5. Le approvazioni e le autorizzazioni
ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di
edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente
Sopritendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la
competente Sopritendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero
procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a
provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del
ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in
applicazione delle disposizioni vigenti.
Art. 17. - Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dellattività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo.
131. Nellesercizio della delega
prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa
stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle
Regioni, alle Province o ai Comuni