Forza Italia
Berlusconi C3122
e La Loggia S2060 (Forma di Governo semipresidenziale)
Pisanu C3121
(Elezione diretta del Premier)
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
Art. 114. -
La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.
Art. 115. -
Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
nella Costituzione.
Art. 128. - I
Comuni sono enti autonomi nel rispetto della Costituzione e degli statuti regionali;
rappresentano la comunità locale, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.
Lo statuto regionale
prevede listituzione di Province ovvero, a seconda del territorio, di Comunità
montane o di Città metropolitane.
La ripartizione
delle funzioni amministrative tra la Regione, i Comuni e gli altri enti territoriali è
disciplinata dalla legge regionale, secondo il principio di sussidiarietà.
[...]
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 117. -
La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
È riservata allo
Stato in via esclusiva la potestà legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie:
diritti politici e sistema elettorale delle Camere; diritti di libertà garantiti dalle
norme di cui al titolo I della parte prima della Costituzione; affari esteri; difesa e
Forze armate; ordinamento giudiziario; ordinamento della giustizia civile, penale,
amministrativa e contabile; sicurezza dello Stato; polizia giudiziaria; cittadinanza,
immigrazione ed estradizione; armi, esplosivi e materiale strategico; grandi calamità
naturali; servizio postale nazionale, emissioni radiotelevisive e servizi resi attraverso
reti telematiche; tutela della concorrenza; contabilità dello Stato, moneta, tributi
statali, sistema valutario, dogane, ordinamento generale del credito; diritti fondamentali
dei lavoratori; ordinamento degli uffici statali, stato giuridico ed economico dei
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.
Allo Stato spetta
altresì la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie, per le quali le
funzioni esecutive sono svolte dalle amministrazioni dello Stato o delle Regioni, secondo
quanto disposto dalla legge statale, e le Regioni stesse possono esercitare poteri
legislativi soltanto qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge statale:
ordinamento delle professioni; tutela e sicurezza del lavoro; ricerca scientifica e
tecnologica; regime giuridico dei beni culturali ed ambientali; grandi opere pubbliche;
ordinamenti didattici e titoli di studio; statistica nazionale; metrologia e
determinazione del tempo; normativa tecnica; ordinamenti sportivi di interesse nazionale.
Lo Stato esercita
inoltre la potestà legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie, per le quali
attribuisce alle Regioni, con legge approvata da entrambe le Camere, poteri legislativi e
amministrativi: commercio con lestero; produzione, trasporto e distribuzione
dellenergia; previdenza sociale; istruzione universitaria.
Le Regioni
esercitano la potestà legislativa ed amministrativa nelle altre materie che non siano
riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.
Art. 118. -
La legge statale può stabilire listituzione di Ministeri o di amministrazioni
nazionali solamente nelle materie ad essa riservate in via esclusiva ovvero per
lesercizio di funzioni di coordinamento delle attività amministrative o per la cura
di servizi o attività di interesse nazionale.
Lo Stato può
istituire propri uffici periferici limitatamente allo svolgimento delle funzioni
amministrative ad esso riservate in via esclusiva.
3. La
composizione della seconda Camera
[Berlusconi C3122
e La Loggia S2060]
Art. 55. - Il
Parlamento della Repubblica si compone dellAssemblea Nazionale e del Senato delle
autonomie.
"Art. 57.
- Il Senato delle autonomie è eletto a base regionale.
Il numero dei
senatori è di cento.
Nessuna Regione può
avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle dAosta ne ha uno".
[Pisanu C3121]
Art. 55. - Il
Parlamento della Repubblica si compone dellAssemblea Nazionale e della Camera delle
autonomie.
Art. 57. - La
Camera delle autonomie è composta da membri nominati dagli esecutivi regionali, che
possono revocarli. Possono essere nominati tutti gli elettori che abbiano compiuto i
venticinque anni di età.
A ciascuna Regione
spetta un rappresentante ogni cinquecentomila abitanti o frazione superiore a
duecentocinquantamila. Nessuna Regione può avere un numero di rappresentanti inferiore a
due.
I voti di ciascuna
regione sono espressi unitariamente.
4. Il
funzionamento del bicameralismo
"Art. 70.
- Le leggi sono deliberate dallAssemblea Nazionale e sono trasmesse al Senato delle
autonomie che, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di
almeno un terzo dei suoi componenti, può deliberare la richiesta di riesame della legge
approvata dallAssemblea Nazionale o proporre modifiche ad essa. In tali casi la
legge è sottoposta a una nuova deliberazione definitiva dellAssemblea Nazionale.
Sono deliberate da
entrambe le Camere: le leggi costituzionali; le leggi di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali che comportino impegni incidenti sulle funzioni regionali; le
leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, le leggi finanziarie e quelle ad esse
collegate; le leggi recanti princìpi generali in materia di organizzazione e procedimento
amministrativo, di rapporti tra cittadino ed amministrazione, di ordinamento del pubblico
impiego e di ordinamento tributario; le leggi recanti la definizione dei livelli minimi
delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali
ed ambientali; le leggi recanti la disciplina della partecipazione dellAssemblea
Nazionale e del Senato delle autonomie alla formazione della volontà dellItalia
nellUnione Europea; le altre leggi previste dalla Costituzione.
Qualora il Senato
delle autonomie ritenga che una legge deliberata dallAssemblea Nazionale e trasmessa
al fine delleventuale richiesta di riesame debba invece essere sottoposta alla sua
approvazione, può chiedere al Presidente della Repubblica di rinviarla allAssemblea
Nazionale e, ove questa deliberi di non trasmetterla al Senato delle autonomie per
lapprovazione, può ricorrere alla Corte costituzionale. In attesa del giudizio la
promulgazione della legge è sospesa.
Se il Senato delle
autonomie respinge la legge di bilancio, la legge finanziaria o le leggi ad essa
collegate, le stesse sono trasmesse nuovamente allAssemblea Nazionale per la
definitiva riapprovazione.
Un regolamento
approvato da ciascuna Camera a maggioranza assoluta disciplina i rapporti tra le Camere
stesse nonché i procedimenti per risolvere gli eventuali contrasti; a tal fine lo stesso
regolamento può prevedere la costituzione di una Commissione composta in uguale misura da
membri delle due Camere, che vi partecipano senza vincolo di mandato".
Art. 94. -
Entro dieci giorni dalla sua nomina, il Primo Ministro impegna di fronte
allAssemblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma.
[...]
Art. 77. - Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
[...] Il giorno
stesso della loro pubblicazione i decreti devono essere presentati per la conversione,
allAssemblea Nazionale che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si
riunisce entro cinque giorni. I decreti devono contemporaneamente essere trasmessi al
Senato delle autonomie che, qualora li ritenga lesivi delle attribuzioni delle Regioni,
entro dieci giorni può deliberarne limpugnazione diretta davanti alla Corte
costituzionale, dandone notizia allAssemblea Nazionale. Limpugnazione non ha
effetti sospensivi.
[...]
5. Seconda Camera
regionale
Art. 129. -
Presso ogni Regione è istituito un Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni
stabilite dallo statuto e dalla legge regionale.
Sono sottoposti
allapprovazione del Consiglio: lo statuto della Regione e le sue modifiche; il
bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo; le leggi che disciplinano
lordinamento e le funzioni degli enti locali; le leggi che determinano i
trasferimenti regionali e quelle che stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo di
perequazione locale.
Lo statuto può
prevedere altri casi nei quali il Consiglio, a maggioranza dei tre quinti dei componenti,
può richiedere che siano sottoposte alla propria approvazione deliberazioni legislative
adottate dallAssemblea regionale.
Qualora il Consiglio
deliberi di opporsi ad una legge regionale, la stessa può essere nuovamente approvata
dallAssemblea regionale. Il Consiglio può altresì sollevare davanti alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale per
violazione del principio di sussidiarietà.
Il Consiglio può
deliberare la presentazione di proposte di legge allAssemblea regionale, che le
esamina e delibera su di esse secondo procedure abbreviate previste dallo statuto.
Lo statuto determina
i poteri del Consiglio in relazione alle determinazioni non legislative
dellAssemblea regionale.
Forza Italia
Pisanu C3031
(Forma di Governo Presidenziale)
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
Art. 115. -
Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati da legge
costituzionale.
Art. 116. -
La legge costituzionale attribuisce a ciascuna Regione, su iniziativa della medesima e
secondo i princìpi della Costituzione, gli ambiti e le forme specifiche della rispettiva
autonomia.
[...]
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 70. - La
funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
È riservata allo
Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie: a) politica estera, commercio
con lestero e relazioni internazionali; b) difesa e impiego delle forze
armate; c) sicurezza pubblica e misure di prevenzione; d) ordinamento
giudiziario; e) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa e
contabile; f) cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri; g)
contabilità dello Stato, moneta, tributi erariali, attività finanziarie e Governo del
credito, salve le funzioni in materia di credito locale attribuite alle Regioni con legge
costituzionale; h) ordinamento delle professioni; i) grandi calamità
naturali; l) livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica e
dellambiente; m) tutela del patrimonio storico e artistico di interesse
nazionale; n) parchi sovraregionali; o) trasporti e comunicazioni
sovraregionali; p) produzione, trasporto e distribuzione dellenergia; q)
poste e telecomunicazioni; r) ricerca scientifica e tecnologica di rilievo
nazionale; s) ordinamento e programmazione generale dellistruzione superiore;
t) informazione radiotelevisiva sovraregionale; u) tutela del lavoro e
istituti previdenziali obbligatori di carattere generale; v) tutela della
concorrenza; z) lavori pubblici strettamente funzionali alle competenze riservate
allo Stato; aa) statistica nazionale; bb) pesi e misure, determinazione del
tempo; cc) ordinamenti sportivi di interesse nazionale; dd) altre materie
individuate con legge costituzionale.
Nelle altre materie
la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni negli ambiti e nei limiti previsti per
ciascuna Regione dalla legge costituzionale che disciplina le forme specifiche della
rispettiva autonomia.
Art. 117. -
La Regione esercita la potestà legislativa nelle materie che non siano espressamente
riservate allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.
Ulteriori norme
statali valgono solamente in assenza di legislazione regionale.
[...]
Art. 118. -
Spettano ai Comuni, alle Province ed alle Regioni le funzioni amministrative per le
materie non riservate alla competenza legislativa dello Stato.
Le funzioni
amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni sono determinate sulla base dei
princìpi stabiliti da leggi generali dello Stato secondo criteri di autonomia e di
sussidiarietà.
I Comuni, le
Province e le Regioni esercitano le funzioni amministrative nellosservanza dei
regolamenti locali e delle leggi regionali.
Le funzioni
amministrative decentrate nelle materie di competenza legislativa dello Stato sono
esercitate attraverso le amministrazioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ad
eccezione di quelle relative alla giustizia, alla difesa, alla sicurezza pubblica, alla
finanza ed ai servizi pubblici svolti dallo Stato.
Possono essere
istituiti uffici decentrati dellamministrazione statale per lesercizio,
nellambito delle singole Regioni, di altre funzioni che la legge costituzionale
sullautonomia di ciascuna Regione non abbia ad esse attribuito.
3. La
composizione della seconda Camera
Art. 57. - Il
Senato della Repubblica è composto di duecento senatori che rappresentano le Regioni.
I senatori sono
nominati dalle Giunte regionali, che possono revocarli.
La ripartizione dei
seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni stesse
quale risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre.
Ogni rappresentanza
regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva Regione, salvo che
nei voti riguardanti le persone.
4. Il
funzionamento del bicameralismo
Art. 70 bis.
- La funzione legislativa nelle materie spettanti allo Stato è esercitata dalle due
Camere nei modi previsti dal presente articolo.
Le leggi sono
deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato della Repubblica.
Il Senato, entro
trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi
componenti, può chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o
proporre modifiche ad essa. In tali casi la legge è sottoposta a una nuova deliberazione
definitiva della Camera dei deputati.
Sono deliberate da
entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza
pubblica, nonché quelle che stabiliscono i princìpi e gli indirizzi per la legislazione
regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle Regioni.
Alleanza
Nazionale
Fini C3063 (Forma
di Governo presidenziale) Migliori C3065 (solo su forma di Stato)
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
"Art. 114.
- La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.
Ciascuna Regione si
articola nei Comuni, i quali rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e
ne promuovono lo sviluppo.
Le funzioni
amministrative sono esercitate, secondo il principio di sussidiarietà, dallente
più immediatamente rappresentativo delle popolazioni interessate.
La legge regionale
può prevedere listituzione, a seconda delle caratteristiche del territorio, di
Province, di Comunità montane e di autorità metropolitane.
Spettano alle
Regioni la rappresentanza e la cura degli interessi della comunità regionale, con
lesercizio delle sole funzioni che non possono essere svolte al livello locale.
I rapporti tra lo
Stato, le Regioni ed i Comuni si ispirano al principio di leale collaborazione". [Migliori
C3065]
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
"Art. 117.
- La Regione ha competenza legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie: a)
ordinamento complessivo degli uffici e degli enti della Regione; b) polizia locale
urbana; c) fiere e mercati; d) assistenza sanitaria e ospedaliera; e)
istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica; f) valorizzazione del
patrimonio artistico culturale, musei, archivi e biblioteche; g) urbanistica,
ambiente e difesa del suolo; h) turismo e industria alberghiera; i) tranvie
e trasporti di interesse regionale; l) viabilità, acquedotti, lavori pubblici; m)
navigazione e porti; n) acque minerali e termali; o) cave e torbiere; p)
agricoltura, foreste e caccia; q) pesca; r) industria, commercio ed
artigianato". [Migliori C3065]
"Art. 70.
- La funzione legislativa è esercitata dal Governo e dalle Camere. Le Regioni esercitano
tale funzione nelle materie per le quali la Costituzione conferisce loro il potere.
Se una legge
costituzionale lo autorizza e nei limiti stabiliti dalla legge stessa, le Regioni possono
legiferare anche nelle materie riservate esclusivamente allo Stato". [Fini C3063]
3. La
composizione della seconda Camera
"Art. 55.
- [...]
Il numero dei
componenti del Senato è di duecento. Il loro sistema di elezione diretto o indiretto è
fissato con legge costituzionale.
[...]". [Fini
C3063]
4. Il
funzionamento del bicameralismo
"Art. 55.
- [...]
Le due Camere
esercitano la funzione legislativa secondo le competenze conferite loro da legge
costituzionale.
[...] ". [Fini
C3063]
Centro cristiano
democratico
DOnofrio
S2053 e Giovanardi C3090
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
Art. 59. - La
Repubblica italiana si riparte in Comuni, Province, Regioni e Stato.
I Comuni, le
Province, le Regioni e lo Stato sono tenuti a prestarsi reciproca assistenza per il
miglior svolgimento delle rispettive funzioni.
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative
Art. 58. - La
Repubblica ripartisce le funzioni pubbliche tra Comuni, Province, Regioni e Stato in base
ai princípi di sussidiarietà e di solidarietà.
Questi princípi
costituiscono i criteri fondamentali per la ripartizione delle funzioni amministrative e
delle funzioni legislative.
Essi costituiscono i
criteri fondamentali anche per lesercizio delle funzioni amministrative del Comune
in riferimento alle diverse parti del suo territorio, della Provincia in riferimento ai
diversi Comuni del territorio di questa; della Regione in riferimento alle Province del
suo territorio, dello Stato in riferimento alle Regioni che fanno parte del territorio
della Repubblica.
I princípi di
sussidiarietà e di solidarietà orientano lazione dellItalia nelle
organizzazioni internazionali di cui essa fa parte, con particolare riferimento
allUnione Europea e alle Nazioni Unite.
Art. 62. -
Salvo che i Trattati istitutivi della Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo
Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) rapporti regolati dagli articoli
7 ed 8 e diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33,
39, 40, 49 e 51 della Costituzione; cittadinanza; stato civile; condizione giuridica dello
straniero; immigrazione; 2) commercio interregionale e libera circolazione delle persone e
dei beni fra le Regioni, in particolare per la tutela del diritto dei cittadini di
esercitare la propria professione, il proprio impiego e il proprio lavoro in qualunque
parte del territorio italiano; 3) disciplina della elezione del Parlarmento europeo e
delle Camere del Parlamento repubblicano; organi costituzionali statali; 4) politica
estera; 5) dogane: protezione dei confini; 6) commercio con lestero e relazioni
internazionali; 7) difesa nazionale e Forze armate; armi ed esplosivi; materiale
strategico; 8) sicurezza pubblica, esclusi i compiti di polizia locale; 9) ordinamento
civile e penale e sanzioni penali; ordinamento della giustizia civile penale,
penitenziaria, amministrativa e contabile; 10) ordinamento giudiziario e degli organi
ausiliari; 11) statistica nazionale, pesi e misure; determinazione del tempo; 12) sistema
monetario, valutario, finanziario e creditizio sovraregionali; 13) tributi statali;
contabilità di Stato; 14) fondo perequativo interregionale e azioni di riequilibrio tra
Regioni, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle isole, e alle aree meno
sviluppate del Centro-Nord; 15) produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dellenergia; 16) trasporti e comunicazioni e trasporti nazionali; poste; disciplina
generale della circolazione; 17) logistica; 18) protezione civile di pronto soccorso nelle
grandi calamità naturali; 19) tutela dellecosistema; beni culturali e naturali di
interesse nazionale; 20) ordinamento generale dellistruzione, con riferimento agli standard
di quantità e di qualità relativi alle finalità. ai princípi e ai livelli minimi
dellistruzione scolastica e ai relativi ordini, gradi e titoli di studio;
ordinamento universitario; 21) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà
letteraria, artistica ed intellettuale; 22) istituti previdenziali obbligatori;
assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; 23)
ordinamento delle professioni; 24) ordinamenti sportivi di rilievo nazionale; 25)
disciplina generale dellorganizzazione e dei procedimenti amministrativi di
competenza statale; 26) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze
legislative riservate allo Stato.
Spetta inoltre allo
Stato il potere legislativo necessario per il piú adeguato esercizio dei poteri
attribuiti allo Stato nelle materie di cui al presente articolo e nelle altre disposizioni
costituzionali.
Gli statuti delle
Regioni determinano i poteri regionali attuativi ed integrativi della potestà legislativa
statale di cui al presente articolo.
La Regione ha la
competenza legislativa in ogni altra materia non attribuita alla potestà legislativa
dello Stato.
Art. 98. -
[...]
Possono essere
istituiti Ministeri solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato.
[...]
Art. 99. - In
base ai principi di sussidiarietà lamministrazione è di regola locale e regionale,
anche nelle materie di competenza legislativa statale, salvi i casi espressamente previsti
dalla Costituzione o necessari per la migliore attuazione delle leggi statali.
3. La composizione
della Camera alta
Art. 104. -
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e
diretto.
[...]
Il numero dei
senatori non puó essere inferiore a duecento o superiore a trecento.
[...]
Sono eleggibili a
senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantesimo anno di
età.
4. Il Il
funzionamento del bicameralismo
Art. 116. -
La funzione legislativa statale è esercitata collettivamente dalle due Camere per le
leggi costituzionali e di revisione costituzionale; elettorali; di approvazione di bilanci
di previsione e consuntivi, e delle altre leggi che costituiscono la manovra di finanza
pubblica; di amnistia e di indulto; di delegazione legislativa; di conversione in legge di
decreti-legge; di autorizzazione a ratificare trattati e accordi internazionali di natura
politica o che portino variazioni del territorio nazionale.
I progetti di legge
di approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi, e gli altri progetti di legge che
costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica, sono presentati alla Camera dei
deputati; i progetti di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali di
natura politica o che portino variazioni al territorio nazionale sono presentati al
Senato.
I progetti di legge
di attuazione delle deliberazioni dellUnione Europea sono presentati al Senato della
Repubblica e quelli aventi ad oggetto le altre materie riservato allo Stato sono
presentati alla Camera dei deputati, e sono esaminati secondo le norme dei rispettivi
regolamenti da una Commissione e poi dal Senato o dalla Camera che le approva articolo per
articolo, e, se il progetto di legge consta di piú di un articolo, con votazione finale.
Il regolamento
stabilisce i procedimenti abbreviati per i progetti di legge per i quali è dichiarata
lurgenza, e in ogni caso per i disegni di legge di conversione dei decreti legge.
Non è consentita
lapprovazione definitiva delle leggi in Commissione.
Art. 117. -
Il progetto di legge per il quale non è prevista la deliberazione necessaria di entrambe
le Camere, una volta approvato dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati è
trasmesso allaltra Camera e si intende definitivamente approvato se entro quindici
giorni dallannuncio un quarto dei componenti dellaltra Camera non richieda che
il progetto di legge sia sottoposto anche alla approvazione di questa.
Successive richieste
di riesame da parte di ciascuna Camera possono essere deliberate entro trenta giorni da
almeno due quinti dei suoi componenti.
Il riesame di cui ai
commi precedenti ha sempre luogo se lo richiede il Governo.
Il procedimento
legislativo è concluso quando il progetto di legge risulti approvato da entrambe le
Camere in identico testo, o quando manchi una richiesta di riesame alle condizioni
prescritte nei commi precedenti.
Cristiano
democratici uniti
Buttiglione C3029
e Folloni S2006
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
Art. 114. -
La Repubblica è costituita da Regioni autonome.
Art. 115. -
Le Regioni sono enti dotati di ordinamenti autonomi, nellambito delle disposizioni
stabilite dalla Costituzione.
Art. 128. - I
Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni attribuiti dalla legge nel rispetto
del principio di sussidiarietà.
Hanno autonomia
statutaria, amministrativa e finanziaria. Il loro ordinamento e quello degli altri enti
locali è disciplinato dallo statuto regionale e dalle leggi nel rispetto dei princìpi
stabiliti dalla Costituzione.
[...]
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 70. -
Allo Stato compete la potestà legislativa nelle seguenti materie: a) politica
estera, relazioni internazionali, commercio con lestero; b) forze armate e
difesa; c) sicurezza pubblica e servizi sociali; d) Governo della moneta,
risparmio, credito e attività finanziaria, contabilità dello Stato, tributi statali; e)
ordinamento civile, penale, processuale; f) disciplina delle giurisdizioni; g)
pesi, misure, tempo e normativa tecnica; h) trasporti e comunicazioni
sovraregionali; i) cittadinanza, condizione dello straniero, stato civile; l)
ordinamenti didattici, titoli di studio, disciplina delle professioni; m) armi,
sostanze pericolose e materiale strategico; n) fissazione dei livelli minimi dei
servizi sociali; o) tutela dei beni culturali, storici ed artistici; p)
ricerca scientifica e tecnica, ordinamento universitario; q) parchi nazionali; r)
poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva nazionale; s) tutela e
sicurezza del lavoro; t) lavori pubblici di rilevanza statale; u) raccolta,
elaborazione e diffusione dei dati statistici; v) tutela della concorrenza.
Art. 117. -
Le Regioni esercitano la potestà legislativa in via esclusiva nelle materie non riservate
allUnione Europea e allo Stato. In mancanza di norme regionali si applicano le norme
legislative e regolamentari dello Stato.
Art. 118. -
Le Regioni sono titolari delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali sono
titolari di potestà legislativa e di norma le esercitano avvalendosi dei Comuni e degli
altri enti locali, secondo il principio di sussidiarietà, nelle forme determinate dagli
statuti regionali.
Le leggi dello Stato
possono delegare alle Regioni altre funzioni amministrative.
3. Composizione
della seconda Camera
Non modificata
4. Funzionamento
del bicameralismo
Art. 70 bis.
- La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle due Camere secondo le
disposizioni del presente articolo.
Le leggi dello Stato
sono leggi organiche o leggi ordinarie; sono leggi organiche quelle previste come tali
dalla Costituzione e le leggi elettorali per le elezioni politiche e amministrative; sono
altresì leggi organiche quelle contenenti i princìpi generali e la disciplina normativa
relativi a settori omogenei, vincolanti la legislazione regionale.
Le leggi
costituzionali, i trattati e gli accordi internazionali e comunitari, i bilanci e le leggi
organiche sono approvati da ambedue le Camere.
Le leggi ordinarie
sono approvate dalla sola Camera dei deputati; qualora sia richiesto dal Governo o da un
quinto dei senatori, il disegno di legge è sottoposto anche allapprovazione del
Senato.
Art. 70 ter.
- Spettano al Senato, oltre la funzione legislativa nei limiti indicati allarticolo
70 bis, la vigilanza sul coordinamento tra le norme comunitarie, nazionali e
regionali e sullefficacia dello svolgimento delle funzioni amministrative nelle
stesse materie, nonché lapprovazione degli interventi statali sostitutivi proposti
dal Governo in caso di inerzia delle Regioni nelle materie di loro competenza.
Il Senato vigila
sulleffettività della tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione,
in tutte le loro manifestazioni e, se necessario, propone alla Camera dei deputati o al
Presidente della Repubblica le misure necessarie per garantirne leffettività.
Partito
democratico della sinistra
Salvi S2047 Mussi
C3071
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
Art. 115. -
La Repubblica si riparte in Comuni, Province, Regioni, con propri poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
La ripartizione dei
poteri e delle funzioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato si ispira al principio di
sussidiarietà.
Art. 123. - I
Comuni e le Province sono enti autonomi, cui è affidata la cura degli interessi delle
comunità locali.
[...]
I Comuni e le
Province hanno competenza amministrativa generale, escluse le sole funzioni amministrative
incompatibili con la dimensione territoriale.
Per la tutela
dellautonomia costituzionalmente garantita, i Comuni e le Province propongono
ricorso alla Corte costituzionale avverso le leggi e gli atti amministrativi dello Stato e
avverso gli statuti, le leggi e gli atti amministrativi delle Regioni, secondo modalità
stabilite ai sensi dellarticolo 130, secondo comma.
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 67. - La
funzione legislativa appartiene allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome di Trento
e di Bolzano.
Lo Stato ha
competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie: politica estera, ratifica ed
attuazione di trattati e accordi internazionali; difesa e sicurezza nazionale; ordine e
sicurezza pubblica; cittadinanza, immigrazione, emigrazione; giustizia e ordinamento
giudiziario; legislazione e ordinamento processuale civile e penale; bilancio,
contabilità, tributi statali, coordinamento della finanza pubblica; moneta, sistema
valutario, sistema del credito; normative tecniche, requisiti, parametri e livelli di
prestazione uniformi su tutto il territorio nazionale; ordinamenti didattici, titoli di
studio, professioni; demanio statale; ordinamento degli uffici statali, dipendenti
statali, rapporti tra le amministrazioni statali e i cittadini; ordinamento degli organi
costituzionali e di rilievo costituzionale; princìpi della previdenza, garanzie del
reddito, ordinamento della prestazione di lavoro.
Lo Stato ha
competenza legislativa, limitatamente alla tutela di interessi interregionali, nazionali o
internazionali, nelle seguenti materie: commercio, trasporto, comunicazioni; attività
produttive, caccia e pesca; sanità; ricerca, produzione e distribuzione
dellenergia; ricerca scientifica, beni culturali; opere pubbliche, tutela
dellambiente, protezione civile; acque interne.
Salvo quanto
disposto dai commi secondo e terzo, le Regioni e le Province autonome hanno competenza
legislativa generale.
La legge statale
prevale sulla legge delle Regioni o delle Province autonome per garantire a tutti
leguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti e
tutelare preminenti interessi nazionali.
Art. 117. -
Le Regioni hanno funzioni legislative, di programmazione e di coordinamento, nonché
funzioni amministrative nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 123 per
Comuni e Province.
La legge dello
Stato, approvata da entrambe le Camere, può demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la propria attuazione.
Nelle materie di cui
allarticolo 67, secondo e terzo comma, lo Stato può, con legge approvata da
entrambe le Camere, delegare lesercizio di specifiche funzioni alle Regioni ed agli
enti locali.
La legge di cui al
quinto comma dellarticolo 67 individua gli strumenti necessari a garantire a tutti
il godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti.
3. La
composizione della seconda Camera
Art. 55. - Il
Parlamento si compone dellAssemblea Nazionale e del Senato della Repubblica.
[...]
Art. 57. - Il Senato
della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.
Il numero dei
senatori è di centocinquanta. Per lesame e lapprovazione delle leggi dello
Stato di cui allarticolo 67, terzo e quinto comma, ed al Titolo V, il Senato è
integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province di Trento e di
Bolzano, e dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.
Sono eleggibili a
senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il trentacinquesimo
anno.
Ad ogni regione sono
attribuiti tre senatori, salvo il Molise e la Valle dAosta cui sono attribuiti
rispettivamente due senatori e un solo senatore.
La ripartizione dei
restanti seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.
4. Il
funzionamento del bicameralismo
Art. 68. - La
funzione legislativa è esercitata dallAssemblea Nazionale, salvo quanto disposto
dal secondo comma. LAssemblea Nazionale trasmette al Senato della Repubblica i
disegni di legge il giorno successivo allapprovazione.
La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per: le leggi costituzionali ed
elettorali; le leggi di ratifica ed attuazione di trattati ed accordi internazionali; le
leggi di cui allarticolo 67, terzo e quinto comma, e le leggi di cui al Titolo V; le
leggi in materia di ordinamento degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale,
di cui allarticolo 67, secondo comma; gli altri casi stabiliti dalla Costituzione o
da leggi costituzionali.
Al di fuori dei casi
previsti dal secondo comma il Senato può deliberare, entro i quindici giorni successivi
alla trasmissione, a maggioranza assoluta dei componenti, il riesame di un disegno di
legge approvato dallAssemblea Nazionale. LAssemblea Nazionale delibera in via
definitiva.
Art. 69. -
Nei casi di cui allarticolo 68, secondo comma, il disegno di legge approvato da una
Camera in un testo diverso da quello approvato nellaltra Camera viene assegnato, per
le parti non approvate nellidentico testo, ad una Commissione speciale formata da un
uguale numero di deputati e senatori nominati rispettivamente dai Presidenti delle due
Camere, osservando la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari in ciascuna Camera.
Il testo deliberato
dalla Commissione speciale è sottoposto allapprovazione di ciascuna Camera,
articolo per articolo e con votazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Non sono
ammessi emendamenti.
Ai fini dei
precedenti commi i regolamenti stabiliscono speciali procedure.
La procedura di cui
al presente articolo non si applica alle leggi costituzionali.
Art. 83. -
LAssemblea Nazionale approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. Il regolamento dispone linammissibilità di emendamenti che
superino i limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati e disciplina
lammissibilità di altri emendamenti di iniziativa parlamentare.
[...]
Art. 95. -
[...]
Entro dieci giorni
dalla nomina, il Primo Ministro presenta allAssemblea Nazionale i Ministri e il
programma. Su proposta di un quarto dei deputati dellAssemblea è ammessa la mozione
di sfiducia. La mozione di sfiducia deve contenere la designazione del nuovo Primo
Ministro e non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione.
[...]
Il Primo Ministro,
sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo
scioglimento anticipato dellAssemblea nazionale. La proposta è comunicata
allAssemblea medesima. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento se,
entro quindici giorni, dalla comunicazione della proposta, lAssemblea non approva
una mozione di sfiducia ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto.
[...]
Partito popolare
italiano
Mattarella C3088
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
Art. 55. - La
Repubblica italiana è formata dallo Stato, dalle Regioni federali e dalle Comunità
locali. È garantita lautonomia funzionale delle formazioni sociali.
[... vedi di
seguito]
Art. 61. - Le
Comunità locali sono organizzate in Comuni, Province e Città metropolitane.
Sono attribuzioni
proprie dei Comuni le funzioni normative a carattere regolamentare e quelle amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori dellassetto ed
utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della gestione dei servizi. Nelle
stesse materie i Comuni possono operare anche applicando regole di diritto privato.
I Comuni di
dimensioni inferiori, in termini di popolazione, alla soglia stabilita con legge della
Repubblica, esercitano le funzioni loro attribuite in forma associata, salvo quelle
indicate dalla legge stessa.
Le funzioni di area
vasta, quali determinate dalla legge della Repubblica, al di fuori delle aree
metropolitane, sono attribuite alle Province. La legge della Repubblica può individuare
le aree metropolitane come zone di alta aggregazione demografica anche in relazione alle
caratteristiche del territorio circostante. Nellarea metropolitana la Comunità
locale è organizzata nella Città metropolitana cui competono le funzioni determinate
dalla stessa legge.
I princìpi in
materia di organizzazione e di esercizio delle funzioni delle Comunità locali sono
stabiliti con legge della Repubblica. Nellambito di tali princìpi si esercita
lautonomia statutaria e regolamentare degli enti.
[...].
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 55. -
[... vedi sopra]
La distribuzione
delle funzioni tra lo Stato, le Regioni federali e le Comunità locali è articolata,
secondo il principio della sussidiarietà, assicurando la titolarità delle funzioni agli
enti più vicini agli interessi dei cittadini, la non duplicazione e lindividuazione
della responsabilità. La legge della Repubblica disciplina lesercizio delle
funzioni sostitutive, prevedendo forme di concertazione con gli enti interessati.
Le relazioni tra lo
Stato, le Regioni federali e le Comunità locali sono improntate al principio di leale
cooperazione, nel comune interesse dei cittadini, trasmettendo le informazioni in loro
possesso e prestando lopera dei propri uffici.
Le Regioni federali
e le Comunità locali hanno autonomia e responsabilità finanziaria, che viene assicurata
attraverso la contribuzione da parte delle rispettive Comunità dei mezzi necessari per
lespletamento delle proprie funzioni. I criteri e le modalità della contribuzione
sono stabiliti con legge della Repubblica.
Lo Stato provvede a
compensare situazioni di squilibrio economico, finanziario e sociale tra le diverse
Regioni federali, nonché a promuovere lespansione economica del Paese nei settori
strategici per linteresse nazionale.
Art. 56. -
Ove non sia diversamente disposto dalla Costituzione, la competenza legislativa spetta
alle Regioni federali. Spetta altresì alle Regioni federali e alle Comunità locali
lattività amministrativa non riservata dalla Costituzione allo Stato.
Nelle materie di
competenza regionale, lo Stato, con legge della Repubblica, può intervenire
allesclusivo scopo di assicurare condizioni di vita equivalenti sullintero
territorio nazionale, di sopperire, conformemente al principio di sussidiarietà, alla
mancanza o allinadeguatezza degli interventi regionali, o di garantire lunità
giuridica ed economica, nellinteresse dellintera comunità nazionale. In tali
casi la Regione federale legifera fino a quando e nelle parti in cui lo Stato non abbia
esercitato la propria competenza legislativa.
Nelle materie di cui
al secondo comma possono essere istituiti uffici di coordinamento delle funzioni
amministrative nellambito della organizzazione centrale dello Stato, anche per la
rappresentanza degli interessi italiani allestero e presso gli organi
dellUnione Europea.
Lamministrazione
periferica, nelle materie nelle quali spetta allo Stato il potere legislativo in via
esclusiva, è esercitata da uffici delle Regioni federali, delle Comunità locali e di
enti titolari di autonomia funzionale, secondo le disposizioni della legge organica, salvo
le eccezioni da essa previste.
Lorganizzazione
degli uffici delle Regioni federali è disciplinata da leggi e regolamenti regionali, in
modo che siano assicurati il buon andamento e limparzialità
dellamministrazione.
Le funzioni che
possono essere esercitate dagli enti territorialmente o funzionalmente più vicini ai
cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà, sono disciplinate per i criteri
di distribuzione tra gli enti predetti e per la previsione degli interventi sostitutivi di
competenza della Regione federale dalla legge della Repubblica.
Art. 76. -
Allo Stato spetta la competenza legislativa esclusiva sulle seguenti materie: a)
politica estera, commercio con lestero, relazioni internazionali, salva
lattività promozionale; b) rapporti con le confessioni religiose; c)
difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; d) ordine
pubblico e sicurezza pubblica, con esclusione della polizia locale; e) grandi
calamità naturali e tutela dellecosistema, senza pregiudizio del potere delle
Regioni federali di stabilire norme integrative di protezione; f) stato civile,
anagrafe, registro delle imprese; g) cittadinanza, immigrazione, rifugiati, asilo
politico, estradizione, condizione giuridica dello straniero; h) amministrazione
della giustizia e ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari; i) ordinamento
civile e penale; l) stato giuridico e trattamento economico del personale
dipendente dallo Stato e dagli enti pubblici statali; m) contabilità dello Stato,
moneta e sistema valutario; n) finanze e tributi statali, monopoli, dogane; o)
attività finanziarie e credito sovraregionali; p) politiche industriali nazionali,
disciplina della concorrenza e del mercato, ordinamento delle imprese; q) opere
pubbliche di interesse nazionale; r) statistica nazionale, pesi e misure,
determinazione del tempo; s) produzione e distribuzione dellenergia di
interesse nazionale; t) trasporti e comunicazioni di interesse nazionale ed
internazionale, disciplina generale della circolazione; u) interventi contro le
malattie pericolose ed infettive delluomo e degli animali, fecondazione artificiale
umana, ricerca e modificazioni del codice genetico, disciplina dei trapianti di organi o
tessuti, produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; v) alimentazione e
controllo delle sostanze alimentari; z) beni culturali e naturali di interesse
nazionale, senza pregiudizio della gestione da parte delle Regioni federali; aa)
tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; bb) ordinamenti e
programmazione generale dellistruzione; cc) ordinamento universitario e della
ricerca; dd) disciplina dei titoli di studio, accademici e professionali ed
ordinamento delle professioni; ee) ordinamenti sportivi di interesse nazionale; ff)
previdenza sociale; gg) ordinamento generale della tutela e della sicurezza del
lavoro, assicurazioni sociali ed interventi contro la disoccupazione; hh) tutela
dei consumatori; ii) tutela della famiglia, della maternità e dellinfanzia; ll)
poste e telecomunicazioni, stampa, radio, televisione.
Con legge della
Repubblica si provvede allindividuazione degli oggetti riservati allo Stato dal
presente articolo limitatamente alla parte di interesse nazionale.
Nelle materie
elencate nel primo comma che non siano riservate ad atti legislativi da altra disposizione
della Costituzione possono intervenire regolamenti governativi, ministeriali o di altre
autorità, sulla base di leggi organiche di delegificazione che ne fissano i limiti.
3. La
composizione della seconda Camera
Art. 69. - La
Camera federale è composta da membri dei Governi regionali che li nominano e li revocano.
I componenti dei Governi regionali designati possono farsi rappresentare da altri membri
dei rispettivi Governi.
Fanno inoltre parte
della Camera federale i sindaci e i Presidenti delle Province designati e revocati secondo
quanto disposto dallarticolo 72.
Art. 70. - Le
Regioni federali nominano i propri rappresentanti in base alle rispettive popolazioni.
Ogni Regione federale ha almeno tre voti; le Regioni federali con popolazione compresa tra
un milione e quattro milioni di abitanti hanno diritto a cinque rappresentanti; le Regioni
federali con popolazione superiore ai quattro milioni di abitanti hanno diritto a sette
rappresentati.
Ogni Regione può
inviare alla Camera federale tanti membri quanti sono i voti ad essa attribuiti. In ogni
caso i voti di ciascuna Regione possono essere espressi dai membri presenti, o dai loro
rappresentanti, soltanto in modo unitario, secondo le direttive impartite dal rispettivo
Governo.
Leventuale
perdita della qualità di membro di un Governo regionale determina la perdita della
qualità di membro della Camera federale.
Art. 71. -
Alle Province e alle Comunità locali sono complessivamente attribuiti 55 voti.
Dieci voti sono
riservati alle Città con popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti.
Dieci voti sono
riservati ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquecentomila
abitanti.
Dieci voti sono
riservati ai Comuni non capoluogo di Provincia con popolazione pari o superiore a
cinquantamila abitanti.
Sette voti sono
riservati ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ma inferiore a
cinquantamila.
Sette voti sono
riservati ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
Undici voti sono
riservati ai Presidenti di Provincia.
Art. 72. - La
legge della Repubblica stabilisce le modalità attraverso le quali i sindaci delle Città
o dei Comuni di ciascuna delle categorie indicate allarticolo 71 e i Presidenti
delle Province eleggono nel proprio seno, ogni due anni, un collegio di rappresentanti
pari al triplo dei voti assegnati a ciascuna categoria.
Per le Città con
popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti il collegio dei rappresentanti è
composto da tutti i sindaci in carica.
Spetta ai
rappresentanti eletti ai sensi dei commi 1 e 2 designare per lintero biennio, ovvero
di volta in volta, chi di essi deve esprimere nella Camera federale i voti riservati alla
categoria che li ha eletti. Spetta loro, inoltre, stabilire come i voti devono essere
dati, fermo restando che i voti di ciascuna categoria devono comunque essere espressi in
modo unitario. È sempre ammesso che coloro che sono stati designati a votare in
rappresentanza della categoria si facciano sostituire da altri membri scelti fra i
rappresentanti eletti della stessa categoria.
La decadenza dalla
carica di sindaco o di Presidente di Provincia determina comunque la perdita
dellufficio di rappresentante della rispettiva categoria e, per chi a questo ufficio
sia stato designato, di membro della Camera federale. Ove necessario, spetta ai
rappresentanti rimasti in carica designare, nel loro seno, un nuovo membro della Camera
federale in sostituzione di quello decaduto. Fino alla fine del biennio non si procede
invece alla sostituzione dei rappresentanti eventualmente decaduti, a meno che essi siano
in numero pari alla metà più uno dei rappresentanti eletti.
4. Il
funzionamento del bicameralismo
Art. 75. - La
funzione legislativa dello Stato è esercitata mediante leggi ordinarie, salvo che negli
oggetti riservati dalla Costituzione alle leggi organiche od alle leggi della Repubblica.
Le leggi ordinarie
sono approvate dalla Camera dei deputati e sono comunicate alla Camera federale, che può
richiederne il riesame, con atto motivato, nel termine di venti giorni. Ove la Camera dei
deputati lapprovi di nuovo, la legge è trasmessa al Presidente della Repubblica per
la promulgazione.
Le leggi organiche
sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono comunicate alla Camera federale la quale,
entro dieci giorni, può richiedere la convocazione di una Commissione mista costituita da
dieci deputati e da dieci membri della Camera federale. Tale Commissione deve deliberare
entro venti giorni dalla sua convocazione. In caso di proposte di modificazione da parte
della Commissione ovvero nel silenzio di questa nei venti giorni successivi alla sua
convocazione, la Camera dei deputati può approvare la legge purché a maggioranza
assoluta.
Con legge organica
si provvede alla disciplina delle libertà, allattuazione delle norme costituzionali
in materia di organi costituzionali, salvo che la Costituzione non disponga altrimenti,
alla regolamentazione delle elezioni e dei referendum statali, allattuazione degli
atti dellUnione Europea nelle materie di competenza dello Stato, alla delegazione
legislativa, allapprovazione di programmi economici generali e di azioni di
riequilibrio, agli interventi necessari ad assicurare il coordinamento unitario
delleconomia, alla istituzione e alla disciplina delle autorità amministrative
indipendenti nonché alla amministrazione della giustizia.
Le leggi della
Repubblica sono deliberate nel medesimo testo, a maggioranza assoluta, dalla Camera dei
deputati e dalla Camera federale. Esse sono adottate nei casi previsti dalle norme
costituzionali, nonché per la disciplina della collaborazione tra Stato e Regioni
federali e per quella della sostituzione delle Regioni federali inattive.
Art. 89. - La
Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo, previo parere espresso dalla Camera
federale.
[...]
Art. 95. -
Entro tre giorni dallelezione del suo Presidente, la Camera dei deputati elegge il
Primo Ministro, senza dibattito, a maggioranza assoluta dei propri membri e con voto
palese. In caso di esito negativo di tale votazione, la Camera dei deputati è convocata
per una seconda votazione nei successivi cinque giorni. Qualora abbia esito negativo anche
la seconda votazione, la Camera dei deputati è sciolta dal Presidente della Repubblica.
Art. 97. -
[...]
Il Primo Ministro,
sentito il Consiglio dei ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, può proporre
lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati. La Camera dei deputati viene sciolta
se entro tre giorni non procede allelezione di un nuovo Primo Ministro, con le
modalità di cui al primo comma dellarticolo 95.
Rinnovamento
Italiano e Socialisti italiani
DAmico
C3053 (Forma di Governo semipresidenziale)
Crema C3035 (Forma
di Governo semipresidenziale)
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
Art. 114. -
La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.
Art. 128. - I
Comuni godono di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa
nellambito dei princìpi stabiliti dallo statuto della Regione.
Lo statuto della
Regione garantisce il potere dei Comuni di regolare, sotto la propria responsabilità e
nei limiti della legge, tutti gli affari della comunità locale.
[...].
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 70. - La
funzione normativa statale è esercitata nel rispetto del principio di sussidiarietà,
dellautonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti, nonché della
competenza normativa degli organi dellUnione Europea.
Sono materie di
competenza esclusiva dello Stato: politica estera, difesa e Forze armate, contabilità
dello Stato, moneta, attività finanziarie e creditizie sovraregionali, cittadinanza dello
Stato, circolazione, espatrio dei cittadini, emigrazione e immigrazione, pesi e misure e
determinazione del tempo, unità del territorio doganale e commerciale, traffico
commerciale interno e con lestero, nonché trattati commerciali, navigazione,
protezione civile di interesse nazionale, traffico aereo, ferrovie sovraregionali, strade
e autostrade sovraregionali, poste e telecomunicazioni, diritto delleditoria,
diritto dautore e tutela dei diritti industriali, ordinamento giudiziario,
ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile,
ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali, regime
dei dipendenti pubblici statali, responsabilità dei funzionari statali, diritto della
concorrenza e prevenzione dellabuso di posizioni economiche dominanti
dinteresse nazionale, tutela dei consumatori, sicurezza pubblica dinteresse
nazionale e polizia giudiziaria, statistica nazionale, fonti di energia di interesse
nazionale e relative infrastrutture, beni culturali e naturali di interesse nazionale,
armi ed esplosivi, attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza,
legislazione elettorale per la formazione degli organi statali, referendum nazionali;
diritto civile e diritto penale; autorità amministrative indipendenti statali; disciplina
di interesse nazionale delle professioni e delle attività produttive; leggi di attuazione
degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione.
Nellambito
della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa solo se
delegata con legge dello Stato.
[... vedi di
seguito]
Art. 70 bis.
- Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie e nella misura in cui essa
non sia attribuita da norme costituzionali ad altri enti.
Nelle materie che
non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato le Regioni la esercitano per quanto
la legge statale non detti una disciplina espressamente dichiarata necessaria a garantire
la qualità della vita minima equivalente su tutto il territorio nazionale ovvero
necessaria alla conservazione dellunità del diritto e delleconomia.
[... vedi di
seguito]
Art. 118. -
Salvo che sia diversamente disposto da norme costituzionali, tutte le funzioni
amministrative spettano alla Regione. La Regione le esercita coordinandosi con i Comuni,
secondo quanto stabilito dallo statuto o da leggi regionali approvate con parere
favorevole della seconda Camera regionale.
La legge dello
Stato, approvata in identico testo dalla Camera delle Regioni, può stabilire princìpi
uniformi in materia di organizzazione degli uffici, di formazione e responsabilità dei
funzionari, di procedimento amministrativo e garanzia della partecipazione dei privati al
procedimento.
Sono escluse
dallamministrazione regionale le seguenti materie di competenza esclusiva dello
Stato: affari esteri, finanze statali, dogane, pubblica sicurezza di interesse nazionale e
polizia giudiziaria, autorità amministrative indipendenti, difesa e Forze armate,
traffico aereo e navale, ordinamento degli uffici pubblici nazionali, strade e ferrovie
sovraregionali. È fatta salva la facoltà di delega alle Regioni con contestuale
attribuzione dei mezzi finanziari necessari mediante legge dello Stato approvata in
identico testo dalle due Camere del Parlamento.
Art. 118 bis.
- Lo Stato vigila sullesecuzione delle sue leggi. A tal fine il Governo può, con il
parere favorevole della Camera delle Regioni, adottare direttive o atti di indirizzo nei
confronti delle amministrazioni regionali.
3. La
composizione della seconda Camera
Art. 55. - Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e della Camera delle Regioni.
Art. 57. - La
Camera delle Regioni è composta da rappresentanti nominati e revocati dai Governi
regionali fra i propri membri. Ciascun rappresentante può farsi sostituire da un altro
membro del Governo regionale da questo designato per loccasione.
Ogni Regione dispone
di almeno due voti. Le Regioni con più di un milione di abitanti dispongono di un voto in
più ogni due milioni di abitanti o frazione di esso superiore a un milione di abitanti.
Art. 58. -
Ogni Regione può inviare alla Camera delle Regioni un numero di rappresentanti uguale ai
voti di cui dispone. Ogni delegazione regionale vota unitariamente.
4. Il
funzionamento del bicameralismo
Art. 70. -
[... vedi sopra]
Sono esaminate e
approvate dalla Camera dei deputati con lassenso della Camera delle Regioni le leggi
relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica
dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di
competenza delle Regioni, nonché quelle che intervengono in materia di organizzazione
amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinare e
procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni.
Sono esaminate e
approvate dalla Camera dei deputati le altre leggi dello Stato.
La Camera delle
Regioni può chiedere, entro quindici giorni dallapprovazione di un progetto di
legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto al proprio esame. La
stessa richiesta può essere fatta dal Governo. In tali casi la Camera delle Regioni può,
entro trenta giorni, rinviare alla Camera dei deputati il progetto con proposte di
modificazione sulle quali la Camera si pronuncia anche con unica votazione.
Art. 70 bis.
- [... vedi sopra]
Nel caso in cui la
Camera delle Regioni richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei
deputati ai sensi del comma precedente, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo
difforme solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui la Camera delle
Regioni abbia approvata tale richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei
deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei
componenti.
Art. 71. -
[...]
Le proposte di legge
sono sempre presentate alla Camera dei deputati. Esse sono trasmesse alla Camera delle
Regioni la quale può esprimere il proprio parere.
Verdi
Boato C2995 (Forma
di Governo parlamentarecon designazione elettorale del Presidente del Consiglio)
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
Art. 128. -
Le Province e i Comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi
è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro delle
comunità nazionale e regionale.
Lordinamento e
le funzioni delle Province e dei Comuni sono disciplinati dalle leggi regionali secondo i
principi fissati dalla legge organica, che determina altresì le forme di autonomia
statutaria.
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 70. - La
funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
Lo Stato ha la
competenza legislativa nelle seguenti materie: a) politica estera, commercio con
lestero e relazioni internazionali; b) rapporti regolati dagli articoli 7 ed
8; c) difesa nazionale; d) sicurezza pubblica; e) diritti pubblici
soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49, 51; f)
ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100; g)
ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; h)
ordinamento civile e penale e sanzioni penali; i) contabilità dello Stato; moneta,
attività finanziarie e credito sovraregionali; l) tributi statali; m)
programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato; n)
politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia; o)
trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione; p)
calamità naturali e condizioni essenziali delligiene pubblica; q) tutela dei
beni culturali e del patrimonio storico-artistico; r) tutela dellecosistema e
dei beni naturali di rilevanza nazionale; s) ricerca scientifica e tecnologica;
tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; t) previdenza
sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; u)
ordinamenti e programmazione generale dellistruzione; ordinamento universitario; v)
materia elettorale; z) disciplina generale dellorganizzazione e del
procedimento amministrativo; aa) opere pubbliche funzionali alle competenze
riservate allo Stato; bb) ordinamento delle professioni; cc) statistica
nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo; dd) armi ed esplosivi; ee) poste
e telecomunicazioni; ff) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.
È comunque
riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti
nella parte prima della Costituzione.
La Regione ha la
competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia.
Lo Stato, nelle
materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, fissa con leggi
organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere
unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i
cittadini.
I progetti di legge
organica sono presentati al Senato federale. Può essere promosso referendum abrogativo,
totale o parziale, di una legge organica su richiesta di cinque Consigli regionali.
Il quesito
sottoposto a referendum è approvato se hanno partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le Regioni possono
ricorrere alla Corte costituzionale, perché sia dichiarata lillegittimità di una
legge organica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa.
Art. 117. -
La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.
La Regione ha la
competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali posti
dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato, nelle seguenti materie: a)
agricoltura e foreste; b) commercio; c) industria; d) artigianato; e)
assetto urbanistico del territorio; f) toponomastica; g) turismo; h)
formazione professionale; i) polizia urbana; l) musei e biblioteche di enti
locali; m) trasporti locali e regionali; n) navigazione e porti lacustri; o)
cave e torbiere; p) pesca nelle acque interne.
Nelle altre materie,
la legge regionale rispetta i princìpi fissati dalle leggi organiche.
Le norme della legge
regionale non devono essere in contrasto con linteresse nazionale o con quello delle
altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Senato federale.
Le leggi dello Stato
possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118. -
Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato
spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione
le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere
unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali tutte le altre funzioni amministrative.
Lo Stato può con
legge delegare alla Regione lesercizio di altre funzioni amministrative.
3. La
composizione della seconda Camera
Art. 57. - Il
Senato federale è eletto a base regionale.
Il numero dei
senatori è di duecentoquaranta.
Nessuna regione può
avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha tre; la Valle
dAosta due.
La ripartizione dei
seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58. - I
senatori sono eletti dai Consigli regionali, secondo modalità stabilite dalla legge.
Sono eleggibili a
senatore gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno
di età.
4. Il
funzionamento del bicameralismo
Art. 71 bis.
- La funzione legislativa dello Stato è esercitata dal Parlamento, secondo le norme della
Costituzione. In casi eccezionali, previsti dalla Costituzione, la funzione legislativa
statale è esercitata dal Governo.
Sono leggi ordinarie
dello Stato quelle relative a materie in cui lo Stato ha la competenza legislativa ai
sensi dei commi secondo e terzo dellarticolo 70, quelle che approvano gli statuti
delle Regioni, le leggi elettorali, di amnistia e di indulto, di delegazione legislativa,
di conversione in legge di decreti legge, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Le leggi ordinarie
sono approvate dalla Camera dei deputati ed il loro procedimento legislativo si intende
concluso se, entro quindici giorni dallapprovazione, il Governo o un quarto dei
componenti del Senato federale non ne richiedano, motivamente, il riesame. In caso di
riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente concluso quando la
proposta di legge risulti nuovamente approvata dalla Camera dei deputati, senza
possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o del Senato federale.
I progetti di legge
organica sono approvati dal Senato federale a maggioranza dei componenti e si intendono
definitivatamente approvati se, entro quindici giorni dallapprovazione, il Governo o
un quarto dei componenti la Camera dei deputati non ne richiedano, motivatamente, il
riesame. In caso di riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente
concluso quando il progetto di legge organica risulti nuovamente approvato dal Senato
federale, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o
della Camera dei deputati.
Art. 94. - La
Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo Ministro mediante
lapprovazione di una mozione motivata, contenente lindicazione del successore,
con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
[...]
Verdi
Pieroni S1005
(Forma di Governo parlamentare)
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
[Nessuna modifica]
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 70 quinquies.
- Le Regioni hanno diritto di legiferare nelle materie non riservate alla competenza
esclusiva delle Camere.
Nellambito
della legislazione esclusiva della Camera delle Regioni, le Regioni hanno competenza
legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano da esse espressamente autorizzate
con legge.
Le Regioni hanno
altresì competenza legislativa nelle materie esclusive riservate alla Camera delle
Regioni solo quando e nella misura in cui la stessa non abbia fatto uso del suo diritto di
legiferare.
3. La
composizione della seconda Camera
Art. 57. - La
Camera delle Regioni è eletta su base regionale. Il numero dei deputati elettivi è di
centoventi.
Nessuna regione può
avere un numero di deputati inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle dAosta
uno.
La ripartizione dei
seggi tra le Regioni, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, si effettua in
proporzione alla popolazione di esse quale risulta dallultimo censimento regionale.
Art. 58. - I
deputati della Camera delle Regioni sono eletti fra i membri del Consiglio regionale.
Ogni Consiglio
regionale nomina tanti deputati quanti sono i seggi attribuiti alla regione.
Durante
lincarico parlamentare il deputato ha la fiducia del Consiglio regionale che
rappresenta.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia al singolo deputato solo mediante lapprovazione
di una mozione motivata, contenente lindicazione del successore, con votazione per
appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
Il mandato del
deputato regionale cessa altresì nei casi di scioglimento o di nuove elezioni del
Consiglio regionale che lo ha eletto.
4. Il
funzionamento del bicameralismo
Art. 70 ter.
- La Camera dei deputati ha la competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie: 1)
politica estera, commercio con lestero e relazioni internazionali; 2) rapporti
regolati dagli articoli 7 ed 8 della Costituzione; 3) difesa nazionale; 4) sicurezza
pubblica; 5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31,
33, 39, 40, 49 e 51; 6) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli
articoli 99 e 100; 7) ordinamento civile e penale e sanzioni penali; 8) contabilità dello
Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionale; 9) ordinamento della
giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; 10) tributi statali; 11)
programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato; 12)
politiche industriali; imprese pubbliche di interesse nazionale; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dellenergia; 13) trasporti e comunicazioni nazionali;
disciplina generale della circolazione; 14) calamità naturali e condizioni essenziali
delligiene pubblica; 15) tutela dellecosistema; beni culturali e naturali di
interesse nazionale; 16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà
letteraria, artistica ed intellettuale; 17) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento
generale della tutela e della sicurezza del lavoro; 18) ordinamenti e programmazione
generale dellistruzione; ordinamento universitario; 19) materia elettorale, salvo
quanto disposto dallarticolo 122; 20) disciplina generale dellorganizzazione e
del procedimento amministrativo; 21) opere pubbliche strettamente funzionali alle
competenze riservate allo Stato; 22) ordinamento delle professioni; 23) statistica
nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo; 24) armi ed esplosivi; 25) poste e
telecomunicazioni; 26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.
È sempre riservata
alla Camera dei deputati la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti
nella parte I della Costituzione.
Art. 70 quater.
- La Camera delle Regioni ha la competenza legislativa esclusiva nelle materie che
attengono le esigenze di carattere unitario e che hanno come destinatari le Regioni. Nelle
seguenti materie la Camera delle Regioni emana i principi fondamentali attraverso leggi
organiche: 1) stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nelle Regioni,
Province, Comuni e negli altri enti di diritto pubblico; 2) principi generali della scuola
superiore; 3) protezione della natura e tutela del paesaggio; 4) ripartizione delle terre,
pianificazione delle aree territoriali e sistema delle acque; 5) notifiche e documenti di
riconoscimento; 6) tutela dei beni culturali italiani; 7) agricoltura.
[...].
Art. 72. -
Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni disegno di
legge organica approvato dalla Camera delle Regioni è sottoposto alla conferma dalla
Camera dei deputati.
La Camera delle
Regioni trasmette alla Camera dei deputati, nei cinque giorni successivi, la proposta di
legge organica approvata per la conferma. La Camera dei deputati esprime il proprio
parere, entro i venti giorni successivi, attraverso la maggioranza assoluta dei propri
componenti.
Qualora la Camera
dei deputati esprime parere negativo, la legge organica è ugualmente approvata dalla
Camera delle Regioni se per la nuova votazione si sono espressi favorevolmente i due terzi
dei suoi componenti.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
lurgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme lesame e lapprovazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera competente, se il
Governo o un decimo dei componenti della stessa Camera o un quinto della Commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale
di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
Art. 80. - La
Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni
del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. - La
Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
La legge di bilancio
approvata dalla Camera dei deputati è sottoposta al parere di conferma della Camera delle
Regioni.
La Camera dei
deputati trasmette alla Camera delle Regioni, nei cinque giorni successivi, la proposta di
legge di bilancio approvata per la conferma. La Camera delle Regioni esprime il proprio
parere, entro i venti giorni successivi, attraverso la maggioranza assoluta dei propri
componenti.
Qualora la Camera
delle Regioni esprime parere negativo, la legge di bilancio è ugualmente approvata dalla
Camera dei deputati, se per la nuova votazione si sono espressi la maggioranza dei propri
componenti.
Lesercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci dello
Stato devono rispettare il principio dellequilibrio finanziario della parte
corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio e agli altri
disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi
nellambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti
nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge
deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento allintero periodo di
efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso
allindebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per
lattuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge. Le disposizioni di tale
legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione
del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.
Partito della
rifondazione comunista
Bertinotti C3011
e Marchetti S1989
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
[Nessuna modifica]
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 70. - La
funzione legislativa è esercitata dallAssemblea Nazionale e dai Consigli regionali.
LAssemblea
Nazionale ha competenza legislativa nelle seguenti materie: a) diritti e rapporti
previsti dalla parte prima, titoli I, II, III e IV; b) politica estera, commercio
con lestero e relazioni internazionali; c) rapporti regolati dagli articoli 7
e 8; d) difesa nazionale; e) sicurezza pubblica; f) istruzione
pubblica di ogni ordine e grado e università; g) ordinamento della giustizia
civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento
giudiziario; h) tributi statali; contabilità dello Stato; moneta; attività
finanziarie e credito sovraregionali; i) programmi economici generali e azioni di
riequilibrio; partecipazioni dello Stato; politiche industriali; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dellenergia; trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina
generale della circolazione; l) grandi calamità naturali e condizioni essenziali
delligiene pubblica; m) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della
proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; n) previdenza sociale;
assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; o)
leggi elettorali; p) disciplina generale dellorganizzazione e del
procedimento amministrativo.
LAssemblea
Nazionale determina princìpi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo
esercita la potestà regolamentare.
LAssemblea
Nazionale, su richiesta di un quinto dei componenti, rimette al giudizio della Corte
costituzionale la questione di legittimità di un regolamento per violazione dei princìpi
e dei criteri di cui al comma precedente.
"Art. 117.
- La Regione ha competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.
Le norme della legge
regionale non devono essere in contrasto con linteresse nazionale o con quello delle
altre Regioni.
Le leggi della
Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione".
"Art. 118.
- Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato
spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione
le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere
unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali tutte le altre funzioni amministrative. Lo Stato può con legge delegare alle
Regioni, alle Province e ai Comuni lesercizio di altre funzioni
amministrative".
"Art. 118 bis.
- Nellesercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun
cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica la legge della Repubblica
prevede le procedure per lesercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di
inadempienza della Regione dopo motivato richiamo".
3. La
composizione della seconda Camera
[Abolita]
Lega Nord
Speroni S1975
(Forma di Governo parlamentare)
1. Le
articolazioni territoriali della Repubblica e i rapporti tra Regioni e Governi locali
Art. 2. - La
Repubblica federale italiana è costituita da Comuni, Province, Regioni, Stati e
Federazione; ciascuno di essi è fornito di autonomi poteri di imposizione fiscale in
ragione del perseguimento dei rispettivi compiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi
di attuazione.
La Repubblica
federale si organizza conformemente al principio di sussidiarietà, sia per quanto
riguarda i singoli cittadini e le formazioni sociali, sia per quanto riguarda i soggetti
pubblici territoriali e non territoriali, nazionali ed internazionali.
[...].
"Art. 114.
- Gli Stati sono enti territoriali con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati
nella Costituzione.
[...].
Art. 128. - I
Comuni e le Province hanno autonomia normativa ed amministrativa, autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, autogoverno nelle forme della democrazia diretta e rappresentativa,
autonomia statutaria ed organizzativa.
2. La
ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra istituzioni nazionali e
istituzioni regionali
Art. 70. - La
Federazione è competente ad esercitare la funzione legislativa in via esclusiva nelle
seguenti materie mediante deliberazione collettiva e conforme dei due rami del Parlamento:
affari esteri, fatta salva la possibilità per le Regioni di stipulare accordi relativi
alle materie di proprio interesse non di competenza dello Stato; difesa federale;
organizzazione federale della sicurezza pubblica; ordinamento della navigazione marittima
ed aerea; servizi postali, telefonici e radiotelevisivi, interni ed internazionali;
codificazione penale, ordinamento e reclutamento delle giurisdizioni superiori; moneta;
organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali; misure restrittive della
libertà personale; tutela federale delle minoranze linguistiche.
Art. 70 bis.
- La Federazione è altresì competente ad esercitare la funzione legislativa in via
esclusiva nelle seguenti materie, mediante la deliberazione dellAssemblea federale:
bilancio della Federazione; calamità naturali; politica energetica federale; beni
culturali e paesistici, di rilievo federale, parchi e riserve federali, tutela ecologica
di interesse federale; finanza federale, compresa la codificazione sanzionatoria e
procedurale relativa ai tributi federali; ricerca scientifica e tecnologica, attività
aerospaziale di interesse federale; pesi, misure e determinazioni del tempo; rilevazioni
statistiche federali; passaporti, immigrazione ed emigrazione; diritti politici,
elettorali, di circolazione, soggiorno e residenza; norme elettorali per il Parlamento
europeo e norme di incompatibilità per i componenti dellAssemblea federale;
cittadinanza; dogane; stato civile; esplosivi ed armi non di uso individuale; energia
nucleare; diritto del lavoro; istituti previdenziali obbligatori; esercizio di arti e
professioni. Le funzioni amministrative per le materie elencate dagli articoli 69 e 70
spettano alla Federazione.
[...].
Art. 116. -
Ogni Stato esercita la funzione legislativa nelle materie non riservate dalla presente
Costituzione alla Federazione o ad altri enti territoriali. Può delegare funzioni
legislative a Regioni, Province e Comuni di appartenenza.
Art. 121. -
La Regione esercita le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato.
Art. 118. -
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie di competenza dello Stato,
salvo quelle di interesse locale che sono attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali.
3. La
composizione della seconda Camera
Art. 55. - Il
Parlamento si compone dellAssemblea federale e dellAssemblea degli Stati e
delle Regioni.
[...]
Art. 57. -
LAssemblea degli Stati e delle Regioni, è costituita dai componenti dei Governi
degli Stati e dei Governi delle Regioni, che li nominano e li revocano.
Art. 58. -
Ogni Stato ha cinque voti; ogni Regione ha almeno due voti; quelle con più di due milioni
di abitanti ne hanno quattro; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sei.
Ogni Stato ed ogni
Regione invia tanti componenti quanti sono i suoi voti. I voti di uno Stato o di una
Regione possono essere espressi solo unitariamente e solo dai componenti presenti o dai
loro sostituti.
LAssemblea
degli Stati e delle Regioni elegge il suo Presidente per un anno.
LAssemblea è
convocata dal Presidente secondo le norme del proprio regolamento e quando lo richiedano
almeno due Stati, o almeno quattro Regioni, o il Governo federale o il Presidente della
Repubblica.
I componenti
dellAssemblea degli Stati e delle Regioni hanno il diritto di assistere alle sedute,
anche segrete, dellAssemblea federale e delle sue Commissioni.
4. Il
funzionamento del bicameralismo
[si vedano gli artt.
70 e 70 bis].