2. Progetto di Legge della Giunta regionale
dellEmilia-Romagna
Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi
per limpiego
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo del 23
dicembre 1997, n. 469 "Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti
locali in materia di mercato del lavoro, a norma dellarticolo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59", al fine di realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro,
delle politiche formative e dellistruzione nonché degli strumenti di gestione del
mercato del lavoro e, nel rispetto dei principi della concorrenza e del mercato, dei
servizi per limpiego promuove e coordina iniziative con lobiettivo di:
a) favorire i processi di crescita della professionalità
dei cittadini e lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
b) ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale di
fatto limitativi delluguaglianza dei cittadini nellinserimento nel mondo del
lavoro;
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti dalla
Regione, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato, ricercando la
razionalizzazione delle forme e degli strumenti di intervento, nonché la semplificazione
normativa ed amministrativa, ed assicurando la concertazione con le parti sociali,
attraverso la realizzazione in particolare di:
a) iniziative volte a incrementare loccupazione,
anche attraverso lindividuazione di forme, modalità e bacini di lavoro nuovi;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro che
sostenga i cittadini nei processi di orientamento e di ricerca di lavoro, favorisca la
fluidità dei mercati del lavoro anche mediante la qualificazione della domanda e
dellofferta;
c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del
lavoro.
Art. 2
Azioni e strumenti
1. La Regione, in conformità degli indirizzi della
programmazione regionale e in attuazione dellart. 2 del d.lgs. n. 469/97, per il
perseguimento delle finalità di cui allart. 1 promuove:
a) interventi volti a favorire linserimento nel
lavoro e loccupazione in particolare di soggetti in condizione di svantaggio
personale e sociale;
b) interventi diretti a realizzare un sistema integrato di
orientamento ed a favorire transizioni consapevoli nel lavoro;
c) progetti e strumenti per la preselezione al fine di
favorire lincontro domanda e offerta di lavoro;
d) tirocini e borse lavoro per favorire linserimento
nel lavoro;
e) progetti per lattuazione di lavori socialmente
utili e di pubblica utilità;
f) il sistema informativo lavoro, ai sensi dellart.
11 del d.lgs n.469/1997;
g) analisi, studi ed il monitoraggio dei servizi regionali
per il lavoro;
h) ogni altro intervento utile per il raggiungimento delle
finalità di cui allart. 1.
2. Alla Regione spettano lindirizzo, la
programmazione, il coordinamento e la valutazione delle attività di cui al comma 1. Alla
Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei
rapporti con la Unione Europea.
3. Quale strumento di supporto tecnico per lesercizio
delle funzioni e compiti di cui agli artt. 1 e 2 e conferiti dal d.lgs. n. 469/97 è
istituita lAgenzia regionale per il lavoro denominata Emilia-Romagna Lavoro.
Titolo II
Interventi della Regione ed attribuzioni delle funzioni
Art. 3
Indirizzi e piano di attività delle politiche per il lavoro
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del
lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in particolare, le modalità di
integrazione fra le medesime e tra queste e le politiche in materia di istruzione. Gli
indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento, il quadro dei
fabbisogni delle risorse finanziarie, nonché i criteri per la collaborazione tra soggetti
pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità
previste per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli indirizzi
programmatici di cui al comma 1 dellart. 4 della l.r. 24 luglio 1979, n. 19.
2. La proposta della Giunta regionale è formulata
acquisito i pareri obbligatori della Commissione regionale tripartita e del Comitato di
coordinamento interistituzionale.
3. La Giunta regionale, nellambito dei compiti
conferiti dal d.lgs. n. 469/97, approva il piano annuale delle attività delle politiche
per il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare, le risorse
finanziarie, i tempi di realizzazione e le modalità di monitoraggio e verifica, nonché
le direttive relative allerogazione e gestione dei servizi connessi alle funzioni di
cui al comma 2 dellart. 2 del d.lgs. n. 469/97.
Art.4
Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
1. Sono attribuite alle Province le funzioni di
programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro. In particolare
sono attribuite:
a) le funzioni ed i compiti di cui al comma 1
dellart. 2 del d.lgs. n. 469/97;
b) la gestione e lerogazione dei servizi connessi
alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla
Regione ai sensi del comma 2 dellart. 2 del d.lgs. n. 469/97;
c) le funzioni di competenza della Commissione regionale
per limpiego fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dellart. 6.
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al
comma 1 dellart. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b)
del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro
e della formazione e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti
sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono luogo dei programmi
poliennali di cui alla lett. b) del comma 1 dellart. 18 della l.r. n. 19 del 1979.?
3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei programmi
provinciali con gli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dellart. 3.
Art. 5.
Vigilanza e potere sostitutivo
1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e
vigilanza sulle funzioni attribuite alle Province.
2. In caso di persistente inattività delle Province in
relazione alle funzioni di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito il parere
del Comitato di coordinamento interistituzionale, invita lente inadempiente a
provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede lamministrazione
della Regione.
Titolo III
Organismi di indirizzo e modalità di concertazione
Art. 6.
Commissione regionale tripartita
1. È istituita la Commissione regionale tripartita come
sede concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee
programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale.
2. Sugli atti di cui ai commi 1 e 3 dellart. 3,
nonché sul piano di attività dellAgenzia Emilia-Romagna Lavoro di cui
allart. 12, viene obbligatoriamente richiesto parere alla Commissione. La
Commissione esprime in particolare parere obbligatorio in merito ai criteri per
lerogazione, la definizione degli standard qualitativi, il monitoraggio e la
valutazione dei servizi per il lavoro. La Commissione può formulare proposte sulle
modalità di collaborazione fra soggetti pubblici e privati, sullintegrazione fra
politiche del lavoro e della formazione e dellintegrazione con listruzione.
Tali pareri sono corredati del parere di conformità ai principi della legislazione di
parità espresso dal consigliere di cui alla legge del 10 aprile 1991, n. 125.
3. Compete alla Commissione formulare proposte per la
definizione da parte della Giunta regionale dei criteri per la dislocazione territoriale
dei Centri per limpiego, sulla base di quanto previsto dalla lettera f) del comma 1
dellart. 4 del d.lgs. n. 469/1997.
4. In deroga a quanto previsto alla lettera c) del comma 1
dellart. 4, la Commissione esercita le funzioni di rilievo regionale già di
competenza della Commissione regionale per limpiego. La deroga non opera per le
funzioni di carattere amministrativo individuate in apposito elenco approvato con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione, e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
costituisce condizione di efficacia dellelenco.
5. La Commissione è composta da:
a) lAssessore regionale competente in materia di
lavoro, che la presiede;
b) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) sei componenti effettivi designati dalle organizzazioni
dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parità di cui alla legge del 10
aprile 1991, n. 125.
6. Per lesercizio dei propri compiti e funzioni la
Commissione istituisce, sulla base del regolamento di cui al comma 8, apposite
sottocommissioni garantendo la pariteticità delle rappresentanze di cui alle lettere b) e
c) del comma 5.
7. Negli atti di designazione dei componenti della
Commissione di cui al comma 5 viene altresì designato un numero di componenti supplenti
pari a quello degli effettivi.
8. Con proprio decreto il Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale su proposta dellAssessore competente,
costituisce la Commissione nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base
delle designazioni pervenute. La Commissione dura in carica tre anni.
9. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con
apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa.
Art. 7.
Comitato di coordinamento interistituzionale
1. Al fine di realizzare lintegrazione fra le
politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e
dellistruzione a scala regionale e locale è istituito un Comitato di coordinamento
interistituzionale composto da:
a) lAssessore regionale competente, che lo presiede;
b) i Presidenti delle amministrazioni provinciali ovvero un
Assessore o un Consigliere da questi delegato;
c) tre componenti designati dalla Confederazione delle
autonomie locali dellEmilia-Romagna di cui alla l.r. 14 aprile 1995, n. 41 in
rappresentanza dei Comuni e delle Comunità montane, garantendo adeguata rappresentanza
territoriale e dimensionale;
2. Il Comitato di coordinamento interistituzionale è
nominato dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale su
proposta dellAssessore competente, sulla base delle designazioni di cui al comma 1,
e dura in carica tre anni.
3. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali
delle politiche del lavoro e della formazione, nonché sui conseguenti atti applicativi.
4. Il Comitato può formulare proposte relativamente allo
sviluppo dellintegrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative e su
progetti specifici rivolti allincremento delloccupazione. Esercita altresì
funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e degli altri enti cui sono
attribuite le funzioni oggetto della presente Legge. A tale fine il Comitato predispone un
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche del lavoro, della formazione e
dellistruzione, da presentare alla Conferenza di cui allart. 8.
5. Il funzionamento del Comitato è definito con apposito
regolamento approvato dal Comitato stesso.
Art. 8.
Conferenza regionale per le politiche del lavoro, della formazione e dellistruzione
1. Al fine di realizzare lintegrazione fra le
politiche del lavoro, della formazione e dellistruzione la Regione indice, almeno
una volta allanno, una Conferenza regionale presieduta dallAssessore regionale
competente in materia a cui partecipano, in particolare:
a) i componenti della Commissione regionale tripartita;
b) i componenti del Comitato di coordinamento
interistituzionale;
c) il Sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
d) i Provveditori agli studi o loro delegati;
e) le associazioni delle Scuole non statali più
rappresentative a livello regionale;
f) le Università degli Studi della Regione;
g) gli enti di formazione della Regione;
h) le associazioni dei genitori della Regione;
i) le associazioni degli studenti della Regione;
j) il Presidente della Consulta regionale
dellemigrazione e dellimmigrazione;
2. La Conferenza esprime orientamenti e proposte in merito
alle politiche regionali del lavoro, della formazione e dellistruzione.
Titolo IV
Servizi al lavoro
Art. 9
Centri per limpiego
1. Sulla base degli indirizzi e degli atti di
programmazione di cui allart.3 le Province istituiscono proprie strutture denominate
Centri per limpiego. Listituzione dei Centri per limpiego i cui bacini
siano interprovinciali avviene sulla base di convenzioni fra le Province territorialmente
competenti e dintesa con la Regione.
2. Attraverso tali strutture le Province erogano:
a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui al
comma 1 dellart. 2 del d.lgs. n. 469/97 in materia di collocamento;
b) servizi di informazione, di orientamento e di consulenza
individuale anche per lautoimpiego e lo sviluppo di nuovi lavori;
c) i servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti
alla Regione ai sensi dellart. 2 comma 2 del d.lgs .n. 469/1997;
d) servizi rivolti alla qualificazione della domanda e
dellofferta di lavoro, alla promozione di attività formative per linserimento
lavorativo e di agevolazioni ed incentivi allassunzione.
3. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione,
dei Centri per limpiego per le attività di preselezione dei candidati
nellambito delle procedure concorsuali e selettive per laccesso
allimpiego. Tale preselezione si svolge con le medesime modalità utilizzate per la
preselezione a favore delle imprese private.
4. La Giunta regionale definisce gli standard qualitativi
dei servizi sulla base degli atti di programmazione di cui allart. 3.
5. Il monitoraggio dei servizi di cui al comma 2 è
effettuato dallAgenzia regionale per il lavoro sulla base della lettera d) del comma
1, dellart. 4 del d.lgs. n. 469/1997.
Art. 10.
Criteri e modalità di gestione dei servizi
1. Le Province informano lesercizio delle funzioni
dei Centri per limpiego ai seguenti criteri direttivi:
a) favorire linserimento nel lavoro e
loccupazione in particolare dei soggetti in condizione di svantaggio personale e
sociale;
b) favorire lacquisizione di personale da parte delle
imprese e la qualificazione delle risorse umane;
c) assicurare lefficienza e lefficacia della
gestione;
2. Fatte salve le funzioni di collocamento e di mediazione
di cui allart. 10 del d.lgs. n. 469/97, convenzioni eventualmente stipulate dalle
Province con qualificate strutture pubbliche o private, nel rispetto della concorrenza e
del mercato, per le funzioni ed i servizi di cui al comma 2 dellart. 9, sono
finalizzate a migliorare la qualità e ampliare lofferta dei servizi agli utenti e
in ragione di specifici bisogni locali. Tali convenzioni sono stipulate, di norma previo
espletamento di procedure concorsuali, sulla base degli standard di cui al comma 4
dellart. 9 e sono finalizzate a:
a) svolgere le funzioni ed erogare i servizi integrati per
il lavoro di cui al comma 2 dellart. 9;
b) realizzare interventi diretti a favorire
linserimento professionale, in particolare dei soggetti in condizione di svantaggio
rispetto al mercato del lavoro.
3. I servizi forniti sulla base delle convenzioni di cui al
comma 2 si configurano come servizi di interesse pubblico e sono rivolti a tutti i
cittadini senza alcuna discriminazione.
4. Le Province istituiscono, entro sei mesi
dallentrata in vigore della presente legge, una Commissione di concertazione
presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato, costituita garantendo la
pariteticità delle posizioni delle parti sociali più rappresentative e la presenza del
consigliere di parità.
5. La Commissione esercita funzioni di concertazione
relativamente:
a) alle linee programmatiche delle politiche del lavoro e
della formazione di competenza provinciale;
b) allattività dei servizi attribuiti ai sensi della
presente legge;
c) alle funzioni di competenza degli organi collegiali di
cui al comma 2 dellart. 6 del d.lgs. n. 469/97;
d) alle funzioni già di competenza della Commissione
Regionale per lImpiego, attribuite alle Province, ai sensi della lettera c), del
comma 1 dellart. 4.
6. Al fine di garantire il rispetto delle specificità e
delle normative relative al mercato del lavoro agricolo le funzioni già di competenza
delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola possono essere
esercitate dalle Province previa acquisizione del parere di apposita sottocommissione da
istituirsi nellambito della Commissione di concertazione di cui al comma 5.
7. Le competenze già della Commissione provinciale per il
collocamento obbligatorio sono attribuite dalle Province ed esercitate sulla base del
comma 3 dellart. 6 del d.lgs. n. 469/97.
8. Le Province, nel rispetto degli atti di indirizzo
programmatici regionali di cui allart. 3, e nel rispetto degli standard di cui al
comma 4 dellart. 9, possono stipulare convenzioni con gli enti locali per
lesercizio delle attività dei servizi per il lavoro nonché, per lo svolgimento di
servizi di informazione e dei compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui
allart. 2 del d.lgs. n. 469/97.
9. In relazione a quanto previsto dal comma 2
dellart. 4 del d.lgs. n. 469/97 e agli ulteriori compiti e funzioni attribuiti alle
Province dalla presente legge, le Province possono promuovere apposite Conferenze dei
Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i Comuni e le Comunità montane
inserite nel bacino territoriale di riferimento di ciascun centro per limpiego.
Titolo V
LAgenzia Emilia-Romagna Lavoro
Art. 11.
Istituzione dellAgenzia
1. È istituita lAgenzia Emilia-Romagna Lavoro quale
struttura regionale dotata di autonomia organizzativa per lesercizio delle funzioni
di cui alle lettere d) ed h) del comma 1 dellart. 4 del d.lgs. n. 469/1997.
2. Le funzioni e le attività dellAgenzia sono
esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla
Giunta regionale. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per lorganico,
nonché la struttura organizzativa dellAgenzia.
3. Le funzioni di direttore dellAgenzia sono svolte
da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dellart. 24 della l.r. 19 novembre
1992, n. 41.
4. Il piano annuale delle attività dellAgenzia,
elaborato dal direttore, è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della
Commissione regionale tripartita. Il direttore svolge ogni attività diretta
allattuazione di detto piano. Il direttore è responsabile delle attività svolte e
dei risultati dellAgenzia e, al fine di consentirne lopportuna verifica, è
tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione annuale.
5. Per lesercizio di funzioni progettuali, di studio
e di ricerca lAgenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di
collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con
società, enti qualificati, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed
Università per lespletamento di particolari servizi.
6. Il direttore dellAgenzia stipula i contratti e le
convenzioni di cui al comma 5 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati
dalla Giunta regionale con apposita direttiva.
Art. 12.
Compiti dellAgenzia
1. LAgenzia svolge funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui allart. 2 del d.lgs. n. 469/1997. In particolare
esercita compiti di:
a) supporto alla programmazione, alla gestione, al
monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali del lavoro;
b) elaborazione e proposte in materia di standard
qualitativi, criteri per laccreditamento e la certificazione dei servizi per il
lavoro;
c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il
lavoro;
d) gestione del "Sistema informativo lavoro" di
cui allart. 11 del d.lgs. n. 469/1997 e delle banche dati sui servizi per il lavoro,
garantendo lomogeneità degli standard informativi e il collegamento con il sistema
informativo nazionale, nonché, anche mediante convenzione, con altri sistemi informativi
e in particolare con quelli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
e) qualificazione dei servizi, in particolare attraverso
interventi di supporto tecnico e metodologico, anche finalizzati alla formazione degli
operatori da parte delle strutture formative operanti sul mercato, nonché interventi di
promozione delle attività e di documentazione.
2. LAgenzia progetta altresì iniziative dirette alla
semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del
lavoro.
3. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei
fenomeni relativi al mercato del lavoro a supporto delle politiche del lavoro, della
formazione e dellistruzione, lAgenzia svolge funzioni di Osservatorio del
mercato del lavoro, in primo luogo raccogliendo ed utilizzando le informazioni e i dati
provenienti dal Sistema informativo lavoro e garantendo la loro articolazione su base
provinciale e subprovinciale. LAgenzia, sulla base delle esigenze di programmazione
regionale, svolge attività finalizzate a:
a) monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del
lavoro;
b) fornire assistenza tecnica per il coordinamento della
rilevazione dei dati e delle informazioni;
c) realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su
segmenti o particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;
d) predisporre materiali periodici informativi sulle
tendenze del mercato del lavoro.
4. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 3,
lAgenzia coordina le proprie attività e si raccorda con le iniziative poste in
essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni socio-economiche sul
mercato del lavoro e di norma stipula accordi di collaborazione e convenzioni con
Università degli Studi, Camere di Commercio e qualificati organismi di ricerca pubblici e
privati.
5. La Giunta regionale può realizzare, avvalendosi
dellAgenzia, iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle
finalità della presente legge. La Giunta regionale può, altresì, avvalersi
dellAgenzia per lo svolgimento di attività di parti di istruttoria nellambito
di procedimenti concernenti la formazione professionale e le attività cofinanziate dai
fondi provenienti dalla Unione Europea.
6. LAgenzia può esercitare, previa intesa con la
Provincia, compiti di assistenza tecnica per lesercizio delle funzioni di tale ente.
La Provincia può avvalersi dellAgenzia per la realizzazione di attività
istruttorie e di verifica nellambito di procedimenti concernenti la formazione
professionale, mediante la stipulazione di apposita convenzione.
7. Ai sensi della lettera h) del comma 1 dellart. 4
del d.lgs. n. 469/1997 lAgenzia può svolgere attività a titolo oneroso per i
privati che ne facciano richiesta.
Titolo VI
Disposizioni finali
Art. 13.
Trasferimento del personale
1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dellart. 7 del d.lgs. n.
469/97 è trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite sulla base della
presente legge.
2. La Regione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, definisce dintesa con le Province le quote di
personale statale da assegnare alle medesime. Le Province, previa intesa sui criteri con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definiscono le assegnazioni del
personale da trasferire alle medesime da parte dello Stato. La Regione può assegnare
allAgenzia Emilia-Romagna Lavoro personale ad essa trasferito dallo Stato.
3. Il personale di cui al presente articolo viene
inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di
destinazione, secondo le tabelle di equiparazione parte integrante del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dellart. 7 del d.lgs. n.
469/97.
4. Il personale trasferito alla Regione ai sensi della
lettera a) del comma 1 dellart. 7 del d.lgs. n. 469/97, fino alla scadenza del
relativo contratto, può essere assegnato allAgenzia Emilia-Romagna Lavoro e può
prestare la propria attività presso le Province sulla base degli accordi di cui al comma
2.
Art. 14.
Norma transitoria e prima applicazione
1. Entro due mesi dallapprovazione della presente
legge la Regione provvede a costituire la Commissione regionale tripartita ed il Comitato
interistituzionale di coordinamento.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui
allart. 6 ed il Comitato di cui allart. 7, provvede a definire, entro due mesi
dagli adempimenti di cui al comma 1, i criteri per lindividuazione dei bacini
territoriali dei centri per limpiego.
3. Entro due mesi dalla definizione dei criteri di cui al
comma 2 e le Province, nel rispetto dei criteri medesimi, costituiscono i Centri per
limpiego di propria competenza.
4. Entro due mesi dallapprovazione della presente
legge la Regione provvede alla nomina degli organi dellAgenzia Emilia-Romagna
Lavoro.
5. Entro un anno dallapprovazione della presente
legge la Regione provvede altresì alladozione dei provvedimenti relativi ad ogni
altro obbligo in essa previsto ed in particolare degli atti di cui allart. 3.
6. Lesercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.
469/97 decorre dalla data di costituzione dei centri per limpiego successivamente al
trasferimento dei beni e delle risorse previsto dallart. 7 del decreto legislativo
stesso.
Art. 15.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente
legge la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro di cui al comma 8
dellart. 7 del d.lgs. n. 469/1997;
b) mediante istituzione di appositi capitoli di spesa del
bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto
disposto dallart. 11 della l.r. 6 luglio 1977 n. 31;
c) mediante lutilizzo dei capitoli ordinari
finalizzati al funzionamento delle attività previste dalla l.r. 19/79 e dalla l.r. 45/96.
Art. 16.
Abrogazione
1. È abrogata la Legge regionale del 15 Novembre 1983 n.
40 concernente "Norme sullOsservatorio regionale del Mercato del Lavoro".
2. Sono abrogati il comma 2 dellart. 4 e lart.
17 della l.r. 19/79.