N.2 1997 ANNO XVIII - marzo/aprile

2. Legge 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (Artt. 12 e 13)

Art. 12. - Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica.

(Omissis)

5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla competente Sopritendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente Sopritendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Art. 17. - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

(Omissis).

131. Nell’esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle Regioni, alle Province o ai Comuni

(Omissis)