Legge 13
maggio 1999, n. 133
L. 13 maggio 1999, n. 133 (1).
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz.
Uff. 17 maggio 1999, n. 113, S.O.(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono
state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale
previdenza sociale): Circ. 27 giugno 2000, n. 121;
- Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: Circ. 21 marzo 2000, n. 16/2000;
- Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica: Circ. 31 gennaio 2000, n. 2;
- Ministero dell'interno: Circ. 21
gennaio 2000, n. S.A.F.2/2000; Circ. 14 luglio 2000, n. F.L.14/2000; Circ. 10 novembre
2000, n. F.L.22/2000;
- Ministero delle finanze: Circ. 7
luglio 1999, n. 150/E; Circ. 14 luglio 1999, n. 155/E; Circ. 3 settembre 1999, n. 183/E;
Circ. 3 dicembre 1999, n. 230/E; Circ. 6 dicembre 1999, n. 231/E; Circ. 8 marzo 2000, n.
43/E; Circ. 20 marzo 2000, n. 51/E; Circ. 17 maggio 2000, n. 98/E; Circ. 26 gennaio 2001,
n. 5/E.
1. Interventi strutturali per la
perequazione del prelievo fiscale.
1. In considerazione dell'esigenza
di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata
ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo è delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto
degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di una procedura di
determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando
dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi
autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli
interventi normativi;
b) ai fini di quanto previsto alla
lettera a), tra gli strumenti di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere
inclusa la previsione di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per i
contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro
anni per quelli con fatturato complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con
l'entrata a regime degli studi di settore;
c) utilizzo del maggior gettito di
cui alla lettera a) in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con
priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, mediante modifiche
delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle
imposte dirette, nonché in misura residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti
legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello
Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. Nella
determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonché dei nuovi limiti degli
scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle
famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da handicap o di età superiore
agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;
d) applicazione della procedura di
determinazione del maggior gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il Documento di programmazione
economico-finanziaria, o la sua nota di variazione, indica l'importo massimo del fondo di
cui al comma 1, lettera c), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto fondo sarà
comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora successivo
l'importo massimo di cui al primo periodo sarà integrato di una somma corrispondente alle
eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, o nella sua nota di variazione.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente
all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.
4. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive.
5. Al comma 1 dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (2), le parole: «entro
il termine di decadenza di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi».
(2) Riportato alla voce Riscossione
delle imposte dirette.
2. Modifiche alla disciplina dei
redditi di impresa.
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le
imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in
regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi (2/a):
a) tassazione separata, con
aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi
d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (3), e assoggettamento all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;
b) previsione, per i periodi di
imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, della facoltà per il
contribuente di richiedere:
1) la separazione dell'imposizione
sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei
soci;
2) l'assoggettamento del reddito di
impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le
persone giuridiche;
3) l'assoggettamento all'imposta
sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore,
ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per
l'imposta assolta dall'impresa.
2. Le disposizioni di cui al comma
1 si attuano nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (4), per l'acquisizione del
parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti,
della citata legge n. 662 del 1996 (4), e successive modificazioni.
4. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (4), possono essere
emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. All'articolo 3, comma 162, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (4), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole:
«rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta
in corso alla data del 30 settembre 1996;» sono inserite le seguenti: «la nuova
disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale
incremento;»;
b) (5).
6. Le disposizioni di cui al comma
5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre
periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di
attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
7. Gli utili relativi agli esercizi
in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle società fruenti
delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (6),
e per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi
dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di
perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 102
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (7). Il medesimo regime si applica in caso di
distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni,
relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le
imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.
7-bis. La disposizione di cui al
comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le
agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64, anche se
si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999 (7/a).
8. Per il periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, il
reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (7), è
assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per
cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni
strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei
conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei
periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli
importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli
accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini
dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo (7/b). Per le società e gli enti
commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del
presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato (7/c).
9. Agli effetti del comma 8:
a) gli investimenti devono
riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in
ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli
ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le
dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1,
lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 (7), tranne quelli destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso
pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti
alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8 utilizzati esclusivamente dal possessore per
l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo (7/d);
b) i conferimenti in denaro e gli
utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i
criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466 (7), e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5
verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi
del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
10. Ai fini della determinazione
dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 466 del 1997 (7) non si tiene conto del reddito assoggettato alla
disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli
effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo
105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986 (7), secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto
comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 48,65 (7/e) per cento di detto reddito.
11. Le disposizioni dei commi 8 e 9
sono applicabili per i periodi di imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori
individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di
contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità
semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente
all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi
dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (8), o degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (9),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il
settore di appartenenza (9/a).
11-bis. Se i beni oggetto degli
investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il
patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i
conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono
eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista è
rideterminato assumendo:
a) l'importo degli investimenti
ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i
costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui
al comma 8;
b) l'ammontare dei conferimenti e
degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e
l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo
1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di
utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta è liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il
patrimonio netto è attribuito ed è versata nel termine per il versamento a saldo delle
imposte dovute per tale periodo (9/b).
12. Per i periodi d'imposta di cui
al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni
della legge 23 marzo 1977, n. 97 (10), e successive modificazioni, assumendo come imposta
del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella
che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11 (10/a).
13. Dai decreti legislativi di cui
al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato superiori a l.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001.
A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere
derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonché agli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo
precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire
per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di
cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per
l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le
procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (8), e
successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al
comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.
(2/a) Alinea così modificato
dall'art. 99, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(3) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(4) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(4) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(4) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(4) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(5) Aggiunge la lett. b-bis) al
comma 162 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n, 662, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(6) Riportata alla voce Cassa per
il mezzogiorno.
(7) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(7/a) Comma aggiunto dall'art. 3,
L. 21 novembre 2000, n. 342.
(7) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(7/b) Periodo aggiunto dall'art. 3,
L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.
(7/c) Comma così modificato
dall'art. 6, comma 24, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(7) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(7/d) Lettera così modificata
dall'art. 3, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.
(7) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(7) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(7) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(7/e) Per la riduzione della misura
vedi l'art. 4, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(8) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(9) Riportato al n. C/LXXXVII.
(9/a) Comma così modificato
dall'art. 6, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(9/b) Comma aggiunto dall'art. 3,
L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.
(10) Riportata alla voce
Riscossione delle imposte dirette.
(10/a) Comma così modificato
dall'art. 3, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.
(8) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. Fondi pensione.
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per
l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico,
di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di
modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto
e delle altre indennità (11).
2. Il riordino del regime fiscale
delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della deduzione
fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli
articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 (12), fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente
incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima
deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi
gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente
prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto
cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al
precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro,
qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni
contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;
b) riforma del trattamento fiscale
dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124 (12), al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina
recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei
costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a
quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di
cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (12) per i fondi
pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare
l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi
pensione;
c) revisione della disciplina delle
prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte
come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche,
e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (13), e senza alcuna riduzione, nel caso di
prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente
lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del
montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di
cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 (13);
d) previsione di una disciplina
transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione
delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data.
Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b)
sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo
pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui
alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la
tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subìto la
tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di
prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla
lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.
3. La disciplina fiscale delle
forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle
caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 (13); in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i
criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993 (13), e
definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla
previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto
legislativo n. 124 del 1993 (13), in coerenza con i princìpi dell'articolo 9 del medesimo
decreto legislativo n. 124 del 1993 (13); estensione della possibilità di partecipazione
anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
b) assoggettamento del risparmio
previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 (13), alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);
c) fermo restando il limite
complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della
contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui
alle lettere b) e c) del comma 2;
d) definizione delle
caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i princìpi e
criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla
lettera c).
4. La modifica del trattamento
fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui
all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n.
1216 (14);
b) conferma dell'attuale regime
fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del
cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali
corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per
invalidità grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui
alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a
condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di
contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la
disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano
assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per
la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di
un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella
che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subìto la tassazione per maturazione;
e) possibilità di prevedere, nel
caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui
alle precedenti lettere;
f) applicazione della nuova
disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale
del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera
a) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (15), è informato ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tassazione dei rendimenti
maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c),
primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed
altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite
l'applicazione di detrazioni d'imposta;
b) previsione di una disciplina
transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle
prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei
princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di
cui al comma 1 può altresì prevedersi:
a) la disciplina del trattamento
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale,
tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle
direttive comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento
delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a
contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario
dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e
allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565 (16), nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto
decreto legislativo n. 565 del 1996 (16), previsione delle modalità di istituzione,
adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (16);
d) l'introduzione di tutte le
modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della
nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (16);
e) il coordinamento della nuova
disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (16/a), introducendo nel citato testo
unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la
possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della
detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (16/a), per i contributi
volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in
materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in
titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di
ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i
contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti legislativi di
attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1°
gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal
presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono
essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato (16/b).
(11) Con D.Lgs. 18 febbraio 2000,
n. 47 è stata operata la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.
(12) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(12) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(12) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(13) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(13) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(13) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(13) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(13) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(13) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(13) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(14) Riportata alla voce
Assicurazioni private e contratti vitalizi (Imposte sulle).
(15) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(16) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(16) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(16) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(16) Riportato alla voce Previdenza
sociale.
(16/a) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(16/a) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(16/b) Comma così modificato
dall'art. 99, L. 21 novembre 2000, n. 342.
4. Disposizioni in materia di IVA
relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie.
1. (17).
(17) Aggiunge un periodo, dopo il
primo, al comma 1 dell'art. 4, L. 8 maggio 1998, n. 146, riportata al
n. C/CXXV.
5. Proroga di termine.
1. Il termine del 31 dicembre 1998
previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (18), è prorogato
al 31 ottobre 1999. All'onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede
mediante utilizzo e nei limiti delle somme iscritte in bilancio a seguito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 449
del 1997 (18).
(18) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
6. Ulteriori disposizioni in
materia di IVA.
1. Sono esenti dall'IVA le
prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui
all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(19):
a) effettuate da società facenti
parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera
c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo (19/a);
b) effettuate dai consorzi, ivi
comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei
confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma
da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse (19/b).
2. L'esenzione di cui al comma 1 si
applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società
del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del
gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto
dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da
altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i
soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il
controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile (19/c).
3. L'esenzione prevista al comma 1
si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a società del gruppo
assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o
controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile;
b) da consorzi costituiti tra le
società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i
corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili
alle prestazioni stesse;
c) a società del gruppo il cui
volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da
operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione
si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del
gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti.
Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo
la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma,
numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio
dell'anno solare precedente (20).
3-bis. Agli effetti
dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al
numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei
casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385 (20/a).
4. Per i soggetti di cui alla
lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui
partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31
dicembre 2003, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a
condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari
(20/b).
5. (21).
6. (22).
7. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 74, primo comma,
lettera c), e successive modificazioni, le parole: «53 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «60 per cento»;
b) (23);
c) (23/a);
d) nella tabella B, la lettera d)
è soppressa.
8. Le forniture di suture
chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente
tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.
9. Relativamente a quanto previsto
ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e
non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (24).
10. Le prestazioni rese dal medico
competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (25), devono
intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (24).
11. A decorrere dal 1° gennaio
2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi
di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per
cento.
12. Nell'ipotesi di locazione
finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (24),
l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.
13. Le somme dovute per i servizi
di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse
successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA.
Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni
per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e
riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via
sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (26).
14. Al fine di agevolare
l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in
materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione,
secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (27), del modello unico
di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del
14 aprile 1999, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno
1998, al 30 giugno 1999.
15. I prodotti alimentari non più
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di
confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per
prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati
nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 (24), e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si
considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
(19) Riportato alla voce Istituti
di credito.
(19/a) Lettera così sostituita
dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(19/b) Lettera così sostituita
dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(19/c) Comma così modificato
dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(20) Comma così sostituito
dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(20/a) Comma aggiunto dall'art. 53,
L. 21 novembre 2000, n. 342.
(20/b) Comma così modificato
dall'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(21) Aggiunge la nota 2-ter
all'articolo 2 della tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992, riportato alla voce Bollo
(Imposta di).
(22) Sostituisce un periodo nel
numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento, comma 1, art. 13 della tariffa
allegata al D.M. 20 agosto 1992, riportato alla voce Bollo (Imposta di).
(23) Inserisce il numero 12-bis)
nella tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce
Valore aggiunto (Imposta sul).
(23/a) Inserisce il numero 38-bis)
nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla
voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(24) Riportato alla voce Valore
aggiunto (Imposta sul).
(25) Riportato alla voce Infortuni
sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
(24) Riportato alla voce Valore
aggiunto (Imposta sul).
(24) Riportato alla voce Valore
aggiunto (Imposta sul).
(26) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(27) Riportata alla voce Sanità
pubblica.
(24) Riportato alla voce Valore
aggiunto (Imposta sul).
7. Lavoro interinale.
1. (28).
(28) Aggiunge l'art. 26-bis alla L.
24 giugno 1997, n. 196, riportata alla voce Occupazione
(Incremento della).
8. Scomputo delle imposte pagate in
sede di accertamento.
1. (29).
(29) Aggiunge, dopo il primo, un
comma all'art. 67, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riportato alla voce Redditi delle
persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
9. Modalità di compilazione del
conto giudiziale.
1. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione
nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189 (30).
(30) Con D.M. 7 febbraio 2000, sono
state definite le modalità di compilazione del conto giudiziale di cui al presente
articolo.
10. Disposizioni in materia di
federalismo fiscale.
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario
e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princìpi e
criteri direttivi (30/a):
a) abolizione dei vigenti
trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli
destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli
a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in
ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del
trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (31), e della
spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da
accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività degli
istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi
nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e
rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione
dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla
relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (32), sono determinati, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il
finanziamento delle attività assistenziali (32/a);
b) sostituzione dei trasferimenti
di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di
cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (33), mediante un aumento dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle aliquote
erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento
dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà
comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione
all'IVA, in misura non inferiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto
destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati
indicativi delle rispettive basi imponibili regionali (33/a);
c) determinazione delle esatte
misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto
della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (34), la copertura complessiva dei
trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi
perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e
compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di recupero dell'evasione
fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo
transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere
effettuata anche in funzione della spesa storica; ciò al fine di consentire a tutte le
regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro
competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo
conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali;
e) previsione di istituire un fondo
perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla
lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte
dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima
lettera b);
f) revisione del sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e
alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote
capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e
infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata,
per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g) [previsione di un periodo
transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad
impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa
definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la
rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di
cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in
ogni caso alla regione che li ha ottenuti] (34/a);
h) estensione dei meccanismi di
finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59 (35), ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui
all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti
nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (35), in quanto applicabile;
i) previsione di procedure di
monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati
parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine
necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e
delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in
ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa
del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa
per ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione
organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi
volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento
fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n.
419 (36);
2) assicurare la parità di
trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza
complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina
da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale,
salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni
della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in
analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(37);
o) abolizione della
compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (38), e conseguente
rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in
modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli
oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 (39),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta
rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della
compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni a statuto ordinario
di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota
assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in
ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione
regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine
accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalità
attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei
provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione
delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti princìpi e obiettivi:
1) le misure organiche e
strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati
con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (40);
2) le regioni siano coinvolte nel
processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e
sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione
della relativa disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non
deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso
delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza
pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n.
448
(41), e deve essere coerente con i
princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419 (36). Anche al
fine del coordinamento con i predetti obiettivi, princìpi e criteri, entro un anno dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del
1998 (36), e nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti
dalla medesima legge n. 419 del 1998 (36), con uno o più decreti legislativi possono
essere emanate disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli
altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per
l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti
legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo
e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno
o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6,
lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (42), convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (43), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: «ad eccezione dei consumi di energia
elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere» sono soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332 (44), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (45);
b) il comma 2 è abrogato.
6. Al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a
Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata
dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate
derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (46).
7. L'esercizio di impianti da fonti
rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è
soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che
ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
all'esercente dell'impianto
(47).
8. Nel testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre l995, n. 504, all'articolo 52, comma 5, lettera a), le
parole: «e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica» sono
soppresse.
9. (48).
10. Nel comma 7 dell'articolo 17
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (49), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del
bilancio statale e restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle seguenti: «sono
versate direttamente ai comuni».
11. I trasferimenti alle province
sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota
di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso
in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare
dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di
devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono
variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggior gettito
derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (50), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del
presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma
10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione
dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle
abitazioni (50/a).
12. L'ente liquidatore è tenuto a
garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle
relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di
loro competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento
d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di
recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e
ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico
nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le
disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (51), e
successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d)
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (46), il numero 3) è abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi
5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999,
all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh
di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5
lire;
c) per qualsiasi uso in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'articolo 60 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che,
relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico,
previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo
sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511 (50), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia
elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (52),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di
addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.
18. Al decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 (53), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono
soppresse le parole: «e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano
prorogate di anno in anno»;
b) al comma 1 dell'articolo 37 sono
soppresse le parole da: «, nel limite della variazione percentuale» fino alla fine del
comma.
(30/a) Con D.Lgs. 18 febbraio 2000,
n. 56 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, in attuazione
della delega contenuta nel presente comma.
(31) Riportato alla voce Trasporto
di viaggiatori mediante autoveicoli di linea.
(32) Riportato alla voce Regioni.
(32/a) Lettera così modificata
dall'art. 83, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(33) Riportata alla voce Ministeri:
provvedimenti generali.
(33/a) Lettera così modificata
dall'art. 27, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(34) Riportato al n. D/I.
(34/a) Lettera abrogata dall'art.
83, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(35) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(35) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(36) Riportata alla voce Sanità
pubblica.
(37) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(38) Riportato al n. D/I.
(39) Riportato alla voce Finanza
locale.
(40) Riportata alla voce Ministeri:
provvedimenti generali.
(41) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(36) Riportata alla voce Sanità
pubblica.
(36) Riportata alla voce Sanità
pubblica.
(36) Riportata alla voce Sanità
pubblica.
(42) Riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(43) Riportato alla voce Calamità
pubbliche.
(44) Riportato al n. C/LXVII.
(45) Sostituisce il comma 1
dell'art. 4, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, riportato al n. C/LXVII.
(46) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(47) Con Del. Aut. en. el. e gas 6
dicembre 2000 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19) sono state disciplinate le condizioni di
cui al presente comma.
(48) Sostituisce il comma 2
dell'art. 6, D.L. 28 novembre 1988, n. 511, riportato alla voce Finanza locale.
(49) Riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(50) Riportato alla voce Finanza
locale.
(50/a) Comma così modificato
dall'art. 5, L. 11 ottobre 2000, n. 290.
(51) Riportato alla voce Incremento
di valore degli immobili (Imposta comunale sullo).
(46) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(50) Riportato alla voce Finanza
locale.
(52) Riportato al n. C/LXVII.
(53) Riportato alla voce Affissioni
pubbliche.
11. Delega al Governo per
l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico
sostenibile e per l'occupazione.
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi al fine della introduzione di interventi con finalità
ecologiche fissandone le priorità e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) sviluppo di attività di
rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la
gestione ambientale nell'ambito dei settori produttivi, la tutela dei beni culturali e
ambientali, la manutenzione delle città e del territorio;
b) trasferimento del prelievo
fiscale dal lavoro, al fine di incentivare l'occupazione, al consumo delle risorse
naturali utilizzate dal sistema produttivo, esclusi i tributi di cui all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (54);
c) sviluppo delle migliori tecniche
disponibili, al fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo
nonché per la riduzione dell'incidenza degli alti costi di importazione di tali tecniche;
d) incentivazione di fonti
energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia elettrica e del risparmio
energetico, al fine di ridurre e sostituire nel lungo periodo le fonti energetiche
tradizionali causa di inquinamento;
e) incentivi alle imprese per
investimenti in ricerca e sviluppo dei prodotti a basso impatto ambientale intervenendo
anche in aumento sulla deducibilità fiscale del costo di marchi o brevetti concessi in
ambito europeo che comportino innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che
determinino risparmio energetico.
2. Dalla delega di cui al comma 1
non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi al Parlamento, successivamente
all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o
più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
(54) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
12. Modifiche al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (55), all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (54), e all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (54).
1. Al decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 (55), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la
parola: «addizionale» sono inserite le seguenti: «provinciale e»;
b) all'articolo 1, comma 2, le
parole: «Con decreto del» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti
del»; dopo le parole: «è stabilita l'aliquota», sono inserite le seguenti: «di
compartecipazione»; alla fine è aggiunto il seguente periodo: (56);
c) all'articolo 1, comma 3, dopo le
parole: «dell'aliquota», sono aggiunte le seguenti: «di compartecipazione»;
d) (57);
e) all'articolo 1, comma 6, le
parole: «è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa» sono sostituite dalle
seguenti: «è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale
stessa, per le parti spettanti»;
f) all'articolo 1, comma 7, primo
periodo, dopo le parole: «La ripartizione» sono inserite le seguenti: «tra le province
e» e, nel primo e nel secondo periodo, è soppressa la parola: «comunale»;
g) all'articolo 1, comma 7,
all'inizio del quarto periodo, sono inserite le seguenti parole: «Per le province e»;
h) all'articolo 1, comma 8, primo e
secondo periodo, prima delle parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «le province
ed»;
i) all'articolo 1, comma 9, dopo le
parole: «sono versati» sono inserite le seguenti: «alle province e»;
l) all'articolo 2, comma 1, dopo la
parola: «trasferiti», sono inserite le seguenti: «alle province e»;
m) all'articolo 2, comma 2, dopo le
parole: «i proventi dell'addizionale» sono inserite le seguenti: «provinciale e», e
dopo le parole: «vengono ripartiti» sono inserite le seguenti: «fra le province e»;
n) all'articolo 2, comma 3, dopo le
parole: «dei proventi dell'addizionale» sono inserite le seguenti: «provinciale e»;
dopo le parole: «da operare e da consolidare,», sono inserite le seguenti: «per
ciascuna provincia e»;
o) (58);
p) all'articolo 3, comma 1, dopo le
parole: «risorse aggiuntive acquisite» sono inserite le seguenti: «dalle province e».
2. Gli interventi previsti al comma
1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello
Stato e dei singoli enti locali per gli anni 2000 e 2001.
3. (59).
4. Nell'articolo 3, comma 143,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (54), alla lettera f), le parole: «attribuzione ai
comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in
relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della
proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli
stessi;» sono soppresse.
(55) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(54) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(54) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(55) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(56) Il testo è stato inserito nel
comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, riportato alla voce Redditi delle
persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(57) Sostituisce il comma 5
dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, riportato alla voce Redditi delle persone
fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(58) Aggiunge il comma 3-bis
all'art. 2, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, riportato alla voce Redditi delle persone
fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(59) Sostituisce il comma 2
dell'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(54) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
13. Interessi per la riscossione e
i rimborsi dei tributi.
1. La misura degli interessi per la
riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (60), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali
di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del
codice civile.
2. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (61), sono dettate le
disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli
interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto
conto dei princìpi del codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della
specificità dei singoli tributi.
3. Ciascun ente locale, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione
di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati
con le medesime modalità di determinazione.
4. Nell'esercizio della potestà
regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate,le province e i comuni
possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro
spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per
i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
(60) Riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(61) Riportata alla voce Ministeri:
provvedimenti generali.
14. Organismo di controllo degli
enti non commerciali e delle ONLUS.
1. (62).
2. (63).
3. L'onere derivante dal presente
articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a
decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(62) Sostituisce il comma 191
dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(63) Aggiunge il comma 192-bis
all'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
15. Regime fiscale dell'indennità
di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (64), e
altre disposizioni tributarie.
1. L'indennità di mobilità di cui
all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (64), è da considerarsi non
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita
nella costituzione di società cooperative.
2. La disposizione di cui al comma
1 si applica anche alle indennità percepite nei tre periodi di imposta precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera
indennità percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova società cooperativa,
possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante
dall'attuazione del comma 1, investendo nella società cooperativa della quale fanno
parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.
4. All'articolo 11, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (65), sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, la parola:
«sessanta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta»;
b) nel secondo periodo, le parole:
«sessanta» e «quaranta» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«cinquanta» e «venticinque».
5. Il termine del 20 aprile 1998,
previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (66),
concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa, è fissato al 16 settembre
l999. Sulle somme dovute si applicanogli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (67), e successive modificazioni, a
decorrere dal 21 aprile 1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999. Gli importi dovuti,
se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere versati per il 40 per cento entro il 16
settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre
1999 ed il 16 marzo 2000, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (68).
6. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e in
lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
(64) Riportata alla voce Lavoro.
(65) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(66) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(67) Riportato alla voce
Riscossione delle imposte dirette.
(68) Riportato al n. C/CXX.
16. Giochi.
1. Il Ministro delle finanze può
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a
quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei
soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
del decreto 2 giugno 1998, n. 174 (69), del Ministro delle finanze i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro
attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (70), per disciplinare le
modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo
complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il
Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di
ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale (70/a).
2. Il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:a)
al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalità sociali o culturali
di interesse generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 è attribuito
all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50
miliardi.
4. Per l'espletamento delle
procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (71), e richieste per l'affidamento
in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a
quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti
dall'articolo 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418 (72) del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della
legge 2 agosto 1982, n. 528 (73), e successive modificazioni, nonché dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).
(69) Riportato alla voce Giuochi di
abilità e concorsi pronostici.
(70) Riportata alla voce Ministeri:
provvedimenti generali.
(70/a) In attuazione di quanto
disposto dal presente comma, vedi il D.M. 2 agosto 1999, n. 278 per l'istituzione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, il D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 per
l'istituzione del gioco del Bingo e il D.M. 16 novembre 2000, n. 363 per l'istituzione del
gioco denominato «Toto Bingol». Con D.M. 15 febbraio 2001, n. 156 è stato emanato il
regolamento per l'autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici.
(71) Riportato alla voce Giuochi di
abilità e concorsi pronostici.
(72) Riportato alla voce
Circolazione stradale.
(73) Riportata alla voce Lotto e
lotterie.
17. Modifiche all'articolo 24 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (74).
1. (75).
(74) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(75) Sostituisce il comma 29
dell'art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
18. Modifica ai criteri di
determinazione del reddito delle unità immobiliari.
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e
perequare il prelievo impositivo nonché al fine di evitare aggravi all'atto
dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assoggettamento dei redditi dei
fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di
quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per
il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di
utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte
che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime
di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel
reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e
rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà
del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;
b) previsione di misure
agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i
redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo
di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di
tassazione;
c) determinazione e successiva
fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza
complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori
d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma
154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (74), fermo restando il principio stabilito
dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (76), per il reddito degli
immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 1° giugno 1939, n. 1089 (77), inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi
nonché dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
d) rideterminazione, a seguito
della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del
mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e
massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (78), in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
e) istituzione di una detrazione ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (79), o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori,
limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000,
avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;
f) rimodulazione delle imposte sui
trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in
modo da evitare incrementi del gettito complessivo;
g) armonizzazione, semplificazione
e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti
collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia
immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i
poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i criteri di
tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli
effettivamente percepiti;
i) revisione delle ipotesi di non
concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione
dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa
disciplina;
l) coordinamento, tenuto conto in
particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (79/a), e in ogni caso fatti salvi i criteri di
agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
con la nuova disciplina;
m) disciplina dei procedimenti
tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (80), o
mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o
modalità in via speciale o transitoria o straordinaria (80/a).
2. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente
all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4-quater dell'articolo
34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (81), e successive modificazioni, concernente la
determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e delle relative pertinenze è abrogato con effetto dal periodo d'imposta
1999.
5. [A decorrere dal periodo
d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue
pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammortare del relativo reddito, un importo
fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto
reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente] (81/a).
6. [I riferimenti alla deduzione di
cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (81), contenuti
nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e
c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (81), e successive modificazioni, devono
intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo] (81/b).
7. [Per il periodo di imposta 1999
la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale
disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo
di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta] (81/c).
8. [Per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre l999, la detrazione di cui all'articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 (82), è elevata a lire 380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini
della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso
periodo di imposta] (82/a).
9. Il Governo è delegato ad
emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo
la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo
d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi
criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi (82/b).
10. Dalle disposizioni di cui al
presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il
bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300
miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo
anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
11. All'articolo 10, comma 5, terzo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (82), le parole: «un contributo
a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo pari allo 0,6 per mille del
gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto
del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da
parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione».
(74) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(76) Riportata al n. C/LXXXI.
(77) Riportata alla voce
Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(78) Riportato alla voce Finanza
locale.
(79) Riportata alla voce Locazione
di immobili urbani.
(79/a) Riportata alla voce
Locazione di immobili urbani.
(80) Riportata alla voce Ministeri:
provvedimenti generali.
(80/a) Comma così modificato
dall'art. 99, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(81) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(81/a) Comma abrogato dall'art. 6,
comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(81) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(81) Riportato alla voce Redditi
delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(81/b) Comma abrogato dall'art. 6,
comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(81/c) Comma abrogato dall'art. 6,
comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(82) Riportato alla voce Finanza
locale.
(82/a) Comma abrogato dall'art. 6,
comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(82/b) In attuazione della delega
contenuta nel presente comma, vedi D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 327.
(82) Riportato alla voce Finanza
locale.
19. Istanze di fissazione
dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro.
1. Le disposizioni dell'articolo 57
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (83), si applicano alle istanze di fissazione
dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (83), e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso
articolo 6, commi 3 e 4.
2. Nell'articolo 11 della tariffa,
parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (84), e
successive modificazioni, le parole: «esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e
11bis» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11,
11-bis e 11-ter».
3. (85).
(83) Riportata alla voce Locazione
di immobili urbani.
(83) Riportata alla voce Locazione
di immobili urbani.
(84) Riportato alla voce Registro
(Imposta di).
(85) Aggiunge l'art. 11-ter, alla
tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riportato alla voce Registro (Imposta
di).
20. Collegamento
dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati.
1. Nei casi previsti da leggi o
regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria può accedere per via informatica o
telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per
loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese
connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori
delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.
(giurisprudenza)
21. Disposizioni per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria.
1. L'articolo 38, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (86), si interpreta nel senso che le sentenze
pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di
secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del
termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno
notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato
competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (87), e successive modificazioni (87/a).
2. Le disponibilità finanziarie
derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300 (88),
esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unità previsionale di
base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» dello stato di previsione del Ministero
delle finanze, possono essere utilizzate nell'esercizio l999. Le disponibilità iscritte
nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, di
cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146
(89), non impegnate entro il 31
dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999.
(86) Riportato al n. A/XIX.
(87) Riportato alla voce Avvocatura
dello Stato.
(87/a) La Corte costituzionale, con
sentenza 15-22 novembre 2000, n. 525 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui estende
anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione
autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(88) Riportata alla voce Ministero
degli affari esteri.
(89) Riportata al n. C/CXXV.
22. Modifiche alla legge 28
dicembre 1995, n. 549 (90).
1. All'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (90), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 205, la parola:
«disponibili» è sostituita dalla seguente: «vacanti»; dopo le parole: «e successive
modificazioni ed integrazioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel
supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di
riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che
non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70
per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle
procedure medesime»;
b) al comma 206, lettera c), le
parole: «salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale» sono soppresse; alla
lettera d) del medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «con decreto
ministeriale sono fissate le suddette materie;» e alla lettera e), dopo la parola: «una
prova», è aggiunta la seguente: «d'esame»;
c) (91);
d) (92).
2. Gli atti emanati ed i
procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate sono fatti salvi e
modificati di diritto in conformità a quanto disposto dal comma 1.
(90) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(90) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(91) Sostituisce il comma 207
dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(92) Aggiunge un periodo, dopo il
primo, al comma 208-bisdell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
23. Disposizioni integrative o
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288
(93).
1. (94).
(93) Riportata alla voce Spettacoli
pubblici (Diritti erariali sugli).
(94) Aggiunge il comma 2-bis
all'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 288, riportata alla voce Spettacoli pubblici (Diritti
erariali sugli).
24. Disposizioni in materia di
redditi individuali.
1. La pubblicazione ed ogni
informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5
luglio 1982, n. 441 (95), sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di
altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di
imposte e tasse.
(95) Riportata alla voce
Parlamento.
25. Disposizioni tributarie in
materia di associazioni sportive dilettantistiche.
1. Sulla parte imponibile dei
redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti
operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione
di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni,
concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la
parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di
acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della
determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del
citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta
concorre alla formazione del reddito complessivo (96).
1-bis. Le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco (96/a).
2. Per le associazioni sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono
dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi
complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i
beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle
associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il
tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di formazione del reddito complessivo (97).
3. A decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360
milioni (98).
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 è
abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: «quinto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;
2) al comma 5, le parole: «6 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento» (99).
5. I pagamenti a favore di
società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i
versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000,
tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità
idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della
presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie
relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi (99/a).
(96) Gli attuali commi da 1 a 5
così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, per effetto di quanto disposto
dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342. Lo stesso articolo ha, inoltre, abrogato gli
originari commi 5 e 6. Per l'applicabilità delle suddette modifiche vedi il comma 4 del
medesimo articolo.
(96/a) Comma aggiunto dall'art. 33,
comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(97) Gli attuali commi da 1 a 5
così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, per effetto di quanto disposto
dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342. Lo stesso articolo ha, inoltre, abrogato gli
originari commi 5 e 6. Per l'applicabilità delle suddette modifiche vedi il comma 4 del
medesimo articolo.
(98) Gli attuali commi da 1 a 5
così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, per effetto di quanto disposto
dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342. Lo stesso articolo ha, inoltre, abrogato gli
originari commi 5 e 6. Per l'applicabilità delle suddette modifiche vedi il comma 4 del
medesimo articolo.
(99) Gli attuali commi da 1 a 5
così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, per effetto di quanto disposto
dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342. Lo stesso articolo ha, inoltre, abrogato gli
originari commi 5 e 6. Per l'applicabilità delle suddette modifiche vedi il comma 4 del
medesimo articolo.
(99/a) Gli attuali commi da 1 a 5
così sostituiscono gli originari commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, per effetto di quanto disposto
dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342. Lo stesso articolo ha, inoltre, abrogato gli
originari commi 5 e 6. Per l'applicabilità delle suddette modifiche vedi il comma 4 del
medesimo articolo.
26. Disposizioni relative ai
rimborsi di imposte.
1. Nell'articolo 16, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (100), le parole: «sono istituite apposite contabilità
speciali intestate ai direttori regionali delle entrate» sono sostituite dalle seguenti:
«da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione
finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli
uffici medesimi».
(100) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
27. Disposizioni in favore delle
popolazioni colpite da calamità pubbliche.
1. Sono deducibili dal reddito
d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in
favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi
straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di
associazioni, di comitati e di enti.
2. Non si considerano destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54,
comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi
del comma 1.
3. I trasferimenti dei beni di cui
ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti
all'imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni, le associazioni,
i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle
rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri (100/a).
5. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti
dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.
(100/a) Le fondazioni, le
associazioni, i comitati e gli enti di cui al presente comma sono stati individuati con
D.P.C.M. 20 giugno 2000.
(giurisprudenza)
28. Disposizioni interpretative.
1. Le disposizioni del comma 2-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 (101), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e quelle del comma 1 dell'articolo 13
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (102), devono intendersi nel senso che le somme
dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da
disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche non costituiscono un
onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte
sui redditi. Si applica l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (103).
(101) Riportato alla voce Opere
pubbliche.
(102) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(103) Riportata al n. C/CXXXIV.
29. Disposizioni per la
rinegoziazione dei mutui agevolati.
1. Gli enti concedenti contributi
agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (104), della legge 27 maggio 1975,
n. 166 (104), del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 (105), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457
(104), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (106), convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (107), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67
(102), nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono,
in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in
cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti
superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (108), alla data della richiesta,
al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso
effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei
beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in
godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50 per cento
ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto
disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (108/a).
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale
pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.
3. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (109), dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo
(110).
(104) Riportata alla voce Case
popolari ed economiche.
(104) Riportata alla voce Case
popolari ed economiche.
(105) Riportato alla voce Economia
nazionale (Sviluppo della).
(104) Riportata alla voce Case
popolari ed economiche.
(106) Riportato alla voce Case
popolari ed economiche.
(107) Riportato alla voce Locazione
di immobili urbani.
(102) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(108) Riportata alla voce Sicurezza
pubblica.
(108/a) Vedi, anche, l'art. 145,
comma 62, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(109) Riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti generali.
(110) In attuazione di quanto
disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 24 marzo 2000, n. 110.
30. Disciplina concernente il
complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia.
1. Il complesso monumentale Dogana
Vecchia alla Punta della Salute di Venezia può essere affidato in concessione ai sensi
dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (111), fermi restando gli
adempimenti amministrativi già posti in essere tra l'Amministrazione finanziaria ed il
comune di Venezia.
(111) Riportata alla voce Venezia.
31. Autorizzazione ad accedere alle
conservatorie dei pubblici registri immobiliari.
1. L'autorizzazione di cui
all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (112), di accedere alle
conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di prendere visione gratuita
degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonché di
ottenere gratuitamente le relative certificazioni, è estesa ai consorzi di bonifica e di
irrigazione.
(112) Riportata al n. C/LXXXI.
32. Modifica all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (113).
1. Al numero 1) della lettera b)
del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (113), dopo
le parole: «all'albo di cui all'articolo 53» sono aggiunte le seguenti: «oppure siano
già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto».
(113) Riportato al n. D/I.
(113) Riportato al n. D/I.
33. Relazione tecnica sugli schemi
di decreti legislativi.
1. Gli schemi di decreti
legislativi predisposti dal Governo in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge
sono corredati di relazione tecnica volta a consentire la verifica in sede parlamentare
del rispetto degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.
34. Copertura finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti
dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 7, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per
l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori
entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 8 del medesimo articolo 6. Alle minori
entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 11, valutate in lire 119
miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 10.
2. Agli oneri recati dall'articolo
10, comma 13, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999,
dall'articolo 16, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e
dall'articolo 16, comma 4, valutati in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si
provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8
e 16 dell'articolo 10.
35. Testi unici.
1. Al fine di razionalizzare,
semplificare, armonizzare e rendere più organiche le norme tributarie, anche alla luce
delle innovazioni introdotte nella presente legislatura, il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che
accorpino, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle,
con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme
controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata (113/a).
2. Per l'esercizio della delega il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e
razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla
disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, le sole
materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura
dell'imposta;
b) coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
c) delegificazione, mediante
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (114), delle norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli indicati
dalla lettera a), ivi inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione,
secondo i princìpi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (114), e i
seguenti ulteriori criteri direttivi:
1) riduzione e massima
semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni
e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
2) possibilità di indicare nelle
fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti
normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle
specificità delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non è prevista una
determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilità di cui al
periodo precedente deve intendersi riferita alla sola entità massima del tributo;
3) espressa indicazione delle norme
abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle
disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
4) coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
d) introduzione di tutte le
modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa
contenuta nei testi unici sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al
presente articolo.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (115), per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la
procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del
1996 (115).
4. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della citata
legge n. 662 del 1996 (115), possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive.
5. Dall'attuazione della delega di
cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
(113/a) Comma così modificato
dall'art. 99, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(114) Riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti generali.
(114) Riportata alla voce
Ministeri: provvedimenti generali.
(115) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(115) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(115) Riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
36. Abrogazione del decreto-legge
n. 63 del 1999 (116) e norma di sanatoria.
1. Il decreto-legge 12 marzo 1999,
n. 63 (116), recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione, è
abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 12
marzo 1999, n. 63 (116).
(116) Il D.L. 12 marzo 1999, n. 63,
non è stato convertito in legge.
(116) Il D.L. 12 marzo 1999, n. 63,
non è stato convertito in legge.
(116) Il D.L. 12 marzo 1999, n. 63,
non è stato convertito in legge.
37. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.