Testo risultante dalla pronuncia della Commissione sugli
emendamenti
approvato in via definitiva nella seduta del 14 novembre 1997
Progetto di legge costituzionale
Art. 1. La parte seconda della Costituzione è
sostituita dalla seguente:
Parte Seconda
Ordinamento federale della Repubblica
Titolo I
Comune, Provincia, Regione, Stato
Art. 55. La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con
propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la Capitale della Repubblica.
Art. 56. Nel rispetto delle attività che possono
essere adeguatamente svolte dallautonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso
le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e
Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle
funzioni compete rispettivamente ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato,
secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie
funzionali.
È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni
regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato
o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione,
dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza
duplicazione di funzioni e con lindividuazione delle rispettive responsabilità.
Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite
aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore
al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone
montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative,
alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non
sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.
Art. 57. Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata;
Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia;
Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria;
Valle dAosta; Veneto.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige e la Valle dAosta godono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme
e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.
Art. 58. Spetta allo Stato la potestà legislativa
in riferimento a:
a) politica estera e rapporti internazionali;
b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello
straniero;
c) elezioni del Parlamento europeo;
d) difesa e Forze armate;
e) disciplina della concorrenza;
f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e
relative leggi elettorali;
h) referendum statale;
i) bilancio ed ordinamento tributari e contabili propri;
l) princìpi dellattività amministrativa statale;
m) pesi, misure e determinazione del tempo;
n) coordinamento informativo, statistico ed informatico dei
dati dellamministrazione statale, regionale e locale;
o) ordine pubblico e sicurezza;
p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e
relative giurisdizioni;
q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni e Province;
r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti
i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;
s) grandi reti di trasporto;
t) poste e telecomunicazioni;
u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali
dellenergia;
v) tutela dei beni culturali ed ambientali.
Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina
generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e
tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze
alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dellambiente e
dellecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la
tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre
disposizioni della Costituzione.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel
proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e
organizzazione di attività culturali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
limitare lesercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle
Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per
lincolumità e la sicurezza pubblica.
Art. 59. Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che
una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria
competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dellatto avente valore di legge.
Art. 60. Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne
definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo Statuto è approvato e modificato con legge
dallAssemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti lAssemblea regionale. Lo Statuto non è
promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti
contrari prevalgono sui voti favorevoli.
Lo Statuto disciplina:
a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento
ai rapporti fra lAssemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della
Regione;
b) i casi di scioglimento anticipato dellAssemblea
regionale;
c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della
Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle
Province;
d) liniziativa popolare di leggi e di atti normativi
e la richiesta di referendum;
e) i princìpi generali dellautonomia finanziaria e
tributaria della Regione;
f) i princìpi generali della contabilità e del bilancio
regionale.
La durata della legislatura regionale è fissata in cinque
anni.
Nel rispetto dei princìpi di democraticità,
rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge
elettorale a maggioranza assoluta dei componenti lAssemblea regionale. La legge
elettorale può essere sottoposta a referendum popolare nei casi e con le modalità
previste dal terzo comma.
La legge regionale promuove lequilibrio della
rappresentanza elettiva tra i sessi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una
Assemblea regionale.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio o a causa delle
loro funzioni.
Art. 61. La legge regionale disciplina le forme e i
modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni.
La legge regionale disciplina le forme e i modi degli
accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali
interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime
il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli
accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.
Art. 62. I Comuni, le Province e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla
Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere.
I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà
del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le
risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale
indicate nel comma quarto. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli
di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma.
La partecipazione dei Comuni, delle Province e delle
Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i
proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dellautosufficienza finanziaria
per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese
per le funzioni ordinarie che Comuni, Province e Regioni devono svolgere. La quota di
partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le
Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di
Comuni, Province e Regioni allattività di accertamento dei tributi erariali al cui
gettito essi partecipano.
Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da
ripartire tra Stato, Comuni, Province e Regioni le risorse destinate:
a) al servizio del debito pubblico;
b) a far fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse
alla sicurezza del Paese;
c) a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e
sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge
approvata dalle due Camere;
d) a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto
comma.
Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono
erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità
fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano
superiori i costi necessari allerogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e
la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire ai Comuni, alle Province e
alle Regioni beneficiari, di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza
ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed
economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo
parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.
I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio
sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle
due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per
lesercizio delle funzioni ad essi attribuite.
Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere
allindebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro
patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia
dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.
Art. 63. Con legge costituzionale, sentite le
rispettive Assemblee regionali e con lapprovazione della maggioranza della
popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, si può
disporre la fusione di Regioni esistenti.
Con legge costituzionale, sentita lAssemblea
regionale, e con lapprovazione della maggioranza della popolazione della Regione
interessata espressa mediante referendum, si può modificare la denominazione delle
Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non
inferiore ad un milione di abitanti.
Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive
Assemblee regionali e con lapprovazione della maggioranza delle popolazioni dei
Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne
facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad unaltra.
Con legge regionale, con lapprovazione della
maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum, si possono
istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di
popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge
regionale, con lapprovazione della maggioranza delle rispettive popolazioni
interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la
denominazione.
Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle
Province interessate, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione
e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due
Camere.
Titolo II
Il Presidente della Repubblica
Art. 64. Il Presidente della Repubblica è eletto a
suffragio universale e diretto.
Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la
maggiore età.
Art. 65. Il Presidente della Repubblica è il Capo
dello Stato.
Rappresenta lunità della Nazione e ne garantisce
lindipendenza e lintegrità.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi
derivanti dallappartenenza dellItalia a organizzazioni internazionali e
sovranazionali.
Art. 66. Il Presidente della Repubblica:
a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e
la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze
armate;
b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati
delle elezioni della Camera dei deputati;
c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i
ministri;
d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla
Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;
e) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo;
f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione,
chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;
g) emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti
del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o
il regolamento deve essere emanato;
h) indìce le elezioni delle Camere e ne fissa la prima
riunione;
i) indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione;
l) può inviare messaggi alle Camere;
m) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in
seduta comune;
n) può concedere grazia e commutare le pene;
o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla
legge, che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo;
p) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, lautorizzazione delle
Camere.
Art. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto
per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.
Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto
quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. Lufficio è
incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.
Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente
la scadenza del mandato, indìce lelezione, che deve aver luogo in una data compresa
tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare
delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti
italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci,
che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale,
nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al
fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la
maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due
candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei
candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per leventuale
rinvio della data dellelezione. Se levento si verifica nel periodo compreso
tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova
elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno
successivo alla dichiarazione di riapertura.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni
lultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo
giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di
applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.
Art. 68. La legge approvata dalle due Camere prevede
disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della
Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di
ineleggibilità e di incompatibilità.
Lassegno e la dotazione del Presidente della
Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.
Art. 69. Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci
giorni lelezione del nuovo Presidente della Repubblica. Lelezione deve avere
luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al
verificarsi dellevento o della dichiarazione di impedimento.
Limpedimento permanente del Presidente della
Repubblica è dichiarato allunanimità da un collegio composto dal Presidente del
Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della
Corte costituzionale.
Art. 70. Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indìre le
elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del
Governo ai sensi dellarticolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta
nellultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine
ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le
elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dallelezione del
Presidente della Repubblica.
Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato
durante lanno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano
avvenute successivamente allelezione del Presidente della Repubblica.
Se il termine della legislatura scade nel penultimo
semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei
deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi lelezione
del Presidente della Repubblica.
Art. 71. Gli atti del Presidente della Repubblica
adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente,
che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo
ministro, lindizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei
deputati, lindizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio
delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle
leggi, linvio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente
della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta
del Governo.
Art. 72. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nellesercizio delle sue funzioni, tranne che per
alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Con legge costituzionale sono
regolate le procedure del giudizio avanti la Corte costituzionale e le sanzioni penali e
costituzionali.
Per atti diversi da quelli compiuti nellesercizio
delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde penalmente, secondo la
procedura stabilita con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Senato
della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni
di cui allarticolo 94.
Titolo III
Il Governo
Sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri
Art. 73. Il Governo della Repubblica è composto del
Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Governo dirige la politica nazionale. Dispone
dellamministrazione e delle Forze armate, nellambito delle norme della
Costituzione e della legge.
Il Primo ministro dirige lazione del Governo e ne è
responsabile. Mantiene lunità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo
e coordinando lattività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge
deliberati dal Consiglio dei ministri.
I ministri dirigono i ministeri e le altre unità
amministrative alle quali siano preposti, nellambito delle direttive del Primo
ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.
Lordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con
regolamenti, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge.
I Ministeri possono essere istituiti per le materie
riservate alla competenza dello Stato.
La legge approvata dalle due Camere determina la
incompatibilità tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta
le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del
Governo e gli interessi pubblici.
Art. 74. Il Primo ministro e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo
Ministro espone alle Camere il suo programma.
La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore
quando la mozione è presentata in occasione dellesposizione programmatica di cui al
precedente comma.
Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli
ministri.
Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al
Presidente della Repubblica nei seguenti casi:
a) elezione della Camera dei deputati;
b) mancata approvazione, da parte della Camera dei
deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei
deputati;
c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo
comma.
Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del
Governo allatto dellassunzione delle funzioni da parte del Presidente della
Repubblica.
Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte
del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 75. Il Primo ministro e i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nellesercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge
approvata dalle due Camere.
Sezione II
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
i Comuni, le Province e le Regioni
Art. 76. La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da Ministri, sindaci e presidenti
di Regioni e Province. Promuove intese ai fini dellesercizio delle rispettive
funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.
La Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un
Ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti dei
Comuni, delle Province e delle Regioni. È convocata dal Primo ministro, anche su
richiesta del vicepresidente.
Titolo IV
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
Art. 77. Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.
La legge promuove lequilibrio della rappresentanza
elettiva tra i sessi.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 78. Il numero dei deputati non può essere
inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
Art. 79. Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in
proporzione alla popolazione, quale risulta dallultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti
quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle dAosta uno.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica.
Art. 80. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se
non nei casi previsti dalla Costituzione.
Art. 81. Lelezione di ciascuna Camera ha luogo
entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente
e lUfficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e lUfficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 82. Ciascuna Camera è convocata dal proprio
Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un
quinto dei suoi componenti.
Art. 83. Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il
Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro
componenti, di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in
seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle
Camere prescrivano una maggioranza speciale.
I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i
diritti delle opposizioni in ogni fase dellattività parlamentare; disciplina la
designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di
controllo o di garanzia. Prevede liscrizione allordine del giorno di proposte
e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.
Art. 84. La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con lufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere
ovvero ad una Camera e ad unAssemblea regionale, salvo quanto previsto
dallarticolo 89.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro
termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso
del termine linteressato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro
quindici giorni.
Art. 85. Ogni componente del Parlamento rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 86. I componenti del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio o
a causa delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nellatto di commettere un delitto per il quale è previsto
larresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in
giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parte componenti
delle Camere e per sottoporre i medesimi a forme di intercettazione, registrazione o
sequestro di corrispondenza.
Art. 87. I componenti del Parlamento ricevono
unindennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.
Art. 88. Spetta al Senato della Repubblica
lelezione di cinque giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina
parlamentare dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché
ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.
Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il
Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni
competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.
Art. 89. Il Senato della Repubblica in sessione
speciale è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna
Regione in numero pari a quello dei relativi senatori. La legge stabilisce i criteri per
lelezione dei consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli
enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei
Consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi per
lelezione dei Consigli stessi.
La sessione speciale è convocata per lesame dei
disegni di legge relativi a:
a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni e Province;
b) coordinamento informativo, statistico e informatico dei
dati dellamministrazione statale, regionale e locale;
c) tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle
materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;
d) autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e
conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.
I disegni di legge di cui al precedente comma sono
esaminati dalle due Camere. La Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni
di legge di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.
I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio o a
causa delle loro funzioni.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 90. La funzione legislativa dello Stato è
esercitata dalle Camere.
Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:
a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e
di vigilanza;
c) elezioni nazionali ed europee;
d) diritti fondamentali civili e politici e libertà
inviolabili della persona;
e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari
e ordinamento delle giurisdizioni;
g) concessione di amnistia e di indulto;
h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni e Province.
Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa
nelle materie di cui al presente articolo.
Art. 91. Liniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.
Il popolo esercita liniziativa delle leggi mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art. 92. La legge regola le procedure con cui il
Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei diversi settori.
I regolamenti delle Camere prevedono
limprocedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già
codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi
testi.
Art. 93.. I disegni di legge sono esaminati dalla
Camera dei deputati, e, se approvati, sono trasmessi al Senato della Repubblica.
Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti,
presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i
trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei
deputati decide in via definitiva.
Art. 94. Quando i disegni di legge devono essere
approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica quelli di
iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.
Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge
li approva in un testo diverso da quello approvato dallaltra Camera, le disposizioni
modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di
componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.
Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto
alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.
Art. 95. Ogni disegno di legge presentato o
trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
Commissione, composta in modo da ri-specchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla
Camera stessa, che lapprova articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata lurgenza. Possono altresì
stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto
alla Camera per lapprovazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto
nonché per lapprovazione finale con sole dichiarazioni di voto.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e
consuntivi.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia
iscritto con priorità allordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro
una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere
che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal
Governo articolo per articolo e con votazione finale.
Art. 96. Le leggi sono promulgate dal Presidente
della Repubblica entro un mese dallapprovazione ovvero entro il termine più breve
da esse stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 97. È indetto referendum popolare per
deliberare labrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di
bilancio, di amnistia e di indulto.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto
disposizioni normative omogenee.
La Corte costituzionale valuta lammissibilità del
referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute
esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.
È altresì indetto referendum popolare per deliberare
lapprovazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata
da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non
abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.
La Corte costituzionale valuta lammissibilità del
referendum decorso il termine di cui al comma precedente.
Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini
elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità
di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire
unespressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di
referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.
Art. 98. Lesercizio della funzione legislativa
può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di
princìpi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e con previsione dei
relativi oneri finanziari.
Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge
il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione
dei principi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad
abrogare e modificare norme di legge.
Con regolamento si provvede altresì allesecuzione e
allattuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i
procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.
Art. 99. In casi straordinari di necessità ed
urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con
forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di
immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme
finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate
dalle due Camere.
Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di
decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime
dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe
legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Il giorno stesso della sua emanazione il decreto è
presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è
appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dallinizio se entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei
deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione
finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri
finanziari.
La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 100. Il Parlamento in seduta comune delibera lo
stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di
prorogare la durata delle Camere.
La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo,
limpiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite
dalla Costituzione.
Art. 101. Lamnistia e lindulto sono
concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
La legge che concede lamnistia o lindulto
stabilisce il termine per la loro applicazione.
Lamnistia e lindulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 102. È autorizzata con legge la ratifica dei
trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie
riservate alla legge.
Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei
deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.
Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere,
entro trenta giorni, che le Camere deliberino sullautorizzazione alla ratifica.
Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati
in corso, salvo che linteresse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.
Art. 103. Le Camere esaminano ogni anno i bilanci
dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.
Lesercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio
stabilisce lequilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il
complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso allindebitamento è ammesso
solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze
finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di legge
che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto
dellequilibrio di bilancio.
Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono
essere modificate da leggi di spesa o di entrata.
Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i
mezzi per farvi fronte per lintero periodo di applicazione nellosservanza dei
limiti stabiliti per il ricorso allindebitamento con la legge di approvazione del
bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che
comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 104. Sono presentati alla Camera dei deputati i
disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità
pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.
I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono
esaminati dal Senato della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle
Province e delle Regioni.
Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica
delibera in via definitiva la Camera dei deputati.
Art. 105. Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi
componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento.
Per lo svolgimento dellinchiesta ciascuna Camera
nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi.
Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica
procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dellautorità giudiziaria.
Titolo V
Pubbliche amministrazioni,
autorità di garanzia e organi ausiliari
Sezione I
Le pubbliche amministrazioni
Art. 106. Le pubbliche amministrazioni operano
nellinteresse dei cittadini, secondo principi di imparzialità, ragionevolezza e
trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli
indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
Le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla
legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme del diritto privato.
Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del
diritto civile.
Lorganizzazione delle pubbliche amministrazioni è
disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione individuati dalla legge
istitutiva, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
Lorganizzazione dellamministrazione statale è disciplinata con regolamenti
del Governo.
I procedimenti amministrativi sono disciplinati con
regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata da entrambe le
Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con
decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto allinformazione e
allaccesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini;
lindividuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di
inerzia.
Art. 107. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra
donne e uomini.
I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui
sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche
amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dellattività
amministrativa.
Agli impieghi si accede mediante concorsi o altre procedure
selettive, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano,
salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto
di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela
giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base al merito e alla
produttività individuali.
Art. 108. Con legge approvata dalle due Camere si
possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di
polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari allestero.
I pubblici impiegati che sono membri del Parlamento o delle
Assemblee regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Sezione II
Autorità di garanzia e organi ausiliari
Art. 109. Per lesercizio di funzioni di
garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione la
legge può istituire apposite Autorità.
Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre
quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge
ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di
indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati
dellattività svolta.
Art. 110. La Banca dItalia svolge le sue
funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in condizioni di
autonomia e indipendenza.
Art. 111. La legge può istituire lufficio del
Difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione.
Art. 112. Il Consiglio nazionale delleconomia
e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Art. 113. Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa del Governo.
La Corte dei conti è organo di controllo
dellefficienza e delleconomicità dellazione amministrativa. Partecipa,
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle
Camere e alle Assemblee regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla
gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.
La legge assicura lindipendenza dei due istituti e
dei loro componenti di fronte al Governo.
LAvvocatura dello Stato rappresenta, patrocina ed
assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite
dalla legge.
Titolo VI
Partecipazione dellItalia allUnione europea
Art. 114. LItalia partecipa, in condizioni di
parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dellordinamento e
dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove
e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà.
Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta
a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda
un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Art. 115. Le Camere concorrono a definire gli
indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei
procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.
Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle
designazioni agli organi delle istituzioni dellUnione europea.
Art. 116. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla
loro attuazione ed esecuzione.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.
Titolo VII
La giustizia
Sezione I
Gli organi
Art. 117. La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da
ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme
sullordinamento giudiziario. Tali norme assicurano altresì il coordinamento interno
dellufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, ove necessario, delle
attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.
Art. 118. La funzione giurisdizionale è unitaria ed
è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei
rispettivi ordinamenti giudiziari.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali.
Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi
possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo allamministrazione della giustizia.
Art. 119. La giurisdizione amministrativa è
esercitata dai giudici dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte
di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge
riguardanti lesercizio di pubblici poteri.
Il giudice amministrativo giudica altresì della
responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. La legge determina i titolari
dellazione di responsabilità.
I tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra
ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei
diritti inviolabili della persona.
Art. 120. I giudici ordinari e amministrativi e i
magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si
compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico
ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla
legge.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti
rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti
alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione
elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto
di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e
presentare proposte e richieste.
Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di
giustizia amministrativa.
Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i
magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato
della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti
designati dal Senato della Repubblica.
Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni
del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.
I membri elettivi dei Consigli superiori della magistratura
ordinaria e amministrativa durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche.
Art. 121. Il Consiglio superiore della magistratura
ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa
esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le
assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi rispettivamente per i giudici
ordinari e i magistrati del pubblico ministero e per i magistrati amministrativi. I
Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima
della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della
giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico.
Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della
magistratura ordinaria e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le
funzioni amministrative riguardanti laggiornamento professionale, i trasferimenti,
le promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei
magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi.
Art. 122. Spettano alla Corte di giustizia della
magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed
amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di
tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai
Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Contro i provvedimenti
disciplinari è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.
La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri
componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a
sezioni riunite elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai
magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica.
Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due
tra quelli eletti dai giudici ed uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica.
La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra
quelli designati dal Senato della Repubblica.
I componenti della Corte non partecipano alle attività dei
rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.
La legge disciplina lattività della Corte e può
prevederne larticolazione in sezioni.
Art. 123. Lazione disciplinare è obbligatoria
ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Senato della Repubblica a
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti tra coloro che hanno i requisiti per la
nomina a giudice della Corte costituzionale. Lufficio di Procuratore generale è
incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura
lindipendenza da ogni potere.
Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non
è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può
ricoprire alcuna carica pubblica.
La legge disciplina lorganizzazione dellufficio
del Procuratore generale anche ai fini dellattività ispettiva propedeutica
allazione disciplinare.
Lazione disciplinare è esercitata dufficio
ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di
cassazione o dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.
Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere
sullesercizio dellazione disciplinare.
Art. 124. Le nomine dei magistrati ordinari e
amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.
Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente
funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio
superiore della magistratura ordinaria li assegna allesercizio di funzioni
giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità.
Il passaggio tra lesercizio delle funzioni giudicanti
e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato,
secondo modalità stabilite dalla legge.
In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del
pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.
Le norme sullordinamento giudiziario possono
ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni attribuite a
magistrati di primo grado ovvero per giudizi di sola equità.
Su designazione dei Consigli superiori della magistratura
ordinaria ed amministrativa possono essere chiamati allufficio di consigliere di
cassazione e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di
esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Le norme sullordinamento giudiziario disciplinano le
modalità con cui componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono essere
designati dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa allufficio di
consiglieri della Corte di giustizia amministrativa.
Le norme sullordinamento giudiziario possono
ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli
altri gradi della giurisdizione.
Art. 125. I giudici ordinari e amministrativi e i
magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio
superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del
contraddittorio stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.
La legge disciplina i periodi di permanenza
nellufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del
pubblico ministero.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Nellesercizio delle rispettive funzioni, i giudici
ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai princìpi
di responsabilità, correttezza e riservatezza.
Lufficio di giudice ordinario e amministrativo e di
magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e
professione. Fermo il divieto per i giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati
del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere
distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i
casi in cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle dufficio.
I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del
pubblico ministero non possono partecipare alle competizioni elettorali nella Regione in
cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i
successivi cinque anni, a sedi comprese nelle Regioni nel cui territorio siano stati
candidati o eletti.
Art. 126. Le norme sugli ordinamenti giudiziari
ordinario ed amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.
La legge assicura lindipendenza degli estranei che
partecipano allamministrazione della giustizia.
Art. 127. Lautorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità.
Art. 128. Ferme le competenze dei Consigli superiori
della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede
allorganizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove
la comune formazione propedeutica allesercizio delle professioni giudiziarie e
forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici
giudiziari.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle
Camere sullo stato della giustizia, sullesercizio dellazione penale e
sulluso dei mezzi di indagine.
Sezione II
Norme nella giurisdizione
Art. 129. Le norme penali tutelano beni di rilevanza
costituzionale.
Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come
reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.
Le norme penali non possono essere interpretate in modo
analogico o estensivo.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il
codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente lintera
materia cui si riferiscono.
Art. 130. La giurisdizione si attua mediante giusti
processi regolati dalla legge, ispirati ai principi delloralità, della
concentrazione e dellimmediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra
le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel procedimento penale la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei
motivi dellaccusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare
dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà
di ottenere la convocazione e linterrogatorio di persone a discarico nelle stesse
condizioni di quelle di accusa e lacquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata.
La legge assicura che la custodia cautelare in carcere
venga eseguita in appositi istituti.
Le legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al
fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
Art. 131. Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati.
Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei
casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari.
Art. 132. Il pubblico ministero ha lobbligo di
esercitare lazione penale ed a tal fine avvia le indagini quando ha notizia di un
reato.
Art. 133. Nei confronti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le
modalità stabilite dalla legge.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di
reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo VIII
Garanzie costituzionali
Sezione I
La Corte costituzionale
Art. 134. La Corte costituzionale giudica:
a) sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
b) sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale dei regolamenti che disciplinano lorganizzazione
dellamministrazione statale;
c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e
su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
d) sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Comuni
e Province, nei casi e con le modalità stabiliti con legge costituzionale;
e) sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione;
f) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della
Repubblica e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;
g) sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle
due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione;
h) sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi
e di atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa
popolare;
i) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici
poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e
termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.
Art. 135. La Corte costituzionale è composta da
venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque
giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque
giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un
collegio formato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni che
integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dallesercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può
ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o
presso Autorità di garanzia e di vigilanza.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dallufficio di giudice. Non
sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in
caso di rielezione.
Lufficio di giudice della Corte è incompatibile con
qualunque carica pubblica elettiva, con lesercizio di qualsiasi professione e con
ogni altra carica ed ufficio.
Per lesercizio delle proprie attribuzioni la Corte
può organizzarsi in sezioni.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilità a senatore, che il Senato
della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136. Le decisioni della Corte costituzionale
sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.
Quando la Corte dichiara lillegittimità
costituzionale di una norma di legge, di un atto avente forza di legge o di un
regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non
superiore ad un anno.
La sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle
Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
Art. 137. La legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte
costituzionale.
La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni,
limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle
leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di
un quinto dei componenti di una Camera.
Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali
Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta
a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.