate
nel 2000 al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle
previste dalle seguenti norme:
legge 5 giugno 1990, n. 135;
legge 6 marzo 1998, n. 40;
legge 27 ottobre 1993, n. 433;
legge 23 dicembre 1993, n. 548;
legge 2 giugno 1988, n. 218;
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile
1981, n. 153 (2).
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sulla base del rispetto della programmazione sanitaria regionale e della specificità
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel rapporto tra attività di
ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle
attività degli stessi Istituti con la programmazione regionale, in termini di definizione
e verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di
finanziamento. [Con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri per l'individuazione
delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con l'attività di
ricerca corrente e finalizzata degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonché le modalità per il loro finanziamento] (3).
4. I trasferimenti soppressi ai sensi del presente articolo sono compensati con la
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui all'articolo 2,
con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 3, comma 1, e dall'aumento della
compartecipazione di cui all'articolo 4, nelle misure necessarie a realizzare detta
compensazione. A quest'ultimo fine, le aliquote e le quote di compartecipazione sono
stabilite dagli articoli 2, 3 e 4, sulla base di dati previsionali e, successivamente, ove
necessario, determinati in via definitiva sulla base di dati consuntivi a norma
dell'articolo 5.
(2) Comma così modificato dall'art. 83, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Periodo abrogato dall'art. 83, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Compartecipazione regionale all'IVA.
1. È istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.
2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno è
fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel
penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 è attribuito
alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali
delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di
ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri
previsti dall'articolo 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
3. Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali.
1. A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5
per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per
cento.
2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4
punti percentuali.
3. L'acconto dell'IRPEF è ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per
cento al 95 per cento.
4. Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine.
1. A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto
ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da
lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta.
5. Rideterminazione delle aliquote.
1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2,
3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e
il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno
immediatamente precedente.
3. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni fissate a norma
del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2001, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti
dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da
riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni.
Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari per il parere.
6. Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite.
1. I trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle
regioni, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano a decorrere dal 1°
gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione
delle risorse di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Entro il 30 giugno
del medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, è variata prioritariamente la quota di
compartecipazione di cui all'articolo 2, nonché le aliquote di cui all'articolo 3, e la
quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la copertura degli
oneri connessi alle funzioni conferite alle regioni a statuto ordinario.
7. Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni.
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica il «Fondo perequativo nazionale» al fine di consentire che una
parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli
obiettivi di solidarietà interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui
all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entità del Fondo perequativo nazionale sono
determinate annualmente con le procedure di cui all'allegato A).
2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su
tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacità fiscali insufficienti a
far conseguire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali, la determinazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), è
effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità
fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai
fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e
determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A). A decorrere dal 2004 possono
essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato A),
relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui all'articolo
2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare
comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacità
fiscale.
3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione è comunque corrisposto un importo pari alla
differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'aumento
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui all'articolo 3,
comma 1, e all'articolo 4. L'importo così determinato viene rapportato all'importo della
compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'articolo 2, comma 2, e al fine
di individuare la quota di incidenza della spesa storica.
4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 è ridotta del 5 per cento ogni
anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di
perequazione, la quota di cui al comma 3 è ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno
fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che residuano in ciascun anno sono
ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A).
8. Vincolo di destinazione delle spese sanitarie.
1. Al fine di assicurare in ogni regione i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, per gli anni dal 2001 al 2003, ciascuna regione è vincolata a
destinare, per l'erogazione delle tipologie di assistenza, delle prestazioni e dei servizi
individuati dal Piano sanitario nazionale, una spesa corrente pari al fabbisogno
finanziario per il Servizio sanitario regionale, definito in funzione della quota
capitaria di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, lettera c), del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, determinata tenendo conto delle
specifiche caratteristiche demografiche e socio sanitarie di ciascuna regione secondo i
criteri generali e le modalità indicate nell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (4).
2. Al finanziamento della spesa corrente di cui al comma 1 concorrono i trasferimenti
erariali per le prestazioni assistenziali rese dagli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico a favore della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le
modalità definite ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
3. A partire dal 2004, il vincolo di cui al comma 1 è rimosso nei confronti delle regioni
che hanno attivato le procedure di monitoraggio e verifica dell'assistenza sanitaria
erogata e del sistema di garanzie di cui all'articolo 9.
4. Gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti alla regione che li ha
realizzati, sempre che siano garantiti i livelli di assistenza di cui al comma 1.
(4) Il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del servizio
sanitario nazionale di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 83, comma 1, L.
23 dicembre 2000, n. 388.
9. Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria.
1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio
dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonché di permettere la
verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle compatibilità
finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del
1992, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con uno o più
decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della
salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale.
2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:
a) un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi a elementi
rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, nonché dei vincoli di bilancio delle regioni a
statuto ordinario, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione delle
informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui alla
lettera a);
c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di
monitoraggio e per l'individuazione delle regioni che non rispettano o non convergono
verso i parametri di cui alla lettera a), anche prevedendo limiti di accettabilità entro
intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.
3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di correggere
le anomalie riscontrate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al presente articolo
e per la individuazione di forme di ostegno alle regioni, anche attraverso la
sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della regione, delle misure di
garanzia fissate a norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della
sanità, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone la progressiva
riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni, in misura non superiore
al 3 per cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale e la loro
contestuale sostituzione con trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del
sistema di garanzie.
5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori della spesa sanitaria, ed in
particolare quelle riguardanti la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli
oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna secondo il rispettivo regime, in
modo da rendere trasparenti le responsabilità di dette determinazioni, con riguardo ai
diversi livelli di governo, centrale, regionale e locale e da consentire il confronto
nelle competenti sedi istituzionali, nonché da evidenziare i prevedibili effetti
finanziari delle determinazioni medesime sui diversi livelli di governo, assicurando che
gli eventuali maggiori oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti da
disposizioni legislative assunte a livello nazionale, siano correlati ad un corrispondente
adeguamento della quota di compartecipazione regionale all'IVA.
10. Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento.
1. Le regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di accertamento dei tributi
erariali. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le
modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRAP.
1. Dal 2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito
dell'IRAP, prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il
corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.
2. Conseguentemente sono rideterminate le quote di finanziamento della spesa sanitaria
spettanti a ciascuna regione e soppresse dall'articolo 1.
3. Con la stessa decorrenza alle province ed ai comuni vengono assicurati trasferimenti
erariali di importo pari alla compartecipazione IRAP per l'anno 1998, incrementata del
tasso programmato d'inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sul Fondo ordinario
per il finanziamento dei bilanci degli enti locali - capitolo 1601 - unità previsionale
di base 3.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, opportunamente
integrato.
4. Le modalità di invio al Ministero dell'interno delle notizie relative al gettito di
cui al comma 1, spettante alle singole province ed ai singoli comuni, sono fissate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
12. Ulteriore compartecipazione all'accisa sulla benzina alle regioni di confine.
1. In attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n.
133, le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialità delle
rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte dell'Unione europea,
possono determinare, con propria legge e nell'àmbito della quota complessiva dell'accisa
a loro riservata, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla
pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi
personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato
nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in
maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine.
2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno
precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione viene
corrisposta una somma pari ai nove decimi dell'incremento espresso in litri per l'importo
unitario pari a quello dell'accisa vigente nell'anno di competenza.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle
disposizioni del presente articolo (5).
(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 gennaio 2001.
13. Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario.
1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti
delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi
1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si
considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF,
commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto
dell'ammontare della quota di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in
applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché,
limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'articolo 4 della
legge 8 aprile 1999, n. 87.
3. Per il triennio 2001-2003 è istituito nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare
le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale
regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni
delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al
triennio 2001-2003 un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF
commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al
recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi
dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle
benzine.
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti
di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in
essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare,
insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF,
l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni del presente comma (6).
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si
considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata
all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria
centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(6) Con D.M. 21 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 6 marzo 2001, n. 54) sono state determinate le
modalità di concessione delle anticipazioni alle regioni a statuto ordinario per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sui termini per la concessione delle
anticipazioni di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 1, comma 4-quater, D.L. 19
febbraio 2001, n. 17, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
14. Provvedimenti di attuazione.
1. I provvedimenti da adottare per l'attuazione del presente decreto legislativo sono
predisposti con il concorso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatta eccezione per quanto disposto
dall'articolo 11 del presente decreto, e sono comunicate alle competenti Commissioni
parlamentari.
15. Norme di coordinamento.
1. Al fine di assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e di
effetti finanziari netti negativi per le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano, con le procedure previste dai singoli statuti, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvederà a coordinare le
disposizioni in esso contenute con i rispettivi ordinamenti finanziari.
Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 1)
Specifiche tecniche
PARTE I
Computo delle somme da erogare a ciascuna Regione
(articolo 2, comma 4, lettera d)
1. La quota percentuale di ripartizione della compartecipazione all'IVA (COMP), di cui
all'articolo 7, per ciascuna delle regioni, viene determinata annualmente con riferimento
ai dati più recenti a disposizione al momento del calcolo e viene proiettata sul triennio
successivo all'anno in cui tale determinazione viene effettuata.
Per il calcolo della quota percentuale di ripartizione è utilizzata la seguente
espressione:
fit=(nit) / (Sinit) + [nitßSj ttj(xjt -xjit)] / [Rt] + [nit (sit - st)] / [Rt] + [nit
gt(pit - pt)] / [Rt]
dove:
- l'apice i indica l'anno in cui vengono effettuati i calcoli e a cui si riferiscono le
stime delle variabili
incluse nella formula;
- l'apice indica le regioni (i=1,2....15) ...;
- fit, 0£ fit £ 1, indica la quota percentuale del COMP spettante alla regione i-esima;
- nit è la popolazione residente della regione i-esima, al 1° gennaio dell'anno t;
- ß=0,9 è il«coefficiente di solidarietà» o di perequazione della capacità fiscale;
- il pedice j indica i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali che
definiscono la capacità fiscale delle regioni per il triennio considerato;
- ttj rappresenta l'aliquota standard del tributo proprio o della compartecipazione
j-esima che definiscono la capacità fiscale, così come determinata nell'anno t;
- xjit è la base imponibile potenziale procapite nella regione i-esima del tributo o
della compartecipazione j inclusa nella definizione della capacità fiscale, così come
valutata nell'anno t;
- xjt è la base imponibile potenziale del tributo o della compartecipazione j procapite
media delle regioni: xjt=(Si nit xjit) / (Si nit);
- sit è il fabbisogno sanitario procapite della regione i-esima così come valutato
nell'anno t;
- st è il fabbisogno sanitario procapite medio delle regioni: st=(Si nit sit) / (Si nit);
- gt è il coefficiente di correzione delle dimensioni geografiche;
- pit rappresenta la spesa procapite standardizzata della regione i-esima per le funzioni
legate al territorio e all'apparato amministrativo, così come valutata nell'anno t;
- pt rappresenta la spesa standardizzata media procapite delle regioni, per le funzioni
legate al territorio e all'apparato amministrativo, così come valutata nell'anno t:
pt=(Si nit pit) / (Si nit);
- Rt è l'ammontare complessivo di COMP nell'anno t.
2. La quota spettante a ciascuna regione è ottenuta dall'applicazione della formula, i
cui parametri sono definiti nel modo seguente:
a) Parametro popolazione residente: (nit) / (Sint)
per ciascuna regione, è definito come rapporto tra la popolazione residente della
regione, nit, e la popolazione totale delle regioni Sinit.
b) Parametro perequazione della capacità fiscale:[nitßSj ttj(xjt -xjit)] / [Rt]
1. Per ciascuna regione la capacità fiscale procapite è definita dal rapporto tra
l'ammontare dei gettiti potenziali dei principali tributi propri e dei gettiti
standardizzati delle compartecipazioni ai tributi erariali e la popolazione della regione.
Il gettito potenziale di ciascun tributo proprio deriva dal prodotto dell'aliquota
standard del tributo e della sua base imponibile potenziale. Per quanto riguarda
l'addizionale all'IRPEF e l'accisa sulle benzine il gettito potenziale è valutato tenendo
conto solo dell'aliquota standard. Le basi imponibili potenziali dell'IRAP e della tassa
automobilistica sono rese disponibili dal Ministero delle Finanze che le determina sulla
base delle dichiarazioni dei redditi, delle risultanze di bilancio e dei dati relativi al
pubblico registro automobilistico, tenendo conto, possibilmente, del valore della base
imponibile evasa.
2. Per la media nazionale, la capacità fiscale procapite del complesso delle regioni è
pari al rapporto tra l'ammontare dei gettiti potenziali dei principali tributi propri e
dei gettiti effettivi e delle compartecipazioni regionali e la popolazione complessiva
delle regioni medesime.
Per il triennio 2002-2004, i tributi e le compartecipazioni considerati ai fini del
calcolo della capacità fiscale sono i seguenti: l'IRAP, l'addizionale IRPEF, la
compartecipazione all'accisa sulla benzina spettante alle regioni e la tassa
automobilistica. Per il triennio 2002-2004, le aliquote standard sono pari a quelle
vigenti nell'anno 2001 per l'IRAP, l'addizionale IRPEF e l'accisa sulla benzina; per la
tassa automobilistica al valore medio ponderato tra le aliquote standard vigenti nell'anno
2001 nelle diverse regioni italiane.
c) Parametro fabbisogno sanitario: [nit (sit - st)] / [Rt]
1. Per ciascuna regione il fabbisogno sanitario procapite è ottenuto rapportando il
fabbisogno sanitario di ciascuna regione alla popolazione residente della regione
medesima.
2. Per il complesso delle regioni il fabbisogno sanitario è definito dal Ministero della
Sanità, in funzione della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale sulla
base dei criteri fissati dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il predetto fabbisogno è determinato con riferimento alla spesa sanitaria corrente, come
considerata all'articolo 1, comma 1, lettera e), al netto delle entrate proprie potenziali
delle Aziende Sanitarie. Il fabbisogno sanitario medio procapite è pari al rapporto fra
il fabbisogno sanitario di cui al periodo precedente e il totale della popolazione
residente nelle regioni.
d) Parametro dimensione geografica: [nit gt(pit - pt)] / [Rt]
La spesa procapite standardizzata delle regioni è stimata mediante un modello statistico
di regressione del valore medio procapite delle spese correnti di ciascuna regione
relative alle funzioni diverse dalla sanità, sostenute negli ultimi tre anni di cui si
dispongono i consuntivi, con la dimensione geografica, utilizzando come regressore il
logaritmo della popolazione residente. La funzione di regressione utilizzata per l'anno
2002 è rappresentata dalla seguente espressione: y=a+b*log(x), dove y è il vettore delle
spese procapite delle regioni, log(x) è il vettore del logaritmo naturale della
popolazione delle regioni, a e b sono i parametri da stimare. Sulla base dei valori
stimati da questa regressione sono stati valutati i valori della spesa procapite
standardizzata per ciascuna regione e la spesa procapite media per l'insieme delle
regioni.
Per l'anno 2002 il valore del coefficiente di correzione y è stabilito nella misura di
0,70.
3. Le quote percentuali, come determinate ai punti precedenti, sono applicate al COMP di
ciascun anno, per determinare insieme, con le ponderazioni decrescenti sulla spesa storica
di cui all'articolo 7, comma 3, le somme annuali da erogare alle singole regioni (QRI(i)).
Parte II - Computo delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c)
1. Definita con QRI(i) la quota computata ai sensi della parte prima, con CIVA(i) la quota
di compartecipazione all'IVA di ciascuna regione, come determinata ai sensi dell'articolo
2, comma 3, con QRS(i) la quota di concorso alla solidarietà interregionale e con FOPER
(i) la quota di fondo perequativo nazionale, le quote regionali di cui all'articolo 2,
comma 4, lettere b) e c) sono determinate come segue:
QRS(i) = CIVA (i) - QRI(i)per CIVA(i) > di QRI(i)FOPER(i) = QRI(i) - CIVA(i)per CIVA(i)
< di QRI(i)
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