N.3-4 1999 ANNO XX - maggio/agosto |
Regione
Emilia-Romagna, l.r. 25 giugno 1999, n.12
L.R. 25 giugno 1999,
n. 12 (1).
Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo
1998, n. 114.
(1) Pubblicata nel B.U. della Regione Emilia-Romagna 29 giugno 1999, n. 81.
Art. 1
Oggetto e disciplina generale.
1. La presente leggo disciplina, ai sensi del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114,
l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce, previa
consultazione con ì rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio:
a) le comunicazioni che i comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti i mercati
e le fiere;
b) i criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi di cui all'ultimo alinea del comma 13
dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
c) gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del
D.Lgs. n. 114 del 1998;
d) i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere ai
sensi del comma 9 dell'art. 6;
e) le modalità ed i termini con cui i comuni devono trasformare d'ufficio le
autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 o ai sensi della
legge 19 maggio 1976, n. 398 nell'autorizzazione di cui alla presente legge ed i termini
entro i quali l'operatore è tenuto al ritiro del nuovo titolo al fine di poter operare
sul posteggio;
f) le condizioni ed i termini ai quali i comuni si devono attenere per imputare le
presenze effettuate dagli operatori;
g) i criteri ai quali i comuni si devono attenere per la formazione delle graduatorie dei
mercati e delle fiere per gli operatori concessionari di posteggio.
Art. 2
Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi.
1. L'autorizzazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del
1998 è rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune nel cui territorio è situato
un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della
concessione del posteggio.
2. Nel mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno.
Nel mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in
cui si esercita l'attività. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato
più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti
all'entrata in vigore della presente legge.
3. I posteggi liberi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta
regionale e previa pubblicizzazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere una
autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro
della nuova autorizzazione.
4. I criteri comunali per l'assegnazione pluriennale dei posteggi agli agricoltori tengono
prioritariamente conto del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in
subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore. L'assegnazione dei posteggi per la
vendita della produzione agricola può avere, in relazione alla stagionalità cui questa
è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, ed in tal caso le
presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.
Art. 3
Commercio su aree pubbliche informa itinerante.
1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli
operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
a) nella regione Emilia - Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del
D.Lgs. n. 114 del 1998;
b) in qualunque regione italiana, al sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del
D.Lgs. n. 114 del 1998,
2. È fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla
lett. b) del comma 1, rilasciate da un Paese appartenente all'Unione Europea.
3. Il Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede legate rilascia
l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante di cui
alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
4. L'attività di vendita itinerante, fatte salve le deroghe stabilite dai comuni, può
essere effettuata:
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo
strettamente necessario a servire il consumatore;
b)con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e
non sia esposta su banchi.
5. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi
valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano
difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.
Art. 4
Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni.
1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare
entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza
o la sede legale in altro Comune.
2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di
affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto
in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114 del 1998. La domanda di
reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare,
fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione
dell'attività.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a
causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna
interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la
relativa richiesta di voltura è inviata:
a) al Sindaco del Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui
alla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998;
b) al Sindaco del Comune di residenza del subentrante, per le aziende dotate di
autorizzazioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998;
c) al Comune dell'Emilia - Romagna che ha effettuato il rilascio dell'autorizzazione
all'itinerantato per i residenti fuori regione.
Art. 5
Revoca dell'autorizzazione e sanzioni.
1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998 deve
prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni
richiesta degli organi di vigilanza. 2.
L'autorizzazione è revocata nel caso mi cui l'operatore:
a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114 del
1998;
b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la
facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata
necessità dell'interessato;
c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a
quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo del le volte in cui
si tiene il mercato nel mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per
malattia, gravidanza e servizio militare.
3. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico
interesse, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione un nuovo
posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente
nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
4. Il Comune deve prevedere, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del
1998, che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la mancata presenza per
tre anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporti l'azzeramento delle presenze
effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
Art. 6
Mercati e fiere.
1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle
lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 114 del 1998 si definiscono:
a) ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni
non superano il due per cento degli stessi;
b) a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso
dal regolamento comunale;
c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono occasionalmente nella stessa
area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato, ovvero
quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto si ripetano con le
stesse modalità
2. Nelle fiere straordinarie il Comune può richiedere agli operatori particolari
strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della
fiera.
3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi Paesi
dell'Unione Europea il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad
operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.
4. A sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, il Comune provvede,
sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7, alla istituzione o soppressione dei mercati e
delle fiere, alla determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla determinazione
del numero dei posteggi, allo spostamento di posteggio, alla determinazione dei giorni e
delle date di svolgimento dei mercati e delle fiere sentite le associazioni degli
operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative
a livello regionale.
5. Qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative concessioni dei
posteggi.
6. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune per dieci anni aree
private aventi destinazione urbanistica ad uso commerciale per l'istituzione di mercati o
fiere. In caso di accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i
consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei posteggi nella quota
definita in convenzione. Al cessare della disponibilità dell'arca decadono tutte le
concessioni di posteggio rilasciate.
7. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle
attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando
la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno
il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri
soggetti esterni.
8. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due per cento nei mercati
e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non
si applica ai mercati e alle fiere, a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse
riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.
9. Il Comune stabilisce i modi e, i tempi per la presentazione delle domande per la
partecipazione alle fiere dei non titolari di posteggio, sulla base delle disposizioni
dettate dalla Giunta regionale.
Art. 7
Aree pubbliche per l'esercizio del commercio.
1. I comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più
rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti,
secondo i seguenti criteri:
a) idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e
di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
b) localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di
fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza;
c) impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della
rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori
attività e per combattere la desertificazione commerciale;
d) favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche e montane, le frazioni
con meno di 3000 abitanti;
e) salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, anche attraverso la
definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;
f) salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in
altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che
intralciano il passeggio dei pedoni;
g) presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico;
h) superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attività, anche in relazione alla
localizzazione del posteggio.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali.
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni:
a) compilano e approvano, ove mancanti, le graduatorie delle presenze nei mercati e nelle
fiere;
b) approvano la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora regolarizzati;
c) approvano il regolamento dei mercati e delle fiere
d) possono determinare la tipologia merceologica del singoli posteggi, al sensi del comma
15 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
2. La Regione esercita Il potere sostitutivo per i comuni inadempienti ai sensi del comma
18 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998, secondo quanto previsto dall'art. 32 della
L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 come modificata dall'art. 36, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
emana le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
4. In attuazione del comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 114 del 1998, fino all'emanazione
delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti all'entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione dei posteggi
liberi, per gli orari di vendita e per l'imputazione delle presenze effettuate dagli
operatori. Per gli operatori delle fiere la normativa previgente relativa alla modalità
di partecipazione continua ad applicarsi per ulteriori 90 giorni a partire da detto
termine.
5. Agli operatori che hanno partecipato a tutte te edizioni di una fiera nei tre anni
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, il Comune sede di posteggio
rilascia, a richiesta dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale di cui
all'art. 2 per il posteggio utilizzato.
6. Ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge si applica la normativa previgente.
Art. 9
Abrogazioni di leggi.
1 Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 15 luglio 1994, n. 28;
b) L.R. 24 aprile 1995, n. 48;
c) L.R. 24 giugno 1996, n. 19.
Art. 10
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della
Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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