N.1 1998 ANNO XIX - gennaio/febbraio


4. D. Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (*)

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Cipe, a norma dell’articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.
Capo II (Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica), art. 5

Capo II
Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica
Art. 5 — Cabina di regia nazionale

1. La Cabina di regia nazionale di cui all’articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell’ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle Regioni sull’attuazione dei programmi, con l’indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dell’impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

2. La Cabina di regia nazionale è composta da un Presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalità si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione è integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.

3. Con i regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l’istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.

4. Nell’ambito della rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea è istituita una unità operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l’utilizzo dei Fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell’unità e le sue modalità di funzionamento, sulla base dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.