N.2 1997 ANNO XVIII - marzo/aprile

4. Disegno di legge 31 ottobre 1996, n. 2600

Disposizioni sui beni culturali

Relazione tecnica

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

Art. 1. - Testo unico delle norme in materia di beni culturali - La norma al comma 3 prevede la possibilità di avvalersi per la predisposizione del testo unico, dell’opera di enti, di istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante incarichi di studio.

Si stima che debbano essere affidati non più di quattro incarichi con una spesa unitaria di 2,5 milioni di lire, per un totale di 10 milioni di lire.

Le spese rientrano nelle ordinarie attività dell’amministrazione e gravano sul capitolo 1069 "Spese per studi indagini e rilevazioni" dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2. - Programmmazione delle attività culturali - Il comma 10 si occupa delle agevolazioni fiscali delle erogazioni liberali e della cessione dei beni connesse alle attività culturali.

È da premettere che per le erogazioni liberali l’articolo 13-bis, comma 1, lettera b), e l’articolo 110-bis, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già prevedono la detrazione del 22 per cento del loro importo dall’imposta lorda (Irpef o Irpeg).

La disposizione in esame specifica come questo regime tributario trova applicazione anche nei confronti della cessione dei beni connessi alle attività culturali. Sul piano soggettivo l’estensione riguarda soltanto imprese o soggetti giuridici. Sul piano oggettivo il fenomeno ha un carattere marginale rispetto alle erogazioni liberali. Le agevolazioni relative alle cessioni di beni possono comportare un onere finanziario, quale perdita di gettito di competenza, di lire 2 miliardi annui.

Considerato l’effetto saldo-acconto nel 1998, primo anno di applicazione della legge, la perdita di gettito di cassa sale a circa 3 miliardi di lire. Si ritiene che a quest’ultimo tipo di sponsorizzazioni saranno interessati soltanto soggetti che altrimenti rinuncerebbero a partecipare alle attività culturali con erogazioni liberali. Va inoltre evidenziato come il desiderio di fornire beni e servizi in favore delle attività culturali, per la qualità e specialità del settore, comporta un incremento della produzione dei beni necessari.

All’onere stimato in 3 miliardi di lire annue nel 1998 e in lire 2 miliardi di lire annue dal 1999, si provvede mediante utilizzazione di parte dell’accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il comma 12 modifica la legge 2 aprile 1950, n. 328, prevedendo la possibilità che lo Stato assuma in proprio i rischi connessi al trasporto e all’esposizione di opere d’arte in occasione di mostre o manifestazioni. La disposizione riguarda i beni culturali dello Stato e, soltanto su richiesta dei proprietari, le opere d’arte non statali.

L’esperienza maturata consente di stimare il costo dei danni subiti dalle opere d’arte esposte nelle mostre e manifestazioni, in una cifra inferiore ai 5 milioni di lire e con una frequenza assai bassa.

Nell’ultimo decennio si sono verificati non più di dieci casi di danneggiamento in occasione delle oltre cento mostre e manifestazioni svoltesi. Non si è verificato nessun trafugamento.

Il rilascio della garanzia statale diventa quindi un fatto emblematico che sottolinea l’importanza culturale della manifestazione.

Le spese per le assicurazioni gravano sul capitolo 2035 e sui corrispondenti capitoli delle altre rubriche dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Con una diversa distribuzione tra le destinazioni dello stanziamento complessivo di questo capitolo è possibile accantonare una quota per coprire l’eventuale spesa conseguente all’assunzione della garanzia da parte dello Stato.

La norma, quindi, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5. -Provvedimenti finanziari a favore degli immobili di interesse storico-artistico - La norma prevede la concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili per interventi di restauro e manutenzione. Il contributo può raggiungere la misura di sei punti del tasso di interesse praticato nella concessione del mutuo decennale.

Al relativo onere si provvede destinando una parte (5 miliardi di lire annui) dei proventi derivanti dalla riscossione dei biglietti d’ingresso ai musei statali. La restante parte dei proventi rimane destinata, secondo la vigente norma (legge 27 giugno 1985, n. 332) alle finalità di adeguamento strutturale e funzionale dei musei, delle biblioteche e degli archivi di Stato, alle misure di sicurezza e all’acquisizione di immobili per destinarli a sedi dei predetti istituti.

Art. 6. - Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei - La disposizione attribuisce autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, per tutte le attività istituzionali, ad eccezione delle spese per il personale, alla Soprintendenza per i beni archeologici di Pompei.

L’istituto resta affidato al Soprintendente, appartenente ai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali. Viene previsto un consiglio di istituto con compiti di approvazione del programma delle attività, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché con compiti di consulenza per tutte le questioni che il Soprintendente ritenga di sottoporgli. Compongono il consiglio il Soprintendente, il funzionario più alto in grado e il direttore amministrativo.

Viene istituto un collegio dei revisori dei conti con compiti di verifica e controllo della gestione.

La norma non comporta nuove o maggiori spese atteso che restano ferme le dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni culturali e ambientali e che le spese di istituzione dell’ufficio del direttore amministrativo non sussistono poiché già esiste nelle Soprintendenze tale ufficio, oggi affidato ad un funzionario non dirigente.

L’eventuale compenso dei revisori dei conti graverà sul bilancio della Soprintendenza che potrà farvi fronte con i proventi delle attività aggiuntive. La relativa misura potrà essere stabilita nel regolamento di attuazione della legge che verrà adottato successivamente all’entrata in vigore della stessa.

Le altre disposizioni dell’articolo riguardano l’aspetto procedurale della istituzione dei servizi aggiuntivi previsti dal decreto-legge n. 433 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 1993, nonché l’assegnazione all’istituto delle entrate prodotte dalla concessione dei servizi e dai biglietti d’ingresso. La norma non comporta nuove o maggiori spese.

Disegno di legge

Art. 1. - Testo unico delle norme in materia di beni culturali - 1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema.

3. Per la stesura del testo da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali può avvalersi dell’opera di enti, di istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio.

Art. 2. - Programmazione delle attività culturali - 1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le istituzioni e gli enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l’elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.

3. Il calendario delle iniziative culturali, con l’indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Rientrano nelle attività culturali:

a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l’acquisto delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;

b) l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lettera a), nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tale fine necessari,

c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

5. La partecipazione alla realizzazione delle attività culturali può avvenire mediante:

a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività e manifestazioni culturali;

b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b).

6. I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attività culturali, quelli che organizzano o realizzano le attività culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schema tipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione, nonché le modalità di partecipazione del pubblico all’iniziativa.

7. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il fondo per le iniziative delle attività culturali. Le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto fondo.

8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali mette a disposizione in apposite contabilità speciali da aprire in favore dei propri organi, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, i fondi necessari alla realizzazione delle attività o manifestazioni culturali.

9. Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione illustrativa del funzionario delegato che lo ha emesso, è reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse. La relazione illustrativa contiene, in particolare, valutazioni in ordine alle regolarità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione in ordine agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all’entrata del bilancio. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

b) all’articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h)";

c) agli articoli 13-bis, comma 3, 21, comma 3, 110-bis, 113, comma 2-bis, e 114, comma 1-bis, dopo la parola: "h)" è inserita la seguente: "h-bis".

11. Le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1990.

12. All’articolo 2 della legge 2 aprile 1950, n. 328, dopo il secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"Per le mostre e le manifestazioni promosse nel territorio nazionale o all’estero dal Ministero per i beni culturali e ambientali o, con la partecipazione statale, da enti pubblici o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato di concerto con il Ministro del tesoro".

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure, le modalità e le condizioni per il rilascio, ai sensi del comma 12, della garanzia statale e per l’assunzione del relativo rischio.

14. All’articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1950, n. 328, le parole: "a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ad un anno".

15. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 10 e 11, valutate in lire 3 miliardi per l’anno 1998 e in lire 2 miliardi annui a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3. - Concessioni relative ai servizi aggiuntivi - 1. Nel decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: "previa licitazione privata con almeno tre offerte valide" sono sostituite dalle seguenti: "a norma delle vigenti disposizioni in materia":

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata alle condizioni indicate dall’articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

Art. 4. - Modifica alle norme per l’arte negli edifici pubblici - 1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, quarto comma, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni";

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l’esecuzione delle opere d’arte di cui all’articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da un artista designato dalle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Qualora la designazione non avvenga entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, la commissione provvede comunque alla scelta".

Art. 5. - Provvedimenti finanziari a favore degli immobili di interesse storico-artistico - 1. All’articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione; approvati dalla competente soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a sei punti percentuali degli interessi del mutuo che è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo è corrisposto direttamente dall’amministrazione all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni con uno o più istituti di credito all’uopo prescelti".

2. Con apposita convenzione sono determinate le modalità di accesso del pubblico ai beni oggetto del contributo indicati al comma 1.

3. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi previsti, allo stesso titolo, dall’articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, stabilito in lire 5 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332.

6. La riassegnazione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall’articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è effettuata per la parte eccedente la somma di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente articolo.

Art. 6. - Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei - 1. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e al fine di incentivare l’attività di tutela, conservazione e funzione pubblica del patrimonio archeologico, la soprintendenza di Pompei è dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l’attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale.

2. Presso la soprintendenza di Pompei è istituito il Consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, la variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l’approvazione.

3. Fanno parte del Consiglio di amministrazione di cui al comma 2:
a) il soprintendente che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all’ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.

4. È istituito il collegio dei revisori dei conti della sopritendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di Presidente.

5. Nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituto l’ufficio del direttore amministrativo della soprintendenza, cui è preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella 1, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ferma restando l’attuale consistenza. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura l’amministrazione del personale. Alla soprintendenza è assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il soprintendente.

6. Le somme assegnate alla soprintendenza dall’amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima.

Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d’ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri ed alle altre attività da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

7. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale, l’immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi archeologici, la soprintendenza realizza iniziative, anche con accordi di programma, con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la Regione Campania.

8. L’utilizzazione dell’immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, può essere concessa a soggetti pubblici e privati, per la durata non superiore a tre anni, previa assunzione delle spese necessarie per il restauro del bene o dell’immobile stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza e nel rispetto delle indicazioni dettate dall’istituto incaricato del restauro.

9. In sede di prima applicazione della presente legge, anche in deroga alle procedure di cui al decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nella soprintendenza sono attivati ai servizi aggiuntivi previsti dall’articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 433 del 1992, nonché dall’articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

10. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

Art. 7. - Norme sui generatori aerosol contenenti vernici - 1. Chiunque produce generatori aerosol contenenti vernici è tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti.

2. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1 è vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni.

Art. 8. - Sanzioni penali - 1. All’articolo 635, secondo comma, numero 3 del codice penale, dopo le parole: "o all’esercizio di un culto", sono inserite le seguenti: "o su cose di interesse storico o artistico o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici".

2. All’articolo 639 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto in fine il seguente: "Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire 2 milioni e si procede d’ufficio".

3. All’articolo 67, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: "di cui agli articoli 45 e 47" sono inserite le seguenti: "ovvero sia commesso su cose mobili di cui all’articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario".

Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli statuti speciali regionali, senza duplicazione di funzioni e con l’individuazione delle rispettive responsabilità.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

Art. 2. - A tutela delle funzioni amministrative e regolamentari proprie, i Comuni e le Province possono ricorrere contro le leggi della Regione e dello Stato direttamente alla Corte costituzionale.

Art. 3. - Con legge costituzionale e con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.

Con legge regionale e con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.

Art. 4. - Salvo che i Trattati concernenti l’Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento europeo; elezioni comunali e provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; ordinamento generale dell’istruzione, dell’università e della ricerca; ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell’organizzazione e dell’attività amministrativa della Regione.

Con statuto deliberato da ciascun Consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, si procede alla revisione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige, della Valle d’Aosta, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali.

Art. 5. - I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 6. - I Comuni, le Province, le Regioni, e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:

I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato in quanto essenziali per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.

Art. 7. - La Regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l’impiego o il lavoro.

La Sezione II del Titolo III della Parte seconda della Costituzione (Pubblica amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai seguenti articoli:

Pubblica amministrazione

Art. 1. - bis. - L’indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive pubbliche amministrazioni.

Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate l’organizzazione e l’attività della rispettiva pubblica amministrazione, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.

Art. 2. - bis. - Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità indipendenti.

Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.

Art. 3. - bis. - L’organizzazione e l’attività della pubblica amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

garanzia dell’efficacia, dell’efficienza, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa,

previsione generalizzata dal difensore civico, anche in materia fiscale, quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;

previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;

previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Art. 4. - bis. - Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sull’organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.

Art. 5. - bis. - Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico ed informativo dell’amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

Art. 6. - bis. - I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.

Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.

Art. 7. - bis. - Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

Disposizioni transitorie e finali

I.
Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

II.
Lo statuto speciale di ciascuna Regione, di cui all’articolo 3, indica la data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge costituzionale e il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.