N.1 1998 ANNO XIX - gennaio/febbraio


3. Ministero del bilancio e della programmazione economica — D.P.R. 6 febbraio 1996, n. 102 (*)

Regolamento recante norme sulla Cabina di regia nazionale

TITOLO I
La Cabina di regia nazionale
Art. 1 — Composizione e incompatibilità

1. La Cabina di regia nazionale è composta ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. I componenti non possono esercitare a pena di decadenza alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri della Cabina di regia nazionale. Nel corso dell’incarico i componenti della Cabina di regia nazionale, scelti al di fuori dell’amministrazione statale, non possono svolgere funzioni né accettare incarichi o consulenze da chiunque e a qualsiasi titolo retribuiti senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito l’interessato, fissa un termine allo stesso per l’esercizio dell’opzione tra gli incarichi in conflitto. Trascorso tale termine, ove l’interessato non abbia esercitato il diritto di opzione, il Ministro avanza la sua proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della dichiarazione di decadenza.

Art. 2 — Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Cabina di regia nazionale, nei limiti dei compiti ad essa assegnati, promuove i rapporti con i soggetti e gli organismi interessati agli interventi finanziati con Fondi strutturali ed agli interventi nelle aree depresse contemplati dall’art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e può delegare anche temporaneamente taluna delle proprie funzioni ad un altro dei componenti ad eccezione del direttore esecutivo. Il Presidente in particolare:

a) convoca le riunioni della Cabina di regia nazionale, stabilisce l’ordine del giorno, dirige i lavori e vigila sull’attuazione delle deliberazioni adottate;

b) trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica il programma di attività ed eventuali aggiornamenti di cui al successivo art. 4, comma 2, nonché la relazione finale sull’attività svolta nell’anno dalla Cabina di regia nazionale;

c) trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica in tempo utile i dati sull’andamento degli interventi elaborati dalla Cabina di regia nazionale dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica di cui all’art. 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall’art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, e trasmette altresì al Ministro del bilancio e della programmazione economica uno schema di relazione ai fini del referto annuale del Governo al Parlamento in attuazione dell’art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente della Cabina di regia nazionale più anziano per età ad eccezione del direttore esecutivo.

Art. 3 — Attribuzioni del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo conformemente alle direttive del Presidente:

a) provvede alla raccolta e al coordinamento dei dati e degli elementi forniti nei vari settori dalle unità operative, utili per l’elaborazione di relazioni, pareri, osservazioni e proposte;

b) sovrintende all’organizzazione del personale di supporto di cui al comma 7 dell’art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto anche delle esperienze professionali acquisite ed attribuisce ad un dirigente di detto personale le funzioni di responsabile dei servizi di segreteria;

c) ai fini della gestione contabile per le spese di funzionamento e di personale della Cabina di regia nazionale intrattiene i rapporti con il Servizio degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

d) intrattiene i rapporti inerenti all’utilizzazione di sistemi informatici e statistici ed organizza l’attività informatica della Cabina di regia nazionale, in armonia con la struttura informatica sottostante al progetto di monitoraggio degli interventi di politica comunitaria attivato, ai sensi dell’art. 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell’ambito del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4 — Funzionamento della Cabina di regia nazionale

1. La Cabina di regia nazionale esercita collegialmente le attribuzioni indicate all’art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. La Cabina di regia nazionale definisce un programma per la propria attività e i relativi aggiornamenti in particolare sulla base delle indicazioni del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento, curando, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, i rapporti con altri organi competenti e soggetti interessati anche per la raccolta dei dati e degli elementi informativi ai fini della redazione dello schema di relazione per il referto del Governo al Parlamento ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il programma deve in particolare riguardare azioni: tendenti allo studio ed alla valutazione di proposte di snellimento delle procedure, all’esatta individuazione delle risorse finanziarie per gli interventi cofinanziati ed alla valutazione dei reali fabbisogni, alla verifica dell’efficacia dell’attività delle amministrazioni pubbliche in attuazione delle politiche di coesione, nonché azioni di verifica e monitoraggio dei dati in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato.

3. La Cabina di regia nazionale deve essere convocata almeno sette giorni prima del giorno stabilito per le singole sedute, salvo i casi di urgenza. La convocazione della Cabina di regia nazionale può essere disposta anche in base a calendari di lavoro previamente stabiliti. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente, indicandone le ragioni, la convocazione della Cabina di regia nazionale con gli argomenti da inserire all’ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro dieci giorni. Il Presidente, stabilito l’ordine del giorno, ne ordina la trasmissione ai componenti, almeno cinque giorni prima di quello in cui la Cabina di regia nazionale è convocata. Alle riunioni assiste il segretario della Cabina di regia nazionale nominato in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, che redige il verbale della riunione. In caso di assenza o impedimento del segretario, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal funzionario del servizio di segreteria più anziano per età. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni ed organismi competenti per funzioni o comunque interessati in relazione a specifiche materie da trattare. Un rappresentante delle Regioni può essere invitato ad assistere alle riunioni al fine di assicurare il necessario raccordo con l’insieme delle cabine di regia regionali, senza oneri a carico della Cabina di regia nazionale.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. I componenti che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il Presidente.

5. La Cabina di regia nazionale adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto è sempre palese.

TITOLO II
La cabina di regia nazionale nei rapporti con amministrazioni pubbliche ed organismi interessati agli interventi
Art. 5 — Modalità operative

1. La Cabina di regia nazionale per l’espletamento dei propri compiti istituzionali e per assicurare i necessari rapporti con i soggetti e gli organismi interessati agli interventi, fissa le modalità ritenute più idonee alla propria attività in linea con le successive disposizioni.

Art. 6 — Comitato per l’indirizzo e la valutazione

delle politiche operative di intervento

1. Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento fornisce alla Cabina di regia nazionale indicazioni e pareri in ordine alle problematiche generali, settoriali e territoriali relative all’applicazione della disciplina normativa e all’attuazione degli interventi effettuati con l’utilizzazione dei fondi strutturali o con le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse. I pareri resi dal Comitato e le indicazioni formulate su richiesta o di propria iniziativa dal Comitato sono valutati collegialmente dalla Cabina di regia nazionale, ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza.

2. Il servizio di segreteria per il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento è assicurato dalla segreteria della Cabina di regia nazionale.

Art. 7 — Cabine di regia regionali

1. Al fine di assicurare l’interazione con le Cabine di regia regionali, la Cabina di regia nazionale fissa incontri periodici, e comunque ogni volta che ne sia ravvisata la necessità, con i rappresentanti di tutte o di singole Cabine di regia regionali. Per il monitoraggio e l’elaborazione dei complessivi dati finanziari e dei dati sull’andamento degli investimenti, la Cabina di regia si avvale dei dati elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, in attuazione degli accordi Stato-Regioni relativi alle operazioni di monitoraggio.

2. La Cabina di regia nazionale individua le problematiche di rilievo e di interesse generale prospettando ipotesi di soluzione che le Cabine di regia regionali valutano e portano a conoscenza delle amministrazioni e degli enti interessati all’attuazione degli interventi sul territorio regionale. La Cabina di regia nazionale esamina le questioni segnalate come rilevanti dalle singole Cabine di regia regionali promuovendo soluzioni e formulando indicazioni operative.

3. La Cabina di regia nazionale fornisce, a richiesta, alle Cabine di regia regionali paradigmi operativi in ordine all’elaborazione di programmi, di procedure e prontuari concernenti lo svolgimento delle attività delle Cabine di regia regionali. La Cabina di regia nazionale, nel suggerire i paradigmi operativi, indica, in quanto compatibili, i criteri seguiti per le attività proprie ovvero criteri omogenei a quelli adottati in fattispecie similari da altre Cabine di regia regionali.

4. La Cabina di regia nazionale per il referto al Ministro del bilancio e della programmazione economica sui dati sull’andamento degli interventi raccoglie, tramite le Cabine di regia regionali, le informazioni necessarie e i dati dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. A tal fine predispone sulla base di criteri di omogeneità e sinteticità, questionari, schemi di tabelle e richiede eventuali tabulati indicando altresì i termini entro i quali le informazioni devono pervenire.

5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei territori regionali in cui non sia costituita o comunque non sia operativa la rispettiva Cabina di regia regionale, in via transitoria e comunque fino alla operatività della Cabina di regia regionale, al fine di superare ogni impedimento e ostacolo alla attività della Cabina di regia nazionale, il Presidente si rivolge direttamente al Presidente della Regione interessata.

Art. 8 — Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Relativamente alle problematiche individuate nell’esercizio della propria attività istituzionale, la Cabina di regia nazionale informa il Ministro del bilancio e della programmazione economica per le determinazioni di sua competenza ed il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle questioni di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale.

2. La Cabina di regia nazionale chiede alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ogni utile informazione e chiarimento in ordine agli indirizzi di politica generale adottati ed ai pareri da quest’ultima resi nelle materie attinenti le attribuzioni istituzionali della Cabina stessa. Previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della valutazione degli aspetti tecnico-informatici, è assicurato un flusso costante di scambio di dati sia finanziari che relativi all’attuazione degli interventi suscettibili di monitoraggio.

Art. 9 — Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Per le interrelazioni tra le attività di iniziativa, coordinamento, verifica e monitoraggio dei dati sull’andamento degli interventi proprie della Cabina di regia nazionale e le attività di rilevazione delle situazioni di crisi occupazionale e monitoraggio dei relativi dati attribuite al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 ottobre 1994, ed al fine di rafforzare con azioni coordinate il raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo delle aree depresse, deve essere assicurato un costante scambio di informazioni tra la Cabina di regia nazionale ed il suddetto Comitato. All’uopo si provvede con incontri periodici, con immediate segnalazioni di particolari esigenze o problematiche di interesse comune comunque evidenziate, con intese in ordine alle modalità di reciproco accesso ai dati informatizzati relativi ai settori di competenza.

Art. 10 — Amministrazioni ed organismi statali

1. La Cabina di regia nazionale intrattiene rapporti con tutte le amministrazioni ed organismi statali comunque interessati all’attuazione degli interventi finanziati con Fondi strutturali, dei programmi comunitari e degli interventi nelle aree depresse, in modo da assicurare circolarità, celerità e immediatezza dei flussi informativi e massima trasparenza e pubblicità delle informazioni, a meno che particolari esigenze non richiedano l’adozione di specifiche misure di riservatezza. Ogni trasmissione di informazioni sia da parte della Cabina di regia nazionale che da parte di amministrazioni e organismi statali deve essere sottoscritta rispettivamente dal Presidente e dal dirigente responsabile più alto in grado della struttura amministrativa e deve contenere l’indicazione della fonte dei dati e degli elementi conoscitivi trasmessi.

2. Le determinazioni adottate dalla Cabina di regia nazionale in ordine ad eventuali iniziative legislative, amministrative ed operative devono essere immediatamente comunicate al Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle singole amministrazioni direttamente interessate competenti per settore, nonché al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento.

3. Le amministrazioni e gli organismi statali di cui al comma 1, oltre a fornire tutti gli elementi di conoscenza utili alla attività della Cabina di regia nazionale segnalano alla stessa tempestivamente le iniziative di maggiore rilevanza assunte con la Commissione dell’Unione Europea e con le altre istituzioni comunitarie e il loro seguito ed esito, nonché le problematiche comunque rilevanti ai fini del coordinamento, svolgono altresì ogni necessaria attività in collaborazione con la Cabina stessa per una efficace utilizzazione delle risorse comunitarie. Ai fini della relazione del Governo al Parlamento di cui all’art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le amministrazioni per i propri settori di competenza forniscono alla Cabina di regia nazionale ogni necessaria informazione secondo le modalità dalla stessa fissate.

4. Per i rapporti tra la Cabina di regia nazionale, i servizi e i nuclei del Ministero del bilancio e della programmazione economica individuati dagli articoli 4, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, ed il comitato tecnico cui competono attribuzioni di istruttoria tecnica per il Cipe previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel quadro della disciplina organizzativa delle predette strutture e delle linee di indirizzo del Ministro del bilancio e della programmazione economica dettate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 11 — Attività di monitoraggio e elaborazione dati

1. Alle esigenze connesse alle attività di monitoraggio dei dati sull’andamento degli interventi ed alle relative elaborazioni, utili allo svolgimento dei propri compiti di coordinamento, promozione e verifica, la Cabina di regia nazionale provvede in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi dei dati da questa forniti ed elaborati sulla base dei protocolli d’intesa Stato-Regioni in materia, eventualmente integrati con ulteriori specifici elementi informativi richiesti dalla Cabina stessa. Deve essere assicurata la validazione dei dati e la riservatezza delle informazioni.

Art. 12 — Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Cabina di regia nazionale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’Osservatorio delle politiche regionali ed acquisisce studi, indagini, ricerche, documentazione d’archivio, nonché attrezzature e macchinari, come risultanti dall’ultima relazione dell’Osservatorio delle politiche regionali e dai verbali di consegna.

2. Il personale già in servizio presso l’Osservatorio delle politiche regionali alla data del 31 luglio 1995, che opti per l’assegnazione presso la Cabina di regia nazionale, presenta apposita domanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica. La domanda deve essere trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica — Servizio degli affari generali e del personale — Via Boncompagni, 30, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.