N.2 1999 ANNO XXI - marzo/aprile

 

Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142
in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

 

Art. 1.
Sostituzione del Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

1. Il Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

Capo VII servizi pubblici locali

Art. 22.
Servizi pubblici locali e loro modalità di esercizio

1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 23, per enti locali si intendono Comuni, Province, Unioni di Comuni e Comunità montane.

2. Gli enti locali, nell’esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l’accessibilità, la economicità e la qualità dell’erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un’infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

3. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell’acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell’articolo 23. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore avviene mediante gara. Con regolamento adottato dal Governo a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eventuali altre tipologie di servizi pubblici locali potranno essere sottoposte alla disciplina del presente comma secondo i princìpi di cui ai commi 1 e 2.

4. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 3 sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

a) con affidamento in base a gara a norma dell’articolo 23;

b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall’ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;

c) a mezzo di istituzione;

d) eccezionalmente, in economia.

5. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 4, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell’articolo 24, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell’affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con gara pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai princìpi di economicità, efficienza e adeguatezza.

6. L’istituzione di cui alla lettera c) del comma 4 è ente strumentale dell’ente locale. L’istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell’ente locale ed acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell’ente locale. L’istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

7. L’impiego, anche da parte di più enti locali, della forma di gestione rappresentata dall’istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale.

8. La gestione in economia è eccezionalmente consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne sia dimostrata la convenienza economica. In questo caso, la relativa scelta deve essere motivata dall’ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.

9. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell’ambito territoriale dell’ente titolare del servizio o in quello dell’associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.

10. Salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 4, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono unicamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare la regolarità, l’accessibilità, la continuità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l’universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

11. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 3 e al comma 4, lettere a), b) e c), sono regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei princìpi definiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l’uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell’ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell’ente locale.

12. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 3 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, é obbligatoria la separazione contabile.

13. È esclusa la partecipazione di amministratori e dirigenti dell’ente locale, nonché dei loro coniugi, di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.

14. È vietata ogni forma di discriminazione dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

15. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, è consentito procedere all’affidamento, mediante gara a norma dell’articolo 23, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall’affidamento, anch’esso mediante gara a norma del predetto articolo 23, del servizio all’utenza. In tale caso, le condizioni ed il corrispettivo di accesso alla rete garantiscono l’assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei princìpi di efficienza e di economicità.

16. La proprietà delle reti, degli altri impianti nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all’ente locale. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall’ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell’articolo 24, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l’amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L’ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell’articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all’utenza. Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di settore, può essere delegato alla società di cui al presente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali.

17. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell’affidamento è fissata: fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l’erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smaltimento, nonché per l’erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell’acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dell’affidamento del servizio all’utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima dell’affidamento non può essere superiore a dieci anni.

18. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell’ente locale o della società controllata di cui al comma 16, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all’ente locale ovvero, se costituita, alla predetta società, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

Art. 23.
Modalità dell’affidamento a mezzo di gara

1. Alle gare di cui al comma 3 e al comma 4, lettera a), dell’articolo 22 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società di cui al comma 16 dell’articolo 22, nonché delle società o loro controllate che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Non possono essere affidatarie di pubblici servizi le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, o aventi sede in paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l’effettiva titolarità economica delle azioni o quote. Non possono altresì essere affidatarie di pubblici servizi le società partecipate da società con le caratteristiche di cui al precedente periodo. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. Nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 3 dell’articolo 22, gli enti locali possono ammettere alle gare anche società di persone.

2. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, previsti dalle carte dei servizi, la gara é aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio di cui al comma 11 dell’articolo 22.

3. Limitatamente ai servizi di cui al comma 3 dell’articolo 22, l’ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento limitatamente all’ordinaria amministrazione. Ove l’ente locale non provveda entro il termine indicato, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.

4. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, é tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a versare al gestore uscente una somma pari all’eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene rivalutato, per la parte non coperta da mutui, in base all’indice Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall’autorità di regolazione del settore, se istituita.

5. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 4 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

6. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all’utenza, ai sensi del comma 15 dell’articolo 22, le norme sulla gara, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all’utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all’utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

7. L’affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 3 dell’articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.

8. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

9. Con regolamenti adottati dal Governo a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, tra l’altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 e al comma 4, lettera a), dell’articolo 22 della presente legge, tenendo conto delle disposizioni nazionali e Comunitarie in materia. Con i regolamenti di cui al presente comma sono in particolare stabiliti:

a) i requisiti di cui al comma 1;

b) gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’aggiudicazione della gara ai sensi del comma 2;

c) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell’offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente non dirigente del gestore uscente; detto piano prevede l’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di settore ed esplicita il modello di organizzazione del lavoro su cui l’impresa subentrante si impegna a realizzare la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l’ente locale o gli enti locali associati;

d) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

e) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio;

f) le condizioni procedimentali che consentano la partecipazione alla gara di società controllate dall’ente titolare del servizio;

g) i criteri per la determinazione della somma eventualmente da corrispondere dal nuovo gestore ai sensi del comma 4.

10. Alle procedure di gara si applicano, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9 del presente articolo, le norme sulla società di progetto di cui agli articoli 37-quinquies e 37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

11. Per i servizi pubblici locali per i quali non sia stata istituita l’autorità nazionale di regolazione dei servizi di pubblica utilità, i regolamenti di cui al comma 9 del presente articolo definiscono anche il contenuto essenziale dei contratti di servizio, con riferimento, in quanto applicabili, alle previsioni dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 2
Norme transitorie e finali

1. Entro il 31 dicembre 2000 oppure, ove piú restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni della presente legge. Entro la stessa data é realizzata la separazione contabile di cui all’articolo 22, comma 12, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. Per i servizi di cui al predetto articolo 22, comma 3, tale adeguamento avviene mediante l’indizione di gare per l’affidamento dei servizi, ovvero attraverso la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l’adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, procede all’affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, detto adeguamento può avvenire entro il 31 dicembre 2001. Ove non avvenga entro tale termine, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, procede all’affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali avviene con le modalità di cui all’articolo 17, commi da 51 a 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l’assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società l’ente titolare del servizio puó restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Per due anni a decorrere dalla trasformazione viene conservato il regime fiscale dell’ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto compatibili.

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell’azienda consortile.

4. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, i Comuni di norma contermini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono associarsi tra loro nelle forme consentite dall’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi Comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo.

5. Con regolamento del Governo da adottare entro il 31 ottobre 2000 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite ulteriori modalità per le trasformazioni di cui ai commi precedenti, con particolare riguardo alle trasformazioni delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata. Resta comunque salva la facoltà, per gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, di procedere direttamente all’affidamento del servizio mediante gara.

6. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dai commi seguenti per il periodo transitorio. In questo caso l’eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all’articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 23 della legge n. 142 del 1990, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell’articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

7. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell’acqua, i periodi di cui al comma 6 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

8. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo vigente prima della stessa data, i termini di cui al comma 7 decorrono: per le aziende speciali, dal 1º gennaio 1998; per i consorzi, dal 1º luglio dello stesso anno.

9. Gli affidamenti di cui al comma 6, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 4 del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla società di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

10. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 7 possono essere incrementati, alle seguenti condizioni, in misura non superiore:

a) a un anno qualora entro il 31 dicembre 2002 il gestore del servizio serva un’utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

b) a un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre 2002 le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento mediante nuovi conferimenti non inferiore al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999.

11. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 10, i relativi incrementi possono essere sommati.

12. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, ove l’affidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti dall’articolo 22, comma 17, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, a decorrere dal 31 dicembre 2000, ovvero, se la durata dell’affidamento è inferiore, fino alla scadenza stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

13. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a cinque anni. Ove l’affidamento del servizio sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano stati proroghe o rinnovi, la gestione del medesimo è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

14. Con riferimento alla gestione del ciclo dell’acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell’articolo 9, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall’articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all’affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all’articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994. Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 7 e 10 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell’articolo 9 della legge n. 36 del 1994.

15. In deroga a quanto disposto dal comma 14, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei sei mesi successivi alla scadenza di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, per una sola volta e per un periodo non superiore a sette anni, incrementabile ai sensi della lettera b) del comma 10 del presente articolo, la gestione del servizio idrico integrato a uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile, costituito in società di capitale o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell’ambito territoriale ottimale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994 e dall’articolo 22, comma 11, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. Detto affidamento è subordinato alla condizione che la società, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia esteso, anche mediante fusioni societarie, l’erogazione del servizio idrico integrato sino a comprendere almeno l’80 per cento della popolazione residente nell’ambito territoriale ottimale come definito ai sensi della citata legge n. 36 del 1994, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall’articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Le concessioni di cui al comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono comunque essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 7 e 10 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell’articolo 9 della legge n. 36 del 1994. Ove la condizione predetta non si sia verificata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali procedono all’affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo.

16. Con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all’articolo 22, comma 3, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, l’affidamento diretto a società controllate dall’ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi precedenti, anche nel caso in cui l’ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

17. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 6, 14 e 15 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituiti dall’articolo 1 della presente legge, senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell’avvenuta costituzione o trasformazione.

18. All’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l’esercizio associato di funzioni, i Comuni, le unioni di Comuni, le Comunità montane e le Province possono costituire consorzi, secondo le leggi alle quali sono soggetti.";

b) al comma 7, sono soppresse le parole: "e servizi";

c) il comma 7-bis è abrogato.

19. Nell’articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli statuti dell’ente, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;"

20. Nell’articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l’affidamento diretto di servizi pubblici locali a società di capitali controllate dall’ente locale, la costituzione di istituzioni, l’assunzione diretta di pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;".

21. Nell’articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) gli indirizzi da osservare da parte delle istituzioni e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;".

22. Nell’articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge".

23. Il comma 6 si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

24. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adeguano l’ordinamento delle istituzioni alle disposizioni dell’articolo 22, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge.

25. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 3, per enti locali si intendono Comuni, Province, Unioni di Comuni e Comunità montane.

Art. 3.
Risoluzione delle controversie

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale relative ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi del Titolo VIII del Libro quarto del codice di procedura civile. L’instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 2 della presente legge. L’impugnazione di cui all’articolo 827 del codice di procedura civile è consentita dinanzi al Consiglio di Stato.