3. Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
Testo presentato dal senatore DOnofrio,
relatore sulla forma di Stato
Il titolo V della Parte seconda della
Costituzione (articoli 114-133: le Regioni, le Province, i Comuni) è integralmente
sostituito dai seguenti articoli:
Ordinamento federale della Repubblica
Art. 1. - La Repubblica è costituita
da Comuni, Province, Regioni e Stato.
Sono garantite le autonomie funzionali.
Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e
Stato sulla base del principio di sussidiarietà.
I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni
espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione,
dalle leggi costituzionali, dagli statuti speciali regionali, senza duplicazione di
funzioni e con lindividuazione delle rispettive responsabilità.
La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli
statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.
Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale
cooperazione.
Art. 2. - A tutela delle funzioni amministrative e
regolamentari proprie, i Comuni e le Province possono ricorrere contro le leggi della
Regione e dello Stato direttamente alla Corte costituzionale.
Art. 3. - Con legge costituzionale e con
lapprovazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione
espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la
denominazione delle Regioni esistenti.
Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due
milioni di abitanti.
Con legge regionale e con lapprovazione della maggioranza delle popolazioni
interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove
Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province
esistenti.
Art. 4. - Salvo che i Trattati concernenti lUnione
Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di:
politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello
Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento europeo; elezioni comunali e
provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento
penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e
tributaria; ordinamento generale dellistruzione, delluniversità e della
ricerca; ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni
relative ai diritti sociali tutela dellambiente e dellecosistema; tutela dei
beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia.
Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della
Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa,
dellorganizzazione e dellattività amministrativa della Regione.
Con statuto deliberato da ciascun Consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con
forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e
della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di
competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza
legislativa della Regione.
Ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, si procede alla
revisione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del
Trentino-Alto Adige, della Valle dAosta, secondo le procedure previste dai
rispettivi statuti speciali.
Art. 5. - I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle
loro funzioni.
Art. 6. - I Comuni, le Province, le Regioni, e lo Stato
hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:
I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di
doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.
Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue
funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a
criteri e parametri oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare
riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne
la capacità produttiva e la competitività internazionale.
I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di
quelli espressamente riservati allo Stato in quanto essenziali per lesercizio delle
funzioni ad esso attribuite.
Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia
costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.
Art. 7. - La Regione non può istituire dazi da
importazione o esportazione o transito tra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la professione, limpiego o il lavoro.
La Sezione II del Titolo III della Parte seconda della Costituzione (Pubblica
amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai seguenti articoli:
Pubblica amministrazione
Art. 1. - bis. - Lindirizzo
politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le
rispettive pubbliche amministrazioni.
Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del
Governo, sono disciplinate lorganizzazione e lattività della rispettiva
pubblica amministrazione, anche in riferimento alla previsione di controlli di
legittimità sui rispettivi atti amministrativi.
Art. 2. - bis. - Per lo svolgimento di attività imparziali
di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite
autorità indipendenti.
Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di
regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le
forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi
giurisdizionali.
Art. 3. - bis. - Lorganizzazione e lattività
della pubblica amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al
rispetto dei seguenti principi:
garanzia dellefficacia, dellefficienza, della trasparenza e
dellimparzialità dellazione amministrativa,
previsione generalizzata dal difensore civico, anche in materia fiscale, quale organo di
garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;
previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i
costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti sulla base di
indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;
previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività
della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della
retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Art. 4. - bis. - Le leggi, i regolamenti e gli atti
amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sullorganizzazione e sul
funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati con esplicita
indicazione della loro fattibilità amministrativa.
Art. 5. - bis. - Con legge dello Stato sono adottate misure
per il coordinamento informativo, statistico ed informativo dellamministrazione
statale, con quelle regionali e locali.
Art. 6. - bis. - I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo del pubblico interesse.
Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono
conseguire promozioni soltanto per anzianità.
Art. 7. - bis. - Con legge dello Stato sono stabilite
limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari allestero.
Disposizioni transitorie e finali
I.
Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto
Adige, Umbria, Valle dAosta, Veneto.
II.
Lo statuto speciale di ciascuna Regione, di cui allarticolo 3, indica la data di
entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1° gennaio
dellanno successivo allentrata in vigore della presente legge costituzionale e
il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.
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