N.1 1997 ANNO XVIII - gennaio/febbraio

3. Proposte contenute nei principali progetti di forma di Stato e bicameralismo

Forza Italia

Berlusconi C3122 e La Loggia S2060 (Forma di Governo semipresidenziale)

Pisanu C3121 (Elezione diretta del Premier)

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

Art. 114. - La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.

Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione.

Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi nel rispetto della Costituzione e degli statuti regionali; rappresentano la comunità locale, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

Lo statuto regionale prevede l’istituzione di Province ovvero, a seconda del territorio, di Comunità montane o di Città metropolitane.

La ripartizione delle funzioni amministrative tra la Regione, i Comuni e gli altri enti territoriali è disciplinata dalla legge regionale, secondo il principio di sussidiarietà.

[...]

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 117. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

È riservata allo Stato in via esclusiva la potestà legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie: diritti politici e sistema elettorale delle Camere; diritti di libertà garantiti dalle norme di cui al titolo I della parte prima della Costituzione; affari esteri; difesa e Forze armate; ordinamento giudiziario; ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile; sicurezza dello Stato; polizia giudiziaria; cittadinanza, immigrazione ed estradizione; armi, esplosivi e materiale strategico; grandi calamità naturali; servizio postale nazionale, emissioni radiotelevisive e servizi resi attraverso reti telematiche; tutela della concorrenza; contabilità dello Stato, moneta, tributi statali, sistema valutario, dogane, ordinamento generale del credito; diritti fondamentali dei lavoratori; ordinamento degli uffici statali, stato giuridico ed economico dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Allo Stato spetta altresì la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie, per le quali le funzioni esecutive sono svolte dalle amministrazioni dello Stato o delle Regioni, secondo quanto disposto dalla legge statale, e le Regioni stesse possono esercitare poteri legislativi soltanto qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge statale: ordinamento delle professioni; tutela e sicurezza del lavoro; ricerca scientifica e tecnologica; regime giuridico dei beni culturali ed ambientali; grandi opere pubbliche; ordinamenti didattici e titoli di studio; statistica nazionale; metrologia e determinazione del tempo; normativa tecnica; ordinamenti sportivi di interesse nazionale.

Lo Stato esercita inoltre la potestà legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie, per le quali attribuisce alle Regioni, con legge approvata da entrambe le Camere, poteri legislativi e amministrativi: commercio con l’estero; produzione, trasporto e distribuzione dell’energia; previdenza sociale; istruzione universitaria.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa ed amministrativa nelle altre materie che non siano riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

Art. 118. - La legge statale può stabilire l’istituzione di Ministeri o di amministrazioni nazionali solamente nelle materie ad essa riservate in via esclusiva ovvero per l’esercizio di funzioni di coordinamento delle attività amministrative o per la cura di servizi o attività di interesse nazionale.

Lo Stato può istituire propri uffici periferici limitatamente allo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso riservate in via esclusiva.

3. La composizione della seconda Camera

[Berlusconi C3122 e La Loggia S2060]

Art. 55. - Il Parlamento della Repubblica si compone dell’Assemblea Nazionale e del Senato delle autonomie.

"Art. 57. - Il Senato delle autonomie è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle d’Aosta ne ha uno".

 

[Pisanu C3121]

Art. 55. - Il Parlamento della Repubblica si compone dell’Assemblea Nazionale e della Camera delle autonomie.

Art. 57. - La Camera delle autonomie è composta da membri nominati dagli esecutivi regionali, che possono revocarli. Possono essere nominati tutti gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni di età.

A ciascuna Regione spetta un rappresentante ogni cinquecentomila abitanti o frazione superiore a duecentocinquantamila. Nessuna Regione può avere un numero di rappresentanti inferiore a due.

I voti di ciascuna regione sono espressi unitariamente.

4. Il funzionamento del bicameralismo

"Art. 70. - Le leggi sono deliberate dall’Assemblea Nazionale e sono trasmesse al Senato delle autonomie che, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può deliberare la richiesta di riesame della legge approvata dall’Assemblea Nazionale o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva dell’Assemblea Nazionale.

Sono deliberate da entrambe le Camere: le leggi costituzionali; le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che comportino impegni incidenti sulle funzioni regionali; le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, le leggi finanziarie e quelle ad esse collegate; le leggi recanti princìpi generali in materia di organizzazione e procedimento amministrativo, di rapporti tra cittadino ed amministrazione, di ordinamento del pubblico impiego e di ordinamento tributario; le leggi recanti la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali ed ambientali; le leggi recanti la disciplina della partecipazione dell’Assemblea Nazionale e del Senato delle autonomie alla formazione della volontà dell’Italia nell’Unione Europea; le altre leggi previste dalla Costituzione.

Qualora il Senato delle autonomie ritenga che una legge deliberata dall’Assemblea Nazionale e trasmessa al fine dell’eventuale richiesta di riesame debba invece essere sottoposta alla sua approvazione, può chiedere al Presidente della Repubblica di rinviarla all’Assemblea Nazionale e, ove questa deliberi di non trasmetterla al Senato delle autonomie per l’approvazione, può ricorrere alla Corte costituzionale. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa.

Se il Senato delle autonomie respinge la legge di bilancio, la legge finanziaria o le leggi ad essa collegate, le stesse sono trasmesse nuovamente all’Assemblea Nazionale per la definitiva riapprovazione.

Un regolamento approvato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta disciplina i rapporti tra le Camere stesse nonché i procedimenti per risolvere gli eventuali contrasti; a tal fine lo stesso regolamento può prevedere la costituzione di una Commissione composta in uguale misura da membri delle due Camere, che vi partecipano senza vincolo di mandato".

Art. 94. - Entro dieci giorni dalla sua nomina, il Primo Ministro impegna di fronte all’Assemblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma.

[...]

Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

[...] Il giorno stesso della loro pubblicazione i decreti devono essere presentati per la conversione, all’Assemblea Nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. I decreti devono contemporaneamente essere trasmessi al Senato delle autonomie che, qualora li ritenga lesivi delle attribuzioni delle Regioni, entro dieci giorni può deliberarne l’impugnazione diretta davanti alla Corte costituzionale, dandone notizia all’Assemblea Nazionale. L’impugnazione non ha effetti sospensivi.

[...]

5. Seconda Camera regionale

Art. 129. - Presso ogni Regione è istituito un Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo statuto e dalla legge regionale.

Sono sottoposti all’approvazione del Consiglio: lo statuto della Regione e le sue modifiche; il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo; le leggi che disciplinano l’ordinamento e le funzioni degli enti locali; le leggi che determinano i trasferimenti regionali e quelle che stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo di perequazione locale.

Lo statuto può prevedere altri casi nei quali il Consiglio, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, può richiedere che siano sottoposte alla propria approvazione deliberazioni legislative adottate dall’Assemblea regionale.

Qualora il Consiglio deliberi di opporsi ad una legge regionale, la stessa può essere nuovamente approvata dall’Assemblea regionale. Il Consiglio può altresì sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.

Il Consiglio può deliberare la presentazione di proposte di legge all’Assemblea regionale, che le esamina e delibera su di esse secondo procedure abbreviate previste dallo statuto.

Lo statuto determina i poteri del Consiglio in relazione alle determinazioni non legislative dell’Assemblea regionale.

Forza Italia

Pisanu C3031 (Forma di Governo Presidenziale)

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati da legge costituzionale.

Art. 116. - La legge costituzionale attribuisce a ciascuna Regione, su iniziativa della medesima e secondo i princìpi della Costituzione, gli ambiti e le forme specifiche della rispettiva autonomia.

[...]

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

È riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie: a) politica estera, commercio con l’estero e relazioni internazionali; b) difesa e impiego delle forze armate; c) sicurezza pubblica e misure di prevenzione; d) ordinamento giudiziario; e) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile; f) cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri; g) contabilità dello Stato, moneta, tributi erariali, attività finanziarie e Governo del credito, salve le funzioni in materia di credito locale attribuite alle Regioni con legge costituzionale; h) ordinamento delle professioni; i) grandi calamità naturali; l) livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica e dell’ambiente; m) tutela del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale; n) parchi sovraregionali; o) trasporti e comunicazioni sovraregionali; p) produzione, trasporto e distribuzione dell’energia; q) poste e telecomunicazioni; r) ricerca scientifica e tecnologica di rilievo nazionale; s) ordinamento e programmazione generale dell’istruzione superiore; t) informazione radiotelevisiva sovraregionale; u) tutela del lavoro e istituti previdenziali obbligatori di carattere generale; v) tutela della concorrenza; z) lavori pubblici strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato; aa) statistica nazionale; bb) pesi e misure, determinazione del tempo; cc) ordinamenti sportivi di interesse nazionale; dd) altre materie individuate con legge costituzionale.

Nelle altre materie la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni negli ambiti e nei limiti previsti per ciascuna Regione dalla legge costituzionale che disciplina le forme specifiche della rispettiva autonomia.

Art. 117. - La Regione esercita la potestà legislativa nelle materie che non siano espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

Ulteriori norme statali valgono solamente in assenza di legislazione regionale.

[...]

Art. 118. - Spettano ai Comuni, alle Province ed alle Regioni le funzioni amministrative per le materie non riservate alla competenza legislativa dello Stato.

Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni sono determinate sulla base dei princìpi stabiliti da leggi generali dello Stato secondo criteri di autonomia e di sussidiarietà.

I Comuni, le Province e le Regioni esercitano le funzioni amministrative nell’osservanza dei regolamenti locali e delle leggi regionali.

Le funzioni amministrative decentrate nelle materie di competenza legislativa dello Stato sono esercitate attraverso le amministrazioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ad eccezione di quelle relative alla giustizia, alla difesa, alla sicurezza pubblica, alla finanza ed ai servizi pubblici svolti dallo Stato.

Possono essere istituiti uffici decentrati dell’amministrazione statale per l’esercizio, nell’ambito delle singole Regioni, di altre funzioni che la legge costituzionale sull’autonomia di ciascuna Regione non abbia ad esse attribuito.

3. La composizione della seconda Camera

Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto di duecento senatori che rappresentano le Regioni.

I senatori sono nominati dalle Giunte regionali, che possono revocarli.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre.

Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva Regione, salvo che nei voti riguardanti le persone.

4. Il funzionamento del bicameralismo

Art. 70 bis. - La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica.

Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.

Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i princìpi e gli indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni.

 

Alleanza Nazionale

Fini C3063 (Forma di Governo presidenziale) Migliori C3065 (solo su forma di Stato)

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

"Art. 114. - La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.

Ciascuna Regione si articola nei Comuni, i quali rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

Le funzioni amministrative sono esercitate, secondo il principio di sussidiarietà, dall’ente più immediatamente rappresentativo delle popolazioni interessate.

La legge regionale può prevedere l’istituzione, a seconda delle caratteristiche del territorio, di Province, di Comunità montane e di autorità metropolitane.

Spettano alle Regioni la rappresentanza e la cura degli interessi della comunità regionale, con l’esercizio delle sole funzioni che non possono essere svolte al livello locale.

I rapporti tra lo Stato, le Regioni ed i Comuni si ispirano al principio di leale collaborazione". [Migliori C3065]

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

"Art. 117. - La Regione ha competenza legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie: a) ordinamento complessivo degli uffici e degli enti della Regione; b) polizia locale urbana; c) fiere e mercati; d) assistenza sanitaria e ospedaliera; e) istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica; f) valorizzazione del patrimonio artistico culturale, musei, archivi e biblioteche; g) urbanistica, ambiente e difesa del suolo; h) turismo e industria alberghiera; i) tranvie e trasporti di interesse regionale; l) viabilità, acquedotti, lavori pubblici; m) navigazione e porti; n) acque minerali e termali; o) cave e torbiere; p) agricoltura, foreste e caccia; q) pesca; r) industria, commercio ed artigianato". [Migliori C3065]

"Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dal Governo e dalle Camere. Le Regioni esercitano tale funzione nelle materie per le quali la Costituzione conferisce loro il potere.

Se una legge costituzionale lo autorizza e nei limiti stabiliti dalla legge stessa, le Regioni possono legiferare anche nelle materie riservate esclusivamente allo Stato". [Fini C3063]

3. La composizione della seconda Camera

"Art. 55. - [...]

Il numero dei componenti del Senato è di duecento. Il loro sistema di elezione diretto o indiretto è fissato con legge costituzionale.

[...]". [Fini C3063]

4. Il funzionamento del bicameralismo

"Art. 55. - [...]

Le due Camere esercitano la funzione legislativa secondo le competenze conferite loro da legge costituzionale.

[...] ". [Fini C3063]

 

 

Centro cristiano democratico

D’Onofrio S2053 e Giovanardi C3090

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

Art. 59. - La Repubblica italiana si riparte in Comuni, Province, Regioni e Stato.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono tenuti a prestarsi reciproca assistenza per il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative

Art. 58. - La Repubblica ripartisce le funzioni pubbliche tra Comuni, Province, Regioni e Stato in base ai princípi di sussidiarietà e di solidarietà.

Questi princípi costituiscono i criteri fondamentali per la ripartizione delle funzioni amministrative e delle funzioni legislative.

Essi costituiscono i criteri fondamentali anche per l’esercizio delle funzioni amministrative del Comune in riferimento alle diverse parti del suo territorio, della Provincia in riferimento ai diversi Comuni del territorio di questa; della Regione in riferimento alle Province del suo territorio, dello Stato in riferimento alle Regioni che fanno parte del territorio della Repubblica.

I princípi di sussidiarietà e di solidarietà orientano l’azione dell’Italia nelle organizzazioni internazionali di cui essa fa parte, con particolare riferimento all’Unione Europea e alle Nazioni Unite.

Art. 62. - Salvo che i Trattati istitutivi della Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8 e diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione; cittadinanza; stato civile; condizione giuridica dello straniero; immigrazione; 2) commercio interregionale e libera circolazione delle persone e dei beni fra le Regioni, in particolare per la tutela del diritto dei cittadini di esercitare la propria professione, il proprio impiego e il proprio lavoro in qualunque parte del territorio italiano; 3) disciplina della elezione del Parlarmento europeo e delle Camere del Parlamento repubblicano; organi costituzionali statali; 4) politica estera; 5) dogane: protezione dei confini; 6) commercio con l’estero e relazioni internazionali; 7) difesa nazionale e Forze armate; armi ed esplosivi; materiale strategico; 8) sicurezza pubblica, esclusi i compiti di polizia locale; 9) ordinamento civile e penale e sanzioni penali; ordinamento della giustizia civile penale, penitenziaria, amministrativa e contabile; 10) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari; 11) statistica nazionale, pesi e misure; determinazione del tempo; 12) sistema monetario, valutario, finanziario e creditizio sovraregionali; 13) tributi statali; contabilità di Stato; 14) fondo perequativo interregionale e azioni di riequilibrio tra Regioni, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle isole, e alle aree meno sviluppate del Centro-Nord; 15) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; 16) trasporti e comunicazioni e trasporti nazionali; poste; disciplina generale della circolazione; 17) logistica; 18) protezione civile di pronto soccorso nelle grandi calamità naturali; 19) tutela dell’ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale; 20) ordinamento generale dell’istruzione, con riferimento agli standard di quantità e di qualità relativi alle finalità. ai princípi e ai livelli minimi dell’istruzione scolastica e ai relativi ordini, gradi e titoli di studio; ordinamento universitario; 21) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; 22) istituti previdenziali obbligatori; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; 23) ordinamento delle professioni; 24) ordinamenti sportivi di rilievo nazionale; 25) disciplina generale dell’organizzazione e dei procedimenti amministrativi di competenza statale; 26) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze legislative riservate allo Stato.

Spetta inoltre allo Stato il potere legislativo necessario per il piú adeguato esercizio dei poteri attribuiti allo Stato nelle materie di cui al presente articolo e nelle altre disposizioni costituzionali.

Gli statuti delle Regioni determinano i poteri regionali attuativi ed integrativi della potestà legislativa statale di cui al presente articolo.

La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia non attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

Art. 98. - [...]

Possono essere istituiti Ministeri solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato.

[...]

Art. 99. - In base ai principi di sussidiarietà l’amministrazione è di regola locale e regionale, anche nelle materie di competenza legislativa statale, salvi i casi espressamente previsti dalla Costituzione o necessari per la migliore attuazione delle leggi statali.

3. La composizione della Camera alta

Art. 104. - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto.

[...]

Il numero dei senatori non puó essere inferiore a duecento o superiore a trecento.

[...]

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

4. Il Il funzionamento del bicameralismo

Art. 116. - La funzione legislativa statale è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale; elettorali; di approvazione di bilanci di previsione e consuntivi, e delle altre leggi che costituiscono la manovra di finanza pubblica; di amnistia e di indulto; di delegazione legislativa; di conversione in legge di decreti-legge; di autorizzazione a ratificare trattati e accordi internazionali di natura politica o che portino variazioni del territorio nazionale.

I progetti di legge di approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi, e gli altri progetti di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica, sono presentati alla Camera dei deputati; i progetti di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di natura politica o che portino variazioni al territorio nazionale sono presentati al Senato.

I progetti di legge di attuazione delle deliberazioni dell’Unione Europea sono presentati al Senato della Repubblica e quelli aventi ad oggetto le altre materie riservato allo Stato sono presentati alla Camera dei deputati, e sono esaminati secondo le norme dei rispettivi regolamenti da una Commissione e poi dal Senato o dalla Camera che le approva articolo per articolo, e, se il progetto di legge consta di piú di un articolo, con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i progetti di legge per i quali è dichiarata l’urgenza, e in ogni caso per i disegni di legge di conversione dei decreti legge.

Non è consentita l’approvazione definitiva delle leggi in Commissione.

Art. 117. - Il progetto di legge per il quale non è prevista la deliberazione necessaria di entrambe le Camere, una volta approvato dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati è trasmesso all’altra Camera e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dall’annuncio un quarto dei componenti dell’altra Camera non richieda che il progetto di legge sia sottoposto anche alla approvazione di questa.

Successive richieste di riesame da parte di ciascuna Camera possono essere deliberate entro trenta giorni da almeno due quinti dei suoi componenti.

Il riesame di cui ai commi precedenti ha sempre luogo se lo richiede il Governo.

Il procedimento legislativo è concluso quando il progetto di legge risulti approvato da entrambe le Camere in identico testo, o quando manchi una richiesta di riesame alle condizioni prescritte nei commi precedenti.

 

Cristiano democratici uniti

Buttiglione C3029 e Folloni S2006

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

Art. 114. - La Repubblica è costituita da Regioni autonome.

Art. 115. - Le Regioni sono enti dotati di ordinamenti autonomi, nell’ambito delle disposizioni stabilite dalla Costituzione.

Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni attribuiti dalla legge nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Hanno autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria. Il loro ordinamento e quello degli altri enti locali è disciplinato dallo statuto regionale e dalle leggi nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla Costituzione.

[...]

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 70. - Allo Stato compete la potestà legislativa nelle seguenti materie: a) politica estera, relazioni internazionali, commercio con l’estero; b) forze armate e difesa; c) sicurezza pubblica e servizi sociali; d) Governo della moneta, risparmio, credito e attività finanziaria, contabilità dello Stato, tributi statali; e) ordinamento civile, penale, processuale; f) disciplina delle giurisdizioni; g) pesi, misure, tempo e normativa tecnica; h) trasporti e comunicazioni sovraregionali; i) cittadinanza, condizione dello straniero, stato civile; l) ordinamenti didattici, titoli di studio, disciplina delle professioni; m) armi, sostanze pericolose e materiale strategico; n) fissazione dei livelli minimi dei servizi sociali; o) tutela dei beni culturali, storici ed artistici; p) ricerca scientifica e tecnica, ordinamento universitario; q) parchi nazionali; r) poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva nazionale; s) tutela e sicurezza del lavoro; t) lavori pubblici di rilevanza statale; u) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici; v) tutela della concorrenza.

Art. 117. - Le Regioni esercitano la potestà legislativa in via esclusiva nelle materie non riservate all’Unione Europea e allo Stato. In mancanza di norme regionali si applicano le norme legislative e regolamentari dello Stato.

Art. 118. - Le Regioni sono titolari delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali sono titolari di potestà legislativa e di norma le esercitano avvalendosi dei Comuni e degli altri enti locali, secondo il principio di sussidiarietà, nelle forme determinate dagli statuti regionali.

Le leggi dello Stato possono delegare alle Regioni altre funzioni amministrative.

3. Composizione della seconda Camera

Non modificata

4. Funzionamento del bicameralismo

Art. 70 bis. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle due Camere secondo le disposizioni del presente articolo.

Le leggi dello Stato sono leggi organiche o leggi ordinarie; sono leggi organiche quelle previste come tali dalla Costituzione e le leggi elettorali per le elezioni politiche e amministrative; sono altresì leggi organiche quelle contenenti i princìpi generali e la disciplina normativa relativi a settori omogenei, vincolanti la legislazione regionale.

Le leggi costituzionali, i trattati e gli accordi internazionali e comunitari, i bilanci e le leggi organiche sono approvati da ambedue le Camere.

Le leggi ordinarie sono approvate dalla sola Camera dei deputati; qualora sia richiesto dal Governo o da un quinto dei senatori, il disegno di legge è sottoposto anche all’approvazione del Senato.

Art. 70 ter. - Spettano al Senato, oltre la funzione legislativa nei limiti indicati all’articolo 70 bis, la vigilanza sul coordinamento tra le norme comunitarie, nazionali e regionali e sull’efficacia dello svolgimento delle funzioni amministrative nelle stesse materie, nonché l’approvazione degli interventi statali sostitutivi proposti dal Governo in caso di inerzia delle Regioni nelle materie di loro competenza.

Il Senato vigila sull’effettività della tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, in tutte le loro manifestazioni e, se necessario, propone alla Camera dei deputati o al Presidente della Repubblica le misure necessarie per garantirne l’effettività.

 

Partito democratico della sinistra

Salvi S2047 Mussi C3071

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

Art. 115. - La Repubblica si riparte in Comuni, Province, Regioni, con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

La ripartizione dei poteri e delle funzioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato si ispira al principio di sussidiarietà.

Art. 123. - I Comuni e le Province sono enti autonomi, cui è affidata la cura degli interessi delle comunità locali.

[...]

I Comuni e le Province hanno competenza amministrativa generale, escluse le sole funzioni amministrative incompatibili con la dimensione territoriale.

Per la tutela dell’autonomia costituzionalmente garantita, i Comuni e le Province propongono ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi e gli atti amministrativi dello Stato e avverso gli statuti, le leggi e gli atti amministrativi delle Regioni, secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 130, secondo comma.

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 67. - La funzione legislativa appartiene allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie: politica estera, ratifica ed attuazione di trattati e accordi internazionali; difesa e sicurezza nazionale; ordine e sicurezza pubblica; cittadinanza, immigrazione, emigrazione; giustizia e ordinamento giudiziario; legislazione e ordinamento processuale civile e penale; bilancio, contabilità, tributi statali, coordinamento della finanza pubblica; moneta, sistema valutario, sistema del credito; normative tecniche, requisiti, parametri e livelli di prestazione uniformi su tutto il territorio nazionale; ordinamenti didattici, titoli di studio, professioni; demanio statale; ordinamento degli uffici statali, dipendenti statali, rapporti tra le amministrazioni statali e i cittadini; ordinamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale; princìpi della previdenza, garanzie del reddito, ordinamento della prestazione di lavoro.

Lo Stato ha competenza legislativa, limitatamente alla tutela di interessi interregionali, nazionali o internazionali, nelle seguenti materie: commercio, trasporto, comunicazioni; attività produttive, caccia e pesca; sanità; ricerca, produzione e distribuzione dell’energia; ricerca scientifica, beni culturali; opere pubbliche, tutela dell’ambiente, protezione civile; acque interne.

Salvo quanto disposto dai commi secondo e terzo, le Regioni e le Province autonome hanno competenza legislativa generale.

La legge statale prevale sulla legge delle Regioni o delle Province autonome per garantire a tutti l’eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti e tutelare preminenti interessi nazionali.

Art. 117. - Le Regioni hanno funzioni legislative, di programmazione e di coordinamento, nonché funzioni amministrative nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 123 per Comuni e Province.

La legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, può demandare alla Regione il potere di emanare norme per la propria attuazione.

Nelle materie di cui all’articolo 67, secondo e terzo comma, lo Stato può, con legge approvata da entrambe le Camere, delegare l’esercizio di specifiche funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

La legge di cui al quinto comma dell’articolo 67 individua gli strumenti necessari a garantire a tutti il godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti.

3. La composizione della seconda Camera

Art. 55. - Il Parlamento si compone dell’Assemblea Nazionale e del Senato della Repubblica.

[...]

Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori è di centocinquanta. Per l’esame e l’approvazione delle leggi dello Stato di cui all’articolo 67, terzo e quinto comma, ed al Titolo V, il Senato è integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province di Trento e di Bolzano, e dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il trentacinquesimo anno.

Ad ogni regione sono attribuiti tre senatori, salvo il Molise e la Valle d’Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un solo senatore.

La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.

4. Il funzionamento del bicameralismo

Art. 68. - La funzione legislativa è esercitata dall’Assemblea Nazionale, salvo quanto disposto dal secondo comma. L’Assemblea Nazionale trasmette al Senato della Repubblica i disegni di legge il giorno successivo all’approvazione.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per: le leggi costituzionali ed elettorali; le leggi di ratifica ed attuazione di trattati ed accordi internazionali; le leggi di cui all’articolo 67, terzo e quinto comma, e le leggi di cui al Titolo V; le leggi in materia di ordinamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, di cui all’articolo 67, secondo comma; gli altri casi stabiliti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

Al di fuori dei casi previsti dal secondo comma il Senato può deliberare, entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti, il riesame di un disegno di legge approvato dall’Assemblea Nazionale. L’Assemblea Nazionale delibera in via definitiva.

Art. 69. - Nei casi di cui all’articolo 68, secondo comma, il disegno di legge approvato da una Camera in un testo diverso da quello approvato nell’altra Camera viene assegnato, per le parti non approvate nell’identico testo, ad una Commissione speciale formata da un uguale numero di deputati e senatori nominati rispettivamente dai Presidenti delle due Camere, osservando la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla Commissione speciale è sottoposto all’approvazione di ciascuna Camera, articolo per articolo e con votazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Non sono ammessi emendamenti.

Ai fini dei precedenti commi i regolamenti stabiliscono speciali procedure.

La procedura di cui al presente articolo non si applica alle leggi costituzionali.

Art. 83. - L’Assemblea Nazionale approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Il regolamento dispone l’inammissibilità di emendamenti che superino i limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati e disciplina l’ammissibilità di altri emendamenti di iniziativa parlamentare.

[...]

Art. 95. - [...]

Entro dieci giorni dalla nomina, il Primo Ministro presenta all’Assemblea Nazionale i Ministri e il programma. Su proposta di un quarto dei deputati dell’Assemblea è ammessa la mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve contenere la designazione del nuovo Primo Ministro e non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione.

[...]

Il Primo Ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato dell’Assemblea nazionale. La proposta è comunicata all’Assemblea medesima. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento se, entro quindici giorni, dalla comunicazione della proposta, l’Assemblea non approva una mozione di sfiducia ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto.

[...]

 

Partito popolare italiano

Mattarella C3088

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

Art. 55. - La Repubblica italiana è formata dallo Stato, dalle Regioni federali e dalle Comunità locali. È garantita l’autonomia funzionale delle formazioni sociali.

[... vedi di seguito]

Art. 61. - Le Comunità locali sono organizzate in Comuni, Province e Città metropolitane.

Sono attribuzioni proprie dei Comuni le funzioni normative a carattere regolamentare e quelle amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori dell’assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della gestione dei servizi. Nelle stesse materie i Comuni possono operare anche applicando regole di diritto privato.

I Comuni di dimensioni inferiori, in termini di popolazione, alla soglia stabilita con legge della Repubblica, esercitano le funzioni loro attribuite in forma associata, salvo quelle indicate dalla legge stessa.

Le funzioni di area vasta, quali determinate dalla legge della Repubblica, al di fuori delle aree metropolitane, sono attribuite alle Province. La legge della Repubblica può individuare le aree metropolitane come zone di alta aggregazione demografica anche in relazione alle caratteristiche del territorio circostante. Nell’area metropolitana la Comunità locale è organizzata nella Città metropolitana cui competono le funzioni determinate dalla stessa legge.

I princìpi in materia di organizzazione e di esercizio delle funzioni delle Comunità locali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nell’ambito di tali princìpi si esercita l’autonomia statutaria e regolamentare degli enti.

[...].

 

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 55. - [... vedi sopra]

La distribuzione delle funzioni tra lo Stato, le Regioni federali e le Comunità locali è articolata, secondo il principio della sussidiarietà, assicurando la titolarità delle funzioni agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, la non duplicazione e l’individuazione della responsabilità. La legge della Repubblica disciplina l’esercizio delle funzioni sostitutive, prevedendo forme di concertazione con gli enti interessati.

Le relazioni tra lo Stato, le Regioni federali e le Comunità locali sono improntate al principio di leale cooperazione, nel comune interesse dei cittadini, trasmettendo le informazioni in loro possesso e prestando l’opera dei propri uffici.

Le Regioni federali e le Comunità locali hanno autonomia e responsabilità finanziaria, che viene assicurata attraverso la contribuzione da parte delle rispettive Comunità dei mezzi necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. I criteri e le modalità della contribuzione sono stabiliti con legge della Repubblica.

Lo Stato provvede a compensare situazioni di squilibrio economico, finanziario e sociale tra le diverse Regioni federali, nonché a promuovere l’espansione economica del Paese nei settori strategici per l’interesse nazionale.

Art. 56. - Ove non sia diversamente disposto dalla Costituzione, la competenza legislativa spetta alle Regioni federali. Spetta altresì alle Regioni federali e alle Comunità locali l’attività amministrativa non riservata dalla Costituzione allo Stato.

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato, con legge della Repubblica, può intervenire all’esclusivo scopo di assicurare condizioni di vita equivalenti sull’intero territorio nazionale, di sopperire, conformemente al principio di sussidiarietà, alla mancanza o all’inadeguatezza degli interventi regionali, o di garantire l’unità giuridica ed economica, nell’interesse dell’intera comunità nazionale. In tali casi la Regione federale legifera fino a quando e nelle parti in cui lo Stato non abbia esercitato la propria competenza legislativa.

Nelle materie di cui al secondo comma possono essere istituiti uffici di coordinamento delle funzioni amministrative nell’ambito della organizzazione centrale dello Stato, anche per la rappresentanza degli interessi italiani all’estero e presso gli organi dell’Unione Europea.

L’amministrazione periferica, nelle materie nelle quali spetta allo Stato il potere legislativo in via esclusiva, è esercitata da uffici delle Regioni federali, delle Comunità locali e di enti titolari di autonomia funzionale, secondo le disposizioni della legge organica, salvo le eccezioni da essa previste.

L’organizzazione degli uffici delle Regioni federali è disciplinata da leggi e regolamenti regionali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Le funzioni che possono essere esercitate dagli enti territorialmente o funzionalmente più vicini ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà, sono disciplinate per i criteri di distribuzione tra gli enti predetti e per la previsione degli interventi sostitutivi di competenza della Regione federale dalla legge della Repubblica.

Art. 76. - Allo Stato spetta la competenza legislativa esclusiva sulle seguenti materie: a) politica estera, commercio con l’estero, relazioni internazionali, salva l’attività promozionale; b) rapporti con le confessioni religiose; c) difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; d) ordine pubblico e sicurezza pubblica, con esclusione della polizia locale; e) grandi calamità naturali e tutela dell’ecosistema, senza pregiudizio del potere delle Regioni federali di stabilire norme integrative di protezione; f) stato civile, anagrafe, registro delle imprese; g) cittadinanza, immigrazione, rifugiati, asilo politico, estradizione, condizione giuridica dello straniero; h) amministrazione della giustizia e ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari; i) ordinamento civile e penale; l) stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli enti pubblici statali; m) contabilità dello Stato, moneta e sistema valutario; n) finanze e tributi statali, monopoli, dogane; o) attività finanziarie e credito sovraregionali; p) politiche industriali nazionali, disciplina della concorrenza e del mercato, ordinamento delle imprese; q) opere pubbliche di interesse nazionale; r) statistica nazionale, pesi e misure, determinazione del tempo; s) produzione e distribuzione dell’energia di interesse nazionale; t) trasporti e comunicazioni di interesse nazionale ed internazionale, disciplina generale della circolazione; u) interventi contro le malattie pericolose ed infettive dell’uomo e degli animali, fecondazione artificiale umana, ricerca e modificazioni del codice genetico, disciplina dei trapianti di organi o tessuti, produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; v) alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; z) beni culturali e naturali di interesse nazionale, senza pregiudizio della gestione da parte delle Regioni federali; aa) tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; bb) ordinamenti e programmazione generale dell’istruzione; cc) ordinamento universitario e della ricerca; dd) disciplina dei titoli di studio, accademici e professionali ed ordinamento delle professioni; ee) ordinamenti sportivi di interesse nazionale; ff) previdenza sociale; gg) ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali ed interventi contro la disoccupazione; hh) tutela dei consumatori; ii) tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia; ll) poste e telecomunicazioni, stampa, radio, televisione.

Con legge della Repubblica si provvede all’individuazione degli oggetti riservati allo Stato dal presente articolo limitatamente alla parte di interesse nazionale.

Nelle materie elencate nel primo comma che non siano riservate ad atti legislativi da altra disposizione della Costituzione possono intervenire regolamenti governativi, ministeriali o di altre autorità, sulla base di leggi organiche di delegificazione che ne fissano i limiti.

 

3. La composizione della seconda Camera

Art. 69. - La Camera federale è composta da membri dei Governi regionali che li nominano e li revocano. I componenti dei Governi regionali designati possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi Governi.

Fanno inoltre parte della Camera federale i sindaci e i Presidenti delle Province designati e revocati secondo quanto disposto dall’articolo 72.

Art. 70. - Le Regioni federali nominano i propri rappresentanti in base alle rispettive popolazioni. Ogni Regione federale ha almeno tre voti; le Regioni federali con popolazione compresa tra un milione e quattro milioni di abitanti hanno diritto a cinque rappresentanti; le Regioni federali con popolazione superiore ai quattro milioni di abitanti hanno diritto a sette rappresentati.

Ogni Regione può inviare alla Camera federale tanti membri quanti sono i voti ad essa attribuiti. In ogni caso i voti di ciascuna Regione possono essere espressi dai membri presenti, o dai loro rappresentanti, soltanto in modo unitario, secondo le direttive impartite dal rispettivo Governo.

L’eventuale perdita della qualità di membro di un Governo regionale determina la perdita della qualità di membro della Camera federale.

Art. 71. - Alle Province e alle Comunità locali sono complessivamente attribuiti 55 voti.

Dieci voti sono riservati alle Città con popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti.

Dieci voti sono riservati ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti.

Dieci voti sono riservati ai Comuni non capoluogo di Provincia con popolazione pari o superiore a cinquantamila abitanti.

Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ma inferiore a cinquantamila.

Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

Undici voti sono riservati ai Presidenti di Provincia.

Art. 72. - La legge della Repubblica stabilisce le modalità attraverso le quali i sindaci delle Città o dei Comuni di ciascuna delle categorie indicate all’articolo 71 e i Presidenti delle Province eleggono nel proprio seno, ogni due anni, un collegio di rappresentanti pari al triplo dei voti assegnati a ciascuna categoria.

Per le Città con popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti il collegio dei rappresentanti è composto da tutti i sindaci in carica.

Spetta ai rappresentanti eletti ai sensi dei commi 1 e 2 designare per l’intero biennio, ovvero di volta in volta, chi di essi deve esprimere nella Camera federale i voti riservati alla categoria che li ha eletti. Spetta loro, inoltre, stabilire come i voti devono essere dati, fermo restando che i voti di ciascuna categoria devono comunque essere espressi in modo unitario. È sempre ammesso che coloro che sono stati designati a votare in rappresentanza della categoria si facciano sostituire da altri membri scelti fra i rappresentanti eletti della stessa categoria.

La decadenza dalla carica di sindaco o di Presidente di Provincia determina comunque la perdita dell’ufficio di rappresentante della rispettiva categoria e, per chi a questo ufficio sia stato designato, di membro della Camera federale. Ove necessario, spetta ai rappresentanti rimasti in carica designare, nel loro seno, un nuovo membro della Camera federale in sostituzione di quello decaduto. Fino alla fine del biennio non si procede invece alla sostituzione dei rappresentanti eventualmente decaduti, a meno che essi siano in numero pari alla metà più uno dei rappresentanti eletti.

4. Il funzionamento del bicameralismo

Art. 75. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata mediante leggi ordinarie, salvo che negli oggetti riservati dalla Costituzione alle leggi organiche od alle leggi della Repubblica.

Le leggi ordinarie sono approvate dalla Camera dei deputati e sono comunicate alla Camera federale, che può richiederne il riesame, con atto motivato, nel termine di venti giorni. Ove la Camera dei deputati l’approvi di nuovo, la legge è trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Le leggi organiche sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono comunicate alla Camera federale la quale, entro dieci giorni, può richiedere la convocazione di una Commissione mista costituita da dieci deputati e da dieci membri della Camera federale. Tale Commissione deve deliberare entro venti giorni dalla sua convocazione. In caso di proposte di modificazione da parte della Commissione ovvero nel silenzio di questa nei venti giorni successivi alla sua convocazione, la Camera dei deputati può approvare la legge purché a maggioranza assoluta.

Con legge organica si provvede alla disciplina delle libertà, all’attuazione delle norme costituzionali in materia di organi costituzionali, salvo che la Costituzione non disponga altrimenti, alla regolamentazione delle elezioni e dei referendum statali, all’attuazione degli atti dell’Unione Europea nelle materie di competenza dello Stato, alla delegazione legislativa, all’approvazione di programmi economici generali e di azioni di riequilibrio, agli interventi necessari ad assicurare il coordinamento unitario dell’economia, alla istituzione e alla disciplina delle autorità amministrative indipendenti nonché alla amministrazione della giustizia.

Le leggi della Repubblica sono deliberate nel medesimo testo, a maggioranza assoluta, dalla Camera dei deputati e dalla Camera federale. Esse sono adottate nei casi previsti dalle norme costituzionali, nonché per la disciplina della collaborazione tra Stato e Regioni federali e per quella della sostituzione delle Regioni federali inattive.

Art. 89. - La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, previo parere espresso dalla Camera federale.

[...]

Art. 95. - Entro tre giorni dall’elezione del suo Presidente, la Camera dei deputati elegge il Primo Ministro, senza dibattito, a maggioranza assoluta dei propri membri e con voto palese. In caso di esito negativo di tale votazione, la Camera dei deputati è convocata per una seconda votazione nei successivi cinque giorni. Qualora abbia esito negativo anche la seconda votazione, la Camera dei deputati è sciolta dal Presidente della Repubblica.

Art. 97. - [...]

Il Primo Ministro, sentito il Consiglio dei ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, può proporre lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati. La Camera dei deputati viene sciolta se entro tre giorni non procede all’elezione di un nuovo Primo Ministro, con le modalità di cui al primo comma dell’articolo 95.

 

Rinnovamento Italiano e Socialisti italiani

D’Amico C3053 (Forma di Governo semipresidenziale)

Crema C3035 (Forma di Governo semipresidenziale)

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

Art. 114. - La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.

Art. 128. - I Comuni godono di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell’ambito dei princìpi stabiliti dallo statuto della Regione.

Lo statuto della Regione garantisce il potere dei Comuni di regolare, sotto la propria responsabilità e nei limiti della legge, tutti gli affari della comunità locale.

[...].

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 70. - La funzione normativa statale è esercitata nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell’autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti, nonché della competenza normativa degli organi dell’Unione Europea.

Sono materie di competenza esclusiva dello Stato: politica estera, difesa e Forze armate, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e creditizie sovraregionali, cittadinanza dello Stato, circolazione, espatrio dei cittadini, emigrazione e immigrazione, pesi e misure e determinazione del tempo, unità del territorio doganale e commerciale, traffico commerciale interno e con l’estero, nonché trattati commerciali, navigazione, protezione civile di interesse nazionale, traffico aereo, ferrovie sovraregionali, strade e autostrade sovraregionali, poste e telecomunicazioni, diritto dell’editoria, diritto d’autore e tutela dei diritti industriali, ordinamento giudiziario, ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali, regime dei dipendenti pubblici statali, responsabilità dei funzionari statali, diritto della concorrenza e prevenzione dell’abuso di posizioni economiche dominanti d’interesse nazionale, tutela dei consumatori, sicurezza pubblica d’interesse nazionale e polizia giudiziaria, statistica nazionale, fonti di energia di interesse nazionale e relative infrastrutture, beni culturali e naturali di interesse nazionale, armi ed esplosivi, attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza, legislazione elettorale per la formazione degli organi statali, referendum nazionali; diritto civile e diritto penale; autorità amministrative indipendenti statali; disciplina di interesse nazionale delle professioni e delle attività produttive; leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione.

Nell’ambito della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa solo se delegata con legge dello Stato.

[... vedi di seguito]

Art. 70 bis. - Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie e nella misura in cui essa non sia attribuita da norme costituzionali ad altri enti.

Nelle materie che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato le Regioni la esercitano per quanto la legge statale non detti una disciplina espressamente dichiarata necessaria a garantire la qualità della vita minima equivalente su tutto il territorio nazionale ovvero necessaria alla conservazione dell’unità del diritto e dell’economia.

[... vedi di seguito]

Art. 118. - Salvo che sia diversamente disposto da norme costituzionali, tutte le funzioni amministrative spettano alla Regione. La Regione le esercita coordinandosi con i Comuni, secondo quanto stabilito dallo statuto o da leggi regionali approvate con parere favorevole della seconda Camera regionale.

La legge dello Stato, approvata in identico testo dalla Camera delle Regioni, può stabilire princìpi uniformi in materia di organizzazione degli uffici, di formazione e responsabilità dei funzionari, di procedimento amministrativo e garanzia della partecipazione dei privati al procedimento.

Sono escluse dall’amministrazione regionale le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato: affari esteri, finanze statali, dogane, pubblica sicurezza di interesse nazionale e polizia giudiziaria, autorità amministrative indipendenti, difesa e Forze armate, traffico aereo e navale, ordinamento degli uffici pubblici nazionali, strade e ferrovie sovraregionali. È fatta salva la facoltà di delega alle Regioni con contestuale attribuzione dei mezzi finanziari necessari mediante legge dello Stato approvata in identico testo dalle due Camere del Parlamento.

Art. 118 bis. - Lo Stato vigila sull’esecuzione delle sue leggi. A tal fine il Governo può, con il parere favorevole della Camera delle Regioni, adottare direttive o atti di indirizzo nei confronti delle amministrazioni regionali.

3. La composizione della seconda Camera

Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni.

Art. 57. - La Camera delle Regioni è composta da rappresentanti nominati e revocati dai Governi regionali fra i propri membri. Ciascun rappresentante può farsi sostituire da un altro membro del Governo regionale da questo designato per l’occasione.

Ogni Regione dispone di almeno due voti. Le Regioni con più di un milione di abitanti dispongono di un voto in più ogni due milioni di abitanti o frazione di esso superiore a un milione di abitanti.

Art. 58. - Ogni Regione può inviare alla Camera delle Regioni un numero di rappresentanti uguale ai voti di cui dispone. Ogni delegazione regionale vota unitariamente.

4. Il funzionamento del bicameralismo

Art. 70. - [... vedi sopra]

Sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati con l’assenso della Camera delle Regioni le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di competenza delle Regioni, nonché quelle che intervengono in materia di organizzazione amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinare e procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni.

Sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati le altre leggi dello Stato.

La Camera delle Regioni può chiedere, entro quindici giorni dall’approvazione di un progetto di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto al proprio esame. La stessa richiesta può essere fatta dal Governo. In tali casi la Camera delle Regioni può, entro trenta giorni, rinviare alla Camera dei deputati il progetto con proposte di modificazione sulle quali la Camera si pronuncia anche con unica votazione.

Art. 70 bis. - [... vedi sopra]

Nel caso in cui la Camera delle Regioni richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati ai sensi del comma precedente, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui la Camera delle Regioni abbia approvata tale richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 71. - [...]

Le proposte di legge sono sempre presentate alla Camera dei deputati. Esse sono trasmesse alla Camera delle Regioni la quale può esprimere il proprio parere.

 

Verdi

Boato C2995 (Forma di Governo parlamentarecon designazione elettorale del Presidente del Consiglio)

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

Art. 128. - Le Province e i Comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro delle comunità nazionale e regionale.

L’ordinamento e le funzioni delle Province e dei Comuni sono disciplinati dalle leggi regionali secondo i principi fissati dalla legge organica, che determina altresì le forme di autonomia statutaria.

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie: a) politica estera, commercio con l’estero e relazioni internazionali; b) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8; c) difesa nazionale; d) sicurezza pubblica; e) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49, 51; f) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100; g) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; h) ordinamento civile e penale e sanzioni penali; i) contabilità dello Stato; moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali; l) tributi statali; m) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato; n) politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; o) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione; p) calamità naturali e condizioni essenziali dell’igiene pubblica; q) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico; r) tutela dell’ecosistema e dei beni naturali di rilevanza nazionale; s) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; t) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; u) ordinamenti e programmazione generale dell’istruzione; ordinamento universitario; v) materia elettorale; z) disciplina generale dell’organizzazione e del procedimento amministrativo; aa) opere pubbliche funzionali alle competenze riservate allo Stato; bb) ordinamento delle professioni; cc) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo; dd) armi ed esplosivi; ee) poste e telecomunicazioni; ff) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione.

La Regione ha la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, fissa con leggi organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

I progetti di legge organica sono presentati al Senato federale. Può essere promosso referendum abrogativo, totale o parziale, di una legge organica su richiesta di cinque Consigli regionali.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale, perché sia dichiarata l’illegittimità di una legge organica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa.

Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La Regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato, nelle seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) commercio; c) industria; d) artigianato; e) assetto urbanistico del territorio; f) toponomastica; g) turismo; h) formazione professionale; i) polizia urbana; l) musei e biblioteche di enti locali; m) trasporti locali e regionali; n) navigazione e porti lacustri; o) cave e torbiere; p) pesca nelle acque interne.

Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i princìpi fissati dalle leggi organiche.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l’interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Senato federale.

Le leggi dello Stato possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.

3. La composizione della seconda Camera

Art. 57. - Il Senato federale è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori è di duecentoquaranta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha tre; la Valle d’Aosta due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58. - I senatori sono eletti dai Consigli regionali, secondo modalità stabilite dalla legge.

Sono eleggibili a senatore gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

4. Il funzionamento del bicameralismo

Art. 71 bis. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata dal Parlamento, secondo le norme della Costituzione. In casi eccezionali, previsti dalla Costituzione, la funzione legislativa statale è esercitata dal Governo.

Sono leggi ordinarie dello Stato quelle relative a materie in cui lo Stato ha la competenza legislativa ai sensi dei commi secondo e terzo dell’articolo 70, quelle che approvano gli statuti delle Regioni, le leggi elettorali, di amnistia e di indulto, di delegazione legislativa, di conversione in legge di decreti legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Le leggi ordinarie sono approvate dalla Camera dei deputati ed il loro procedimento legislativo si intende concluso se, entro quindici giorni dall’approvazione, il Governo o un quarto dei componenti del Senato federale non ne richiedano, motivamente, il riesame. In caso di riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente concluso quando la proposta di legge risulti nuovamente approvata dalla Camera dei deputati, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o del Senato federale.

I progetti di legge organica sono approvati dal Senato federale a maggioranza dei componenti e si intendono definitivatamente approvati se, entro quindici giorni dall’approvazione, il Governo o un quarto dei componenti la Camera dei deputati non ne richiedano, motivatamente, il riesame. In caso di riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente concluso quando il progetto di legge organica risulti nuovamente approvato dal Senato federale, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o della Camera dei deputati.

Art. 94. - La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo Ministro mediante l’approvazione di una mozione motivata, contenente l’indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.

[...]

 

Verdi

Pieroni S1005 (Forma di Governo parlamentare)

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

[Nessuna modifica]

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 70 quinquies. - Le Regioni hanno diritto di legiferare nelle materie non riservate alla competenza esclusiva delle Camere.

Nell’ambito della legislazione esclusiva della Camera delle Regioni, le Regioni hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano da esse espressamente autorizzate con legge.

Le Regioni hanno altresì competenza legislativa nelle materie esclusive riservate alla Camera delle Regioni solo quando e nella misura in cui la stessa non abbia fatto uso del suo diritto di legiferare.

3. La composizione della seconda Camera

Art. 57. - La Camera delle Regioni è eletta su base regionale. Il numero dei deputati elettivi è di centoventi.

Nessuna regione può avere un numero di deputati inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, si effettua in proporzione alla popolazione di esse quale risulta dall’ultimo censimento regionale.

Art. 58. - I deputati della Camera delle Regioni sono eletti fra i membri del Consiglio regionale.

Ogni Consiglio regionale nomina tanti deputati quanti sono i seggi attribuiti alla regione.

Durante l’incarico parlamentare il deputato ha la fiducia del Consiglio regionale che rappresenta.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia al singolo deputato solo mediante l’approvazione di una mozione motivata, contenente l’indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.

Il mandato del deputato regionale cessa altresì nei casi di scioglimento o di nuove elezioni del Consiglio regionale che lo ha eletto.

4. Il funzionamento del bicameralismo

Art. 70 ter. - La Camera dei deputati ha la competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie: 1) politica estera, commercio con l’estero e relazioni internazionali; 2) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8 della Costituzione; 3) difesa nazionale; 4) sicurezza pubblica; 5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51; 6) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100; 7) ordinamento civile e penale e sanzioni penali; 8) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionale; 9) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; 10) tributi statali; 11) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato; 12) politiche industriali; imprese pubbliche di interesse nazionale; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; 13) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione; 14) calamità naturali e condizioni essenziali dell’igiene pubblica; 15) tutela dell’ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale; 16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; 17) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; 18) ordinamenti e programmazione generale dell’istruzione; ordinamento universitario; 19) materia elettorale, salvo quanto disposto dall’articolo 122; 20) disciplina generale dell’organizzazione e del procedimento amministrativo; 21) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato; 22) ordinamento delle professioni; 23) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo; 24) armi ed esplosivi; 25) poste e telecomunicazioni; 26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.

È sempre riservata alla Camera dei deputati la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte I della Costituzione.

Art. 70 quater. - La Camera delle Regioni ha la competenza legislativa esclusiva nelle materie che attengono le esigenze di carattere unitario e che hanno come destinatari le Regioni. Nelle seguenti materie la Camera delle Regioni emana i principi fondamentali attraverso leggi organiche: 1) stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nelle Regioni, Province, Comuni e negli altri enti di diritto pubblico; 2) principi generali della scuola superiore; 3) protezione della natura e tutela del paesaggio; 4) ripartizione delle terre, pianificazione delle aree territoriali e sistema delle acque; 5) notifiche e documenti di riconoscimento; 6) tutela dei beni culturali italiani; 7) agricoltura.

[...].

Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni disegno di legge organica approvato dalla Camera delle Regioni è sottoposto alla conferma dalla Camera dei deputati.

La Camera delle Regioni trasmette alla Camera dei deputati, nei cinque giorni successivi, la proposta di legge organica approvata per la conferma. La Camera dei deputati esprime il proprio parere, entro i venti giorni successivi, attraverso la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Qualora la Camera dei deputati esprime parere negativo, la legge organica è ugualmente approvata dalla Camera delle Regioni se per la nuova votazione si sono espressi favorevolmente i due terzi dei suoi componenti.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera competente, se il Governo o un decimo dei componenti della stessa Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 80. - La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81. - La Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

La legge di bilancio approvata dalla Camera dei deputati è sottoposta al parere di conferma della Camera delle Regioni.

La Camera dei deputati trasmette alla Camera delle Regioni, nei cinque giorni successivi, la proposta di legge di bilancio approvata per la conferma. La Camera delle Regioni esprime il proprio parere, entro i venti giorni successivi, attraverso la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Qualora la Camera delle Regioni esprime parere negativo, la legge di bilancio è ugualmente approvata dalla Camera dei deputati, se per la nuova votazione si sono espressi la maggioranza dei propri componenti.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell’equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell’ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.

Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all’intero periodo di efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso all’indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.

Le norme per l’attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.

 

Partito della rifondazione comunista

Bertinotti C3011 e Marchetti S1989

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

[Nessuna modifica]

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dall’Assemblea Nazionale e dai Consigli regionali.

L’Assemblea Nazionale ha competenza legislativa nelle seguenti materie: a) diritti e rapporti previsti dalla parte prima, titoli I, II, III e IV; b) politica estera, commercio con l’estero e relazioni internazionali; c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8; d) difesa nazionale; e) sicurezza pubblica; f) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università; g) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario; h) tributi statali; contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali; i) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato; politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione; l) grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell’igiene pubblica; m) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; n) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; o) leggi elettorali; p) disciplina generale dell’organizzazione e del procedimento amministrativo.

L’Assemblea Nazionale determina princìpi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

L’Assemblea Nazionale, su richiesta di un quinto dei componenti, rimette al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità di un regolamento per violazione dei princìpi e dei criteri di cui al comma precedente.

"Art. 117. - La Regione ha competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l’interesse nazionale o con quello delle altre Regioni.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

"Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative. Lo Stato può con legge delegare alle Regioni, alle Province e ai Comuni l’esercizio di altre funzioni amministrative".

"Art. 118 bis. - Nell’esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica la legge della Repubblica prevede le procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo".

3. La composizione della seconda Camera

[Abolita]

 

Lega Nord

Speroni S1975 (Forma di Governo parlamentare)

1. Le articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali

Art. 2. - La Repubblica federale italiana è costituita da Comuni, Province, Regioni, Stati e Federazione; ciascuno di essi è fornito di autonomi poteri di imposizione fiscale in ragione del perseguimento dei rispettivi compiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione.

La Repubblica federale si organizza conformemente al principio di sussidiarietà, sia per quanto riguarda i singoli cittadini e le formazioni sociali, sia per quanto riguarda i soggetti pubblici territoriali e non territoriali, nazionali ed internazionali.

[...].

"Art. 114. - Gli Stati sono enti territoriali con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

[...].

Art. 128. - I Comuni e le Province hanno autonomia normativa ed amministrativa, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, autogoverno nelle forme della democrazia diretta e rappresentativa, autonomia statutaria ed organizzativa.

 

2. La ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e istituzioni regionali

Art. 70. - La Federazione è competente ad esercitare la funzione legislativa in via esclusiva nelle seguenti materie mediante deliberazione collettiva e conforme dei due rami del Parlamento: affari esteri, fatta salva la possibilità per le Regioni di stipulare accordi relativi alle materie di proprio interesse non di competenza dello Stato; difesa federale; organizzazione federale della sicurezza pubblica; ordinamento della navigazione marittima ed aerea; servizi postali, telefonici e radiotelevisivi, interni ed internazionali; codificazione penale, ordinamento e reclutamento delle giurisdizioni superiori; moneta; organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali; misure restrittive della libertà personale; tutela federale delle minoranze linguistiche.

Art. 70 bis. - La Federazione è altresì competente ad esercitare la funzione legislativa in via esclusiva nelle seguenti materie, mediante la deliberazione dell’Assemblea federale: bilancio della Federazione; calamità naturali; politica energetica federale; beni culturali e paesistici, di rilievo federale, parchi e riserve federali, tutela ecologica di interesse federale; finanza federale, compresa la codificazione sanzionatoria e procedurale relativa ai tributi federali; ricerca scientifica e tecnologica, attività aerospaziale di interesse federale; pesi, misure e determinazioni del tempo; rilevazioni statistiche federali; passaporti, immigrazione ed emigrazione; diritti politici, elettorali, di circolazione, soggiorno e residenza; norme elettorali per il Parlamento europeo e norme di incompatibilità per i componenti dell’Assemblea federale; cittadinanza; dogane; stato civile; esplosivi ed armi non di uso individuale; energia nucleare; diritto del lavoro; istituti previdenziali obbligatori; esercizio di arti e professioni. Le funzioni amministrative per le materie elencate dagli articoli 69 e 70 spettano alla Federazione.

[...].

Art. 116. - Ogni Stato esercita la funzione legislativa nelle materie non riservate dalla presente Costituzione alla Federazione o ad altri enti territoriali. Può delegare funzioni legislative a Regioni, Province e Comuni di appartenenza.

Art. 121. - La Regione esercita le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie di competenza dello Stato, salvo quelle di interesse locale che sono attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

3. La composizione della seconda Camera

Art. 55. - Il Parlamento si compone dell’Assemblea federale e dell’Assemblea degli Stati e delle Regioni.

[...]

Art. 57. - L’Assemblea degli Stati e delle Regioni, è costituita dai componenti dei Governi degli Stati e dei Governi delle Regioni, che li nominano e li revocano.

Art. 58. - Ogni Stato ha cinque voti; ogni Regione ha almeno due voti; quelle con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sei.

Ogni Stato ed ogni Regione invia tanti componenti quanti sono i suoi voti. I voti di uno Stato o di una Regione possono essere espressi solo unitariamente e solo dai componenti presenti o dai loro sostituti.

L’Assemblea degli Stati e delle Regioni elegge il suo Presidente per un anno.

L’Assemblea è convocata dal Presidente secondo le norme del proprio regolamento e quando lo richiedano almeno due Stati, o almeno quattro Regioni, o il Governo federale o il Presidente della Repubblica.

I componenti dell’Assemblea degli Stati e delle Regioni hanno il diritto di assistere alle sedute, anche segrete, dell’Assemblea federale e delle sue Commissioni.

4. Il funzionamento del bicameralismo

[si vedano gli artt. 70 e 70 bis].