5. Decreto legge 6 maggio 1997, n. 117
Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza
a tutela del patrimonio culturale Art. 1. - 1.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adotta un piano straordinario inteso
allinstallazione, alladeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di
prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico,
artistico-storico, bibliografico e archivistico pubblico e privato, nonché per la
predisposizione degli strumenti programmatici intesi allindividuazione dei rischi
afferenti i beni culturali. Il piano indica le quote di finanziamento da assegnare a
ciascuna soprintendenza, o altro istituto dipendente.
2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1, gli
organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici
centrali il programma degli interventi da realizzare. Le proposte hanno riferimento ad
interventi per linstallazione, lintegrazione e ladeguamento di impianti
di prevenzione e di sicurezza anche dei beni appartenenti agli enti pubblici, ai privati,
agli enti ed istituzioni ecclesiastiche, previa dimostrazione della impossibilità a
provvedervi a proprie spese e con assunzione degli oneri di manutenzione e gestione degli
impianti.
3. Le proposte di cui al comma 2 possono riguardare anche
interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, per i quali sono
concessi contributi fino allimporto massimo del settanta per cento della spesa
riconosciuta. Gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti sono a carico del
beneficiario del contributo.
4. Agli interventi del piano di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni previste dallarticolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, della legge 1° marzo
1975, n. 44, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e
successive modificazioni.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza corsi di
formazione per il personale tecnico e di vigilanza con particolare riferimento alla
sicurezza del lavoro anche nei cantieri mobili.
6. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i
beni culturali e ambientali e ferme restando le attuali dotazioni organiche, è istituito,
alle dirette dipendenze del Ministero, il Servizio tecnico per la sicurezza con compiti di
coordinamento, consulenza ed ispettivi inerenti la sicurezza del patrimonio culturale cui
è preposto il dirigente di cui allarticolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
7. Per lattuazione del piano di cui al comma 1 ed al
fine di assicurare la migliore funzionalità degli uffici periferici, il Ministro per i
beni culturali e ambientali individua, con proprio decreto, venti soprintendenze, o altri
istituti, presso i quali collocare altrettante unità di personale amministrativo, di
qualifica fnzionale non inferiore alla ottava o equiparati, nel triennio dal 1997 al 1999.
8. Le unità di personale, appartenenti ad amministrazioni
pubbliche statali e non statali esistenti nelle Regioni interessate, sono collocate in
posizione di comando presso le sopritendenze o gli istituti di cui al comma 7, previo
consenso del personale e sulla base delle comunicazioni di disponibilità che le
amministrazioni interpellate dovranno fornire al Ministero per i beni culturali e
ambientali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Per la realizzazione del piano i soprintendenti e i
direttori degli altri istituti interessati effettuano operazioni finanziarie, secondo
criteri di uniformità, a carico delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei
limiti di una spesa massima di lire 20 miliardi annui per un periodo massimo di dieci
anni, per rimborso delle quote di capitale e interessi. Per le finalità di cui al
presente articolo è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1997
mediante utilizzo dellautorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
dellotto per mille dellIrpef, iscritta nello stato di previsione del Ministero
del tesoro per lanno 1997, ai sensi dellarticolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222. Agli oneri derivanti dai commi 5, 7 e 8, valutati complessivamente in lire 2
miliardi per il 1997 e 1 miliardo annuo a decorrere dal 1998, si provvede con parte delle
entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai musei statali di cui alla
legge 25 marzo 1997, n. 78.
Art. 2. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.