N.2-3 1998 ANNO XIX - marzo/giugno


2. Progetto di Legge della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna

Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego

Titolo I
Principi generali
Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", al fine di realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro, delle politiche formative e dell’istruzione nonché degli strumenti di gestione del mercato del lavoro e, nel rispetto dei principi della concorrenza e del mercato, dei servizi per l’impiego promuove e coordina iniziative con l’obiettivo di:

a) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini e lo sviluppo del sistema imprenditoriale;

b) ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale di fatto limitativi dell’uguaglianza dei cittadini nell’inserimento nel mondo del lavoro;

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato, ricercando la razionalizzazione delle forme e degli strumenti di intervento, nonché la semplificazione normativa ed amministrativa, ed assicurando la concertazione con le parti sociali, attraverso la realizzazione in particolare di:

a) iniziative volte a incrementare l’occupazione, anche attraverso l’individuazione di forme, modalità e bacini di lavoro nuovi;

b) un sistema integrato di servizi per il lavoro che sostenga i cittadini nei processi di orientamento e di ricerca di lavoro, favorisca la fluidità dei mercati del lavoro anche mediante la qualificazione della domanda e dell’offerta;

c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.

Art. 2
Azioni e strumenti

1. La Regione, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale e in attuazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 469/97, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 promuove:

a) interventi volti a favorire l’inserimento nel lavoro e l’occupazione in particolare di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

b) interventi diretti a realizzare un sistema integrato di orientamento ed a favorire transizioni consapevoli nel lavoro;

c) progetti e strumenti per la preselezione al fine di favorire l’incontro domanda e offerta di lavoro;

d) tirocini e borse lavoro per favorire l’inserimento nel lavoro;

e) progetti per l’attuazione di lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

f) il sistema informativo lavoro, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs n.469/1997;

g) analisi, studi ed il monitoraggio dei servizi regionali per il lavoro;

h) ogni altro intervento utile per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.

2. Alla Regione spettano l’indirizzo, la programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività di cui al comma 1. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con la Unione Europea.

3. Quale strumento di supporto tecnico per l’esercizio delle funzioni e compiti di cui agli artt. 1 e 2 e conferiti dal d.lgs. n. 469/97 è istituita l’Agenzia regionale per il lavoro denominata Emilia-Romagna Lavoro.

Titolo II
Interventi della Regione ed attribuzioni delle funzioni
Art. 3
Indirizzi e piano di attività delle politiche per il lavoro

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in particolare, le modalità di integrazione fra le medesime e tra queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonché i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell’art. 4 della l.r. 24 luglio 1979, n. 19.

2. La proposta della Giunta regionale è formulata acquisito i pareri obbligatori della Commissione regionale tripartita e del Comitato di coordinamento interistituzionale.

3. La Giunta regionale, nell’ambito dei compiti conferiti dal d.lgs. n. 469/97, approva il piano annuale delle attività delle politiche per il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare, le risorse finanziarie, i tempi di realizzazione e le modalità di monitoraggio e verifica, nonché le direttive relative all’erogazione e gestione dei servizi connessi alle funzioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 469/97.

Art.4
Attribuzione di funzioni e compiti alle Province

1. Sono attribuite alle Province le funzioni di programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro. In particolare sono attribuite:

a) le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 469/97;

b) la gestione e l’erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 469/97;

c) le funzioni di competenza della Commissione regionale per l’impiego fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 6.

2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell’art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e della formazione e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono luogo dei programmi poliennali di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 18 della l.r. n. 19 del 1979.?

3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei programmi provinciali con gli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell’art. 3.

Art. 5.
Vigilanza e potere sostitutivo

1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle Province.

2. In caso di persistente inattività delle Province in relazione alle funzioni di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di coordinamento interistituzionale, invita l’ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l’amministrazione della Regione.

 

Titolo III
Organismi di indirizzo e modalità di concertazione
Art. 6.
Commissione regionale tripartita

1. È istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale.

2. Sugli atti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 3, nonché sul piano di attività dell’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro di cui all’art. 12, viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La Commissione esprime in particolare parere obbligatorio in merito ai criteri per l’erogazione, la definizione degli standard qualitativi, il monitoraggio e la valutazione dei servizi per il lavoro. La Commissione può formulare proposte sulle modalità di collaborazione fra soggetti pubblici e privati, sull’integrazione fra politiche del lavoro e della formazione e dell’integrazione con l’istruzione. Tali pareri sono corredati del parere di conformità ai principi della legislazione di parità espresso dal consigliere di cui alla legge del 10 aprile 1991, n. 125.

3. Compete alla Commissione formulare proposte per la definizione da parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione territoriale dei Centri per l’impiego, sulla base di quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 469/1997.

4. In deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell’art. 4, la Commissione esercita le funzioni di rilievo regionale già di competenza della Commissione regionale per l’impiego. La deroga non opera per le funzioni di carattere amministrativo individuate in apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale costituisce condizione di efficacia dell’elenco.

5. La Commissione è composta da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, che la presiede;

b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) il consigliere di parità di cui alla legge del 10 aprile 1991, n. 125.

6. Per l’esercizio dei propri compiti e funzioni la Commissione istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 8, apposite sottocommissioni garantendo la pariteticità delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

7. Negli atti di designazione dei componenti della Commissione di cui al comma 5 viene altresì designato un numero di componenti supplenti pari a quello degli effettivi.

8. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, costituisce la Commissione nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni pervenute. La Commissione dura in carica tre anni.

9. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa.

Art. 7.
Comitato di coordinamento interistituzionale

1. Al fine di realizzare l’integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e dell’istruzione a scala regionale e locale è istituito un Comitato di coordinamento interistituzionale composto da:

a) l’Assessore regionale competente, che lo presiede;

b) i Presidenti delle amministrazioni provinciali ovvero un Assessore o un Consigliere da questi delegato;

c) tre componenti designati dalla Confederazione delle autonomie locali dell’Emilia-Romagna di cui alla l.r. 14 aprile 1995, n. 41 in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità montane, garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;

2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale è nominato dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, e dura in carica tre anni.

3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche del lavoro e della formazione, nonché sui conseguenti atti applicativi.

4. Il Comitato può formulare proposte relativamente allo sviluppo dell’integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative e su progetti specifici rivolti all’incremento dell’occupazione. Esercita altresì funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e degli altri enti cui sono attribuite le funzioni oggetto della presente Legge. A tale fine il Comitato predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione, da presentare alla Conferenza di cui all’art. 8.

5. Il funzionamento del Comitato è definito con apposito regolamento approvato dal Comitato stesso.

Art. 8.
Conferenza regionale per le politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione

1. Al fine di realizzare l’integrazione fra le politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione la Regione indice, almeno una volta all’anno, una Conferenza regionale presieduta dall’Assessore regionale competente in materia a cui partecipano, in particolare:

a) i componenti della Commissione regionale tripartita;

b) i componenti del Comitato di coordinamento interistituzionale;

c) il Sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;

d) i Provveditori agli studi o loro delegati;

e) le associazioni delle Scuole non statali più rappresentative a livello regionale;

f) le Università degli Studi della Regione;

g) gli enti di formazione della Regione;

h) le associazioni dei genitori della Regione;

i) le associazioni degli studenti della Regione;

j) il Presidente della Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione;

2. La Conferenza esprime orientamenti e proposte in merito alle politiche regionali del lavoro, della formazione e dell’istruzione.

Titolo IV
Servizi al lavoro
Art. 9
Centri per l’impiego

1. Sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione di cui all’art.3 le Province istituiscono proprie strutture denominate Centri per l’impiego. L’istituzione dei Centri per l’impiego i cui bacini siano interprovinciali avviene sulla base di convenzioni fra le Province territorialmente competenti e d’intesa con la Regione.

2. Attraverso tali strutture le Province erogano:

a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 469/97 in materia di collocamento;

b) servizi di informazione, di orientamento e di consulenza individuale anche per l’autoimpiego e lo sviluppo di nuovi lavori;

c) i servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d.lgs .n. 469/1997;

d) servizi rivolti alla qualificazione della domanda e dell’offerta di lavoro, alla promozione di attività formative per l’inserimento lavorativo e di agevolazioni ed incentivi all’assunzione.

3. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri per l’impiego per le attività di preselezione dei candidati nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso all’impiego. Tale preselezione si svolge con le medesime modalità utilizzate per la preselezione a favore delle imprese private.

4. La Giunta regionale definisce gli standard qualitativi dei servizi sulla base degli atti di programmazione di cui all’art. 3.

5. Il monitoraggio dei servizi di cui al comma 2 è effettuato dall’Agenzia regionale per il lavoro sulla base della lettera d) del comma 1, dell’art. 4 del d.lgs. n. 469/1997.

Art. 10.
Criteri e modalità di gestione dei servizi

1. Le Province informano l’esercizio delle funzioni dei Centri per l’impiego ai seguenti criteri direttivi:

a) favorire l’inserimento nel lavoro e l’occupazione in particolare dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

b) favorire l’acquisizione di personale da parte delle imprese e la qualificazione delle risorse umane;

c) assicurare l’efficienza e l’efficacia della gestione;

2. Fatte salve le funzioni di collocamento e di mediazione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 469/97, convenzioni eventualmente stipulate dalle Province con qualificate strutture pubbliche o private, nel rispetto della concorrenza e del mercato, per le funzioni ed i servizi di cui al comma 2 dell’art. 9, sono finalizzate a migliorare la qualità e ampliare l’offerta dei servizi agli utenti e in ragione di specifici bisogni locali. Tali convenzioni sono stipulate, di norma previo espletamento di procedure concorsuali, sulla base degli standard di cui al comma 4 dell’art. 9 e sono finalizzate a:

a) svolgere le funzioni ed erogare i servizi integrati per il lavoro di cui al comma 2 dell’art. 9;

b) realizzare interventi diretti a favorire l’inserimento professionale, in particolare dei soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro.

3. I servizi forniti sulla base delle convenzioni di cui al comma 2 si configurano come servizi di interesse pubblico e sono rivolti a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione.

4. Le Province istituiscono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una Commissione di concertazione presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato, costituita garantendo la pariteticità delle posizioni delle parti sociali più rappresentative e la presenza del consigliere di parità.

5. La Commissione esercita funzioni di concertazione relativamente:

a) alle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di competenza provinciale;

b) all’attività dei servizi attribuiti ai sensi della presente legge;

c) alle funzioni di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 469/97;

d) alle funzioni già di competenza della Commissione Regionale per l’Impiego, attribuite alle Province, ai sensi della lettera c), del comma 1 dell’art. 4.

6. Al fine di garantire il rispetto delle specificità e delle normative relative al mercato del lavoro agricolo le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola possono essere esercitate dalle Province previa acquisizione del parere di apposita sottocommissione da istituirsi nell’ambito della Commissione di concertazione di cui al comma 5.

7. Le competenze già della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio sono attribuite dalle Province ed esercitate sulla base del comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 469/97.

8. Le Province, nel rispetto degli atti di indirizzo programmatici regionali di cui all’art. 3, e nel rispetto degli standard di cui al comma 4 dell’art. 9, possono stipulare convenzioni con gli enti locali per l’esercizio delle attività dei servizi per il lavoro nonché, per lo svolgimento di servizi di informazione e dei compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 469/97.

9. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. n. 469/97 e agli ulteriori compiti e funzioni attribuiti alle Province dalla presente legge, le Province possono promuovere apposite Conferenze dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i Comuni e le Comunità montane inserite nel bacino territoriale di riferimento di ciascun centro per l’impiego.

Titolo V
L’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro
Art. 11.
Istituzione dell’Agenzia

1. È istituita l’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro quale struttura regionale dotata di autonomia organizzativa per l’esercizio delle funzioni di cui alle lettere d) ed h) del comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 469/1997.

2. Le funzioni e le attività dell’Agenzia sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l’organico, nonché la struttura organizzativa dell’Agenzia.

3. Le funzioni di direttore dell’Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell’art. 24 della l.r. 19 novembre 1992, n. 41.

4. Il piano annuale delle attività dell’Agenzia, elaborato dal direttore, è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale tripartita. Il direttore svolge ogni attività diretta all’attuazione di detto piano. Il direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell’Agenzia e, al fine di consentirne l’opportuna verifica, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione annuale.

5. Per l’esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l’Agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed Università per l’espletamento di particolari servizi.

6. Il direttore dell’Agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui al comma 5 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dalla Giunta regionale con apposita direttiva.

Art. 12.
Compiti dell’Agenzia

1. L’Agenzia svolge funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 469/1997. In particolare esercita compiti di:

a) supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali del lavoro;

b) elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi, criteri per l’accreditamento e la certificazione dei servizi per il lavoro;

c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;

d) gestione del "Sistema informativo lavoro" di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 469/1997 e delle banche dati sui servizi per il lavoro, garantendo l’omogeneità degli standard informativi e il collegamento con il sistema informativo nazionale, nonché, anche mediante convenzione, con altri sistemi informativi e in particolare con quelli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

e) qualificazione dei servizi, in particolare attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico, anche finalizzati alla formazione degli operatori da parte delle strutture formative operanti sul mercato, nonché interventi di promozione delle attività e di documentazione.

2. L’Agenzia progetta altresì iniziative dirette alla semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del lavoro.

3. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro a supporto delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione, l’Agenzia svolge funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro, in primo luogo raccogliendo ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti dal Sistema informativo lavoro e garantendo la loro articolazione su base provinciale e subprovinciale. L’Agenzia, sulla base delle esigenze di programmazione regionale, svolge attività finalizzate a:

a) monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;

b) fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione dei dati e delle informazioni;

c) realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;

d) predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del mercato del lavoro.

4. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 3, l’Agenzia coordina le proprie attività e si raccorda con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni socio-economiche sul mercato del lavoro e di norma stipula accordi di collaborazione e convenzioni con Università degli Studi, Camere di Commercio e qualificati organismi di ricerca pubblici e privati.

5. La Giunta regionale può realizzare, avvalendosi dell’Agenzia, iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle finalità della presente legge. La Giunta regionale può, altresì, avvalersi dell’Agenzia per lo svolgimento di attività di parti di istruttoria nell’ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale e le attività cofinanziate dai fondi provenienti dalla Unione Europea.

6. L’Agenzia può esercitare, previa intesa con la Provincia, compiti di assistenza tecnica per l’esercizio delle funzioni di tale ente. La Provincia può avvalersi dell’Agenzia per la realizzazione di attività istruttorie e di verifica nell’ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale, mediante la stipulazione di apposita convenzione.

7. Ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 469/1997 l’Agenzia può svolgere attività a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

Titolo VI
Disposizioni finali
Art. 13.
Trasferimento del personale

1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell’art. 7 del d.lgs. n. 469/97 è trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite sulla base della presente legge.

2. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce d’intesa con le Province le quote di personale statale da assegnare alle medesime. Le Province, previa intesa sui criteri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definiscono le assegnazioni del personale da trasferire alle medesime da parte dello Stato. La Regione può assegnare all’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro personale ad essa trasferito dallo Stato.

3. Il personale di cui al presente articolo viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell’art. 7 del d.lgs. n. 469/97.

4. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 del d.lgs. n. 469/97, fino alla scadenza del relativo contratto, può essere assegnato all’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e può prestare la propria attività presso le Province sulla base degli accordi di cui al comma 2.

Art. 14.
Norma transitoria e prima applicazione

1. Entro due mesi dall’approvazione della presente legge la Regione provvede a costituire la Commissione regionale tripartita ed il Comitato interistituzionale di coordinamento.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’art. 6 ed il Comitato di cui all’art. 7, provvede a definire, entro due mesi dagli adempimenti di cui al comma 1, i criteri per l’individuazione dei bacini territoriali dei centri per l’impiego.

3. Entro due mesi dalla definizione dei criteri di cui al comma 2 e le Province, nel rispetto dei criteri medesimi, costituiscono i Centri per l’impiego di propria competenza.

4. Entro due mesi dall’approvazione della presente legge la Regione provvede alla nomina degli organi dell’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro.

5. Entro un anno dall’approvazione della presente legge la Regione provvede altresì all’adozione dei provvedimenti relativi ad ogni altro obbligo in essa previsto ed in particolare degli atti di cui all’art. 3.

6. L’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n. 469/97 decorre dalla data di costituzione dei centri per l’impiego successivamente al trasferimento dei beni e delle risorse previsto dall’art. 7 del decreto legislativo stesso.

Art. 15.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione fa fronte nel modo seguente:

a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro di cui al comma 8 dell’art. 7 del d.lgs. n. 469/1997;

b) mediante istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall’art. 11 della l.r. 6 luglio 1977 n. 31;

c) mediante l’utilizzo dei capitoli ordinari finalizzati al funzionamento delle attività previste dalla l.r. 19/79 e dalla l.r. 45/96.

Art. 16.
Abrogazione

1. È abrogata la Legge regionale del 15 Novembre 1983 n. 40 concernente "Norme sull’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro".

2. Sono abrogati il comma 2 dell’art. 4 e l’art. 17 della l.r. 19/79.