N.5 1999 • ANNO XX - settembre/ottobre

 

Proposte di legge in materia di riordino dei cicli e parità scolastica attualmente all’esame del Parlamento

Disegno di legge (Atto Senato n. 2741). – Disposizioni per il diritto allo studio e per l’espansione, la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nel sistema pubblico dell’istruzione e della formazione ().

Art. 1.
Offerta di istruzione e formazione

1. La Repubblica individua come obiettivi prioritari la generalizzazione della domanda di istruzione dalla prima infanzia lungo tutto l'arco della vita e la corrispondente espansione dell'offerta formativa e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e della formazione e sono coerenti con la domanda formativa.

2. Entrano a far parte del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione e si definiscono scuole pubbliche paritarie, con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e attestati di qualifica professionale, le istituzioni scolastiche e formative non statali, comprese quelle degli enti locali, la cui offerta formativa é caratterizzata dai livelli di qualità ed efficacia di cui all'articolo 2.

3. Gli oneri connessi con l'attuazione della complessiva offerta formativa sono sostenuti dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie, con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e con risorse comunitarie.

Art. 2.
Requisiti dell'offerta formativa

1. L'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente con i valori della Costituzione, é caratterizzata, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, da livelli di qualità ed efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.

2. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'offerta formativa si attua garantendo, in un processo di gradualità da verificare anche con strumenti convenzionali e secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti istituzioni pubbliche statali e regionali: spazi, sedi, strutture e attrezzature adeguati, fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni pubbliche statali; l'accoglienza di chiunque richiede di iscriversi accettando il progetto educativo, ivi compresi gli alunni e gli studenti con handicap ; idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori, nel rispetto della identità culturale dell'istituzione; organizzazione improntata ai principi della democrazia e della partecipazione; disponibilità a possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta formativa sul territorio; trasparenza e pubblicità di gestione e di bilancio garantiti anche mediante controlli amministrativi.

3. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell'istruzione e delle apposite strutture per la certificazione e l'accreditamento degli enti di formazione professionale, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti per le scuole statali, e sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente fornito di titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con appositi regolamenti le modalità per l'accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, ai fini dell'inserimento e del mantenimento nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione. I regolamenti prevedono tempi di attuazione rapportati alla definizione e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3.

Art. 3.
Diritto allo studio e incentivazione
della scolarizzazione e della formazione

1. Lo Stato predispone e attua, tenendo conto degli stanziamenti previsti negli attuali capitoli di bilancio per la scuola non statale, interventi in favore dei genitori dei bambini e dei giovani in età scolare, a partire dal terzo anno di età, ivi compresi i genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e intendano proseguire negli studi o nella formazione degli istituti statali o paritari.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli obblighi di copertura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 11. Tali interventi sono volti ad alleggerire, anche mediante sgravi fiscali, gli oneri sostenuti dai genitori per il costo dei libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per le rette, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate.

3. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni.

4. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap .

Art. 4.
Interventi per il diritto allo studio,
l'istruzione e la formazione degli adulti

1. La scolarizzazione e la formazione sono incentivate, nei limiti degli ordinari stanziamenti regionali per il diritto allo studio, anche mediante la corresponsione, agli alunni capaci e meritevoli o che versano in disagiate condizioni economiche, che abbiano completato la scuola dell'obbligo, di borse di studio, contributi o altre provvidenze per consentire la prosecuzione degli studi o della formazione anche negli istituti di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I criteri di erogazione delle borse di studio, contributi e altre provvidenze sono stabiliti dalle regioni anche in riferimento alla programmazione dell'offerta formativa territoriale.

3. Le regioni possono istituire borse di studio anche per l'istruzione e formazione degli adulti.

4. É data priorità alle iniziative volte all'acquisizione da parte degli adulti delle competenze di base e alle iniziative a forte contenuto specialistico nei settori trainanti dell'economia nazionale e nei settori di nuova espansione, nei quali si prevede una crescita dell'occupazione e un forte fabbisogno di quadri tecnici, anche attraverso l'istituzione di scuole tecniche superiori.

5. Al fine di sostenere la crescita di una cultura europea del lavoro, sono favorite le esperienze di formazione professionale in istituti di formazione professionale o in imprese della Comunità europea di accertata idoneità. Tali esperienze possono essere realizzate anche mediante scambio temporaneo di maestranze, di quadri e di dirigenti.

 

Disegno di legge (Atto Senato n. 4216). – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione ().

Art. 1.
Sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione é finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princípi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.
Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Art. 3.
Scuola di base

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed é caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princípi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

Art. 4.
Scuola secondaria

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area é ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, é garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, é rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Art. 5.
Istruzione e formazione tecnica superiore,
educazione degli adulti e formazione continua

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore é disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 6.
Attuazione progressiva dei nuovi cicli

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma é corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, é subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge é verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

Errata corrige

Nell’articolo dal titolo L’Irap. La natura e la struttura del tributo di Mauro Marè e Antonella Caiaffa, pubblicato nel numero 3/4.1999, per un errore redazionale è stata omessa la nota a piè di pagina, presente invece nella versione consegnata dagli autori, con la quale si precisava che: "Mauro Marè ha scritto i paragrafi 2, 5 e 6, Antonella Caiaffa i paragrafi 3 e 4".

Ce ne scusiamo coi lettori e con gli autori.

Jean-Samuel Beuscart
Professore ordinario in Scienze economiche e sociali.

Anais Bokobza
Dottoranda in sociologia: Istituzioni, carriere e internazionalizzazione dei campi di produzione culturale. Il caso degli scambi culturali tra Francia e Italia.

Xavier Bonal
Professore ordinario presso il Dipartimento di Sociologia all’Universitat Autònoma de Barcelona.

Giancarlo Gasperoni
Ricercatore presso il Dipartimento di Discipline della comunicazione dell'Università di Bologna, dove insegna Metodologia e tecnica della ricerca sociale.

Gianfranco Rescalli
Segretario generale del Cirses (Centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo e scientifico).

Gerhard Robbers
Ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Trier (Germania).

Alessandro Torre
Professore associato di Diritto costituzionale italiano e comparato nella Facoltà di Scienze politiche della Università di Bari.

Salvatore Vassallo
Ricercatore di Scienza politica nell’Università di Bologna, sede di Forlì, dove insegna Analisi comparata delle politiche pubbliche

Sofia Ventura
Ricercatrice di Scienza politica nell’Università di Bologna, sede di Forlì, dove insegna Politica comparata.

Questo numero monografico intende fornire un contributo al dibattito che da alcuni anni, ed in particolare con l’avvio della attuale legislatura, ha ripreso vigore in Italia in merito alla riforma dell’organizzazione del sistema scolastico. Dopo un lungo periodo di sostanziale immobilismo sono stati posti nell’agenda parlamentare ed in parte già approvati disegni di legge che riguardano uno spettro molto ampio di argomenti.

I contributi contenuti nel fascicolo non intendono però discutere l’adeguatezza di questi interventi legislativi, i quali saranno oggetto di uno specifico forum che la rivista promuoverà successivamente. Vengono invece messi a confronto i sistemi scolastici dei sette maggiori paesi dell’Unione Europea (Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Belgio, Olanda). Viene mostrato qual è, in ognuno di questi paesi, il grado di autonomia e il rilievo degli interventi di competenza degli enti sub-statali, e cioè qual è il grado di decentramento politico-amministrativo nel settore delle politiche scolastiche; qual è il grado di autonomia dei singoli istituti scolastici rispetto agli organi (statali o sub-statali) di governo del sistema; quali sono le modalità dell’integrazione, o anche della competizione, tra l’offerta dei servizi di istruzione fornita da istituti gestiti da funzionari pubblici e da istituti scolastici gestiti da soggetti privati; quali sono i meccanismi di valutazione e controllo delle singole scuole.