Modifica degli articoli 22 e 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142
in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
Art. 1.
Sostituzione del Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142
1. Il Capo VII della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Capo VII servizi pubblici locali
Art. 22.
Servizi pubblici locali e loro modalità di esercizio
1. I servizi pubblici locali, individuati
dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre
amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di
attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile
delle Comunità locali. Ai fini del presente articolo e dellarticolo 23, per enti
locali si intendono Comuni, Province, Unioni di Comuni e Comunità montane.
2. Gli enti locali, nellesercizio
delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o
segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo
svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità,
laccessibilità, la economicità e la qualità dellerogazione in condizioni di
uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di uninfrastruttura
strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno
titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.
3. I servizi pubblici locali di erogazione
di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del
ciclo dellacqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea,
eccettuati quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in
forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base
a gara a norma dellarticolo 23. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta
del nuovo gestore avviene mediante gara. Con regolamento adottato dal Governo a norma
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, eventuali altre tipologie di servizi pubblici locali potranno essere sottoposte alla
disciplina del presente comma secondo i princìpi di cui ai commi 1 e 2.
4. I servizi pubblici locali diversi da
quelli indicati nel comma 3 sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata,
scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:
a) con affidamento in base a gara a
norma dellarticolo 23;
b) con affidamento diretto a una
società di capitali, controllata dallente titolare del servizio, anche
congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;
c) a mezzo di istituzione;
d) eccezionalmente, in economia.
5. Ai fini di cui alla lettera b)
del comma 4, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla
base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dellarticolo 24, per la
gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongano della maggioranza dei voti
esercitabili nellassemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo
determina la cessazione dellaffidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente
ai casi di affidamento diretto, è effettuata con gara pubblica, secondo criteri di
valutazione delle offerte ispirati ai princìpi di economicità, efficienza e adeguatezza.
6. Listituzione di cui alla lettera c)
del comma 4 è ente strumentale dellente locale. Listituzione ha un proprio
statuto approvato dal consiglio dellente locale ed acquista personalità giuridica
con liscrizione nel registro delle imprese. Lente locale conferisce il
capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci
e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai
bilanci dellente locale. Listituzione, alla quale si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei
criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio
di bilancio, attraverso lequilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di
risorse finanziarie.
7. Limpiego, anche da parte di più
enti locali, della forma di gestione rappresentata dallistituzione è limitato ai
servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale.
8. La gestione in economia è
eccezionalmente consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le
caratteristiche del servizio, ne sia dimostrata la convenienza economica. In questo caso,
la relativa scelta deve essere motivata dallente locale mediante apposita relazione
economico-finanziaria.
9. Alle società che gestiscono servizi in
affidamento diretto e alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto
nellambito territoriale dellente titolare del servizio o in quello
dellassociazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.
10. Salvo il caso di cui alla lettera d)
del comma 4, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono unicamente attività di
indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle
leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad
assicurare la regolarità, laccessibilità, la continuità, la fruizione in
condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, luniversalità di questi ultimi e
la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto
di regolazione in materia. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.
11. I rapporti tra gli enti locali ed i
gestori di cui al comma 3 e al comma 4, lettere a), b) e c), sono
regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei princìpi
definiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli
obiettivi qualitativi, luguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella
distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, le modalità
di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di
verifica dellente locale, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del
recesso anticipato dellente locale.
12. Le società che gestiscono i servizi di
cui al comma 3 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più
servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali
o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento
di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, é obbligatoria la
separazione contabile.
13. È esclusa la partecipazione di
amministratori e dirigenti dellente locale, nonché dei loro coniugi, di loro
parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi
affidati dallo stesso ente locale.
14. È vietata ogni forma di
discriminazione dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, alla
concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del
servizio.
15. Con riferimento ai servizi di cui al
comma 3, è consentito procedere allaffidamento, mediante gara a norma
dellarticolo 23, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli
impianti separatamente dallaffidamento, anchesso mediante gara a norma del
predetto articolo 23, del servizio allutenza. In tale caso, le condizioni ed il
corrispettivo di accesso alla rete garantiscono lassenza di discriminazione tra i
gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel
rispetto dei princìpi di efficienza e di economicità.
16. La proprietà delle reti, degli altri
impianti nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta
allente locale. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietà di reti
ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile
relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali
controllata dallente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota
di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali,
singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma
dellarticolo 24, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili
nellassemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la
cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente
lamministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di
mantenerne la relativa destinazione. Lente o gli enti titolari del servizio
provvedono, tramite gara a norma dellarticolo 23, alla scelta del gestore delle reti
e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio allutenza.
Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di settore, può essere delegato
alla società di cui al presente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed
impianti di più enti locali.
17. Per i servizi pubblici locali indicati
al comma 3 la durata dellaffidamento è fissata: fino a nove anni per il trasporto
collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici
anni per lerogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti
compreso lo smaltimento e per il loro smaltimento, nonché per lerogazione di
energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo
dellacqua. Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dellaffidamento
del servizio allutenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi
pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima
dellaffidamento non può essere superiore a dieci anni.
18. Alla scadenza del periodo di
affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dellente locale o
della società controllata di cui al comma 16, rientrano nella loro disponibilità. Le
reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e
dichiarati reversibili, sono trasferiti allente locale ovvero, se costituita, alla
predetta società, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di
servizio.
Art. 23.
Modalità dellaffidamento a mezzo di gara
1. Alle gare di cui al comma 3 e al comma
4, lettera a), dellarticolo 22 sono ammesse, senza limitazioni territoriali,
società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e
società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi,
proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società di cui al comma
16 dellarticolo 22, nonché delle società o loro controllate che, in Italia o
allestero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o
per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura
non ad evidenza pubblica. Non possono essere affidatarie di pubblici servizi le società
fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, o aventi sede in
paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri leffettiva
titolarità economica delle azioni o quote. Non possono altresì essere affidatarie di
pubblici servizi le società partecipate da società con le caratteristiche di cui al
precedente periodo. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse
economico. Nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 3 dellarticolo 22,
gli enti locali possono ammettere alle gare anche società di persone.
2. Nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di
sicurezza, previsti dalle carte dei servizi, la gara é aggiudicata sulla base delle
migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di
investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti presentati
dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio
di cui al comma 11 dellarticolo 22.
3. Limitatamente ai servizi di cui al comma
3 dellarticolo 22, lente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno
prima della scadenza dellaffidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità
della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la
gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento limitatamente
allordinaria amministrazione. Ove lente locale non provveda entro il termine
indicato, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia
la procedura di gara.
4. Il nuovo gestore, con riferimento agli
investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente
affidamento, é tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai
contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a versare al gestore
uscente una somma pari alleventuale valore residuo degli ammortamenti di detti
investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di
ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi
pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene rivalutato, per la parte non coperta
da mutui, in base allindice Istat dei prezzi alla produzione dei prodotti
industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di
acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite
dallautorità di regolazione del settore, se istituita.
5. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai
sensi del comma 4 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la
disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli
oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
6. In caso di affidamento della gestione
delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio allutenza,
ai sensi del comma 15 dellarticolo 22, le norme sulla gara, di cui al presente
articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la
gestione del servizio di erogazione allutenza si applicano le norme di cui ai commi
da 1 a 3 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma
sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori
del servizio di erogazione allutenza e le modalità di determinazione dei relativi
corrispettivi.
7. Laffidamento di più servizi
pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la
gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 3 dellarticolo 22, diversi
dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dellaffidamento, unica
per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.
8. Gli appalti di lavori indetti da
società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese
dalla stessa società controllate ai sensi dellarticolo 2359, primo comma, numero
1), del codice civile.
9. Con regolamenti adottati dal Governo a
norma dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le
autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui
allarticolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, tra laltro, i
criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 e
al comma 4, lettera a), dellarticolo 22 della presente legge, tenendo conto delle
disposizioni nazionali e Comunitarie in materia. Con i regolamenti di cui al presente
comma sono in particolare stabiliti:
a) i requisiti di cui al comma 1;
b) gli elementi di valutazione
dellofferta economicamente più vantaggiosa ai fini dellaggiudicazione della
gara ai sensi del comma 2;
c) i criteri per la valutazione, tra
gli elementi dellofferta, del piano di riutilizzo del personale dipendente non
dirigente del gestore uscente; detto piano prevede lapplicazione dei trattamenti
economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di settore ed esplicita
il modello di organizzazione del lavoro su cui limpresa subentrante si impegna a
realizzare la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
con lente locale o gli enti locali associati;
d) gli elementi atti alla
dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle
imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
e) i casi in cui si consente che il
gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante
società controllate ai sensi dellarticolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio;
f) le condizioni procedimentali che
consentano la partecipazione alla gara di società controllate dallente titolare del
servizio;
g) i criteri per la determinazione
della somma eventualmente da corrispondere dal nuovo gestore ai sensi del comma 4.
10. Alle procedure di gara si applicano,
secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9 del presente articolo, le norme
sulla società di progetto di cui agli articoli 37-quinquies e 37-sexies
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
11. Per i servizi pubblici locali per i
quali non sia stata istituita lautorità nazionale di regolazione dei servizi di
pubblica utilità, i regolamenti di cui al comma 9 del presente articolo definiscono anche
il contenuto essenziale dei contratti di servizio, con riferimento, in quanto applicabili,
alle previsioni dellarticolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Art. 2
Norme transitorie e finali
1. Entro il 31 dicembre 2000 oppure, ove
piú restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore,
sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni della presente legge.
Entro la stessa data é realizzata la separazione contabile di cui allarticolo 22,
comma 12, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dallarticolo 1 della
presente legge. Per i servizi di cui al predetto articolo 22, comma 3, tale adeguamento
avviene mediante lindizione di gare per laffidamento dei servizi, ovvero
attraverso la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a
responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare
il frazionamento societario. Ove ladeguamento di cui al presente comma non avvenga
entro il termine indicato, provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia nei
successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, procede allaffidamento immediato del relativo
servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale,
detto adeguamento può avvenire entro il 31 dicembre 2001. Ove non avvenga entro tale
termine, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, procede
allaffidamento immediato del relativo servizio mediante gara.
2. La trasformazione in società di
capitali delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali avviene con le modalità di
cui allarticolo 17, commi da 51 a 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse
modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi
sostituita al consiglio comunale lassemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non
intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore
nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società
lente titolare del servizio puó restare socio unico per un periodo non superiore a
due anni dalla trasformazione. Per due anni a decorrere dalla trasformazione viene
conservato il regime fiscale dellente di appartenenza. Alle trasformazioni delle
istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto
compatibili.
3. Per la determinazione della quota di
capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla
trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dellazienda
consortile.
4. Per i servizi di cui allarticolo
22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dallarticolo 1 della
presente legge, i Comuni di norma contermini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
possono associarsi tra loro nelle forme consentite dallarticolo 24 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per affidare direttamente la gestione di
uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi Comuni, per i
periodi massimi previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo.
5. Con regolamento del Governo da adottare
entro il 31 ottobre 2000 ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono
stabilite ulteriori modalità per le trasformazioni di cui ai commi precedenti, con
particolare riguardo alle trasformazioni delle gestioni in economia in società di
capitali o cooperative a responsabilità limitata. Resta comunque salva la facoltà, per
gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di cui allarticolo 22, comma 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dallarticolo 1 della presente
legge, di procedere direttamente allaffidamento del servizio mediante gara.
6. Per i servizi di cui allarticolo
22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dallarticolo 1 della
presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle
attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza
stabilita, se compresa entro i termini previsti dai commi seguenti per il periodo
transitorio. In questo caso leventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai
contratti è corrisposto con le modalità di cui allarticolo 23 della legge n. 142
del 1990, come sostituito dallarticolo 1 della presente legge. Ove non sia previsto
un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli
affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo
transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle
concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato
articolo 23 della legge n. 142 del 1990, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i
criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dellarticolo 24
del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa
la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di
gestione.
7. Per i servizi diversi da quello di
gestione del ciclo dellacqua, i periodi di cui al comma 6 sono così fissati, fatti
salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:
a) tre anni, a decorrere dal 31
dicembre 2000, per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di
rifiuti escluso lo smaltimento;
b) cinque anni, a decorrere dal 31
dicembre 2000, per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da
quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti
compreso lo smaltimento.
8. Per le aziende speciali e per i consorzi
non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni,
rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo
vigente prima della stessa data, i termini di cui al comma 7 decorrono: per le aziende
speciali, dal 1º gennaio 1998; per i consorzi, dal 1º luglio dello stesso anno.
9. Gli affidamenti di cui al comma 6, in
corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8
dellarticolo 4 del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla società di cui allarticolo
6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o
prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di
trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con
riferimento ai servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella
elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.
10. Con esclusione dei servizi di trasporto
collettivo, i periodi di cui al comma 7 possono essere incrementati, alle seguenti
condizioni, in misura non superiore:
a) a un anno qualora entro il 31
dicembre 2002 il gestore del servizio serva unutenza complessivamente superiore a
due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;
b) a un ulteriore anno qualora entro
il 31 dicembre 2002 le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in
cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque
registrato un incremento mediante nuovi conferimenti non inferiore al 100 per cento
rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999.
11. Ove ricorrano entrambe le condizioni
indicate al comma 10, i relativi incrementi possono essere sommati.
12. Per i servizi di cui allarticolo
22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dallarticolo 1 della
presente legge, ove laffidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano
state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti
dallarticolo 22, comma 17, della legge n. 142 del 1990, come sostituito
dallarticolo 1 della presente legge, a decorrere dal 31 dicembre 2000, ovvero, se la
durata dellaffidamento è inferiore, fino alla scadenza stabilita e in ogni caso per
i periodi previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo, a decorrere dal 31 dicembre
2000.
13. Per i servizi di cui allarticolo
22, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dallarticolo 1 della
presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge possono essere mantenuti, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per un
periodo non superiore a cinque anni. Ove laffidamento del servizio sia avvenuto
mediante gara pubblica e non vi siano stati proroghe o rinnovi, la gestione del medesimo
è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento, e comunque per un periodo non
superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000.
14. Con riferimento alla gestione del ciclo
dellacqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dellarticolo 9, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi
della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dellarticolo 6 del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, introdotto dallarticolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
procedono allaffidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui
allarticolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dallarticolo 1
della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della
citata legge n. 36 del 1994. Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10
della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso
per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 7 e 10 del
presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni
salvaguardate di cui al comma 4 dellarticolo 9 della legge n. 36 del 1994.
15. In deroga a quanto disposto dal comma
14, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli
affidamenti diretti in essere nel rispetto di quanto disposto dallarticolo 11 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e per un periodo non superiore a due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Nei sei mesi successivi alla scadenza di tale
periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, per una sola volta
e per un periodo non superiore a sette anni, incrementabile ai sensi della lettera b) del
comma 10 del presente articolo, la gestione del servizio idrico integrato a uno dei
soggetti distributori di acqua per uso civile, costituito in società di capitale o in
cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nellambito territoriale
ottimale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36
del 1994 e dallarticolo 22, comma 11, della legge n. 142 del 1990, come sostituito
dallarticolo 1 della presente legge. Detto affidamento è subordinato alla
condizione che la società, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, abbia esteso, anche mediante fusioni societarie, lerogazione del
servizio idrico integrato sino a comprendere almeno l80 per cento della popolazione
residente nellambito territoriale ottimale come definito ai sensi della citata legge
n. 36 del 1994, ovvero ai sensi del comma 1-bis dellarticolo 6 del decreto
legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, introdotto dallarticolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Le concessioni di
cui al comma 3 dellarticolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono comunque essere
mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque
anni, incrementabili ai sensi dei commi 7 e 10 del presente articolo. Per lo stesso
periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4
dellarticolo 9 della legge n. 36 del 1994. Ove la condizione predetta non si sia
verificata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti
locali procedono allaffidamento del servizio idrico integrato secondo quanto
previsto dal comma 14 del presente articolo.
16. Con riferimento ai servizi pubblici
locali di cui allarticolo 22, comma 3, della legge n. 142 del 1990, come sostituito
dallarticolo 1 della presente legge, laffidamento diretto a società
controllate dallente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi
precedenti, anche nel caso in cui lente locale, per effetto di operazioni di
privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.
17. I soggetti titolari delle concessioni o
degli affidamenti di cui ai commi 6, 14 e 15 del presente articolo possono partecipare
alle gare indette a norma degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, come
sostituiti dallarticolo 1 della presente legge, senza limitazioni territoriali. Per
i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2 e 5 del
presente articolo, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data
dellavvenuta costituzione o trasformazione.
18. Allarticolo 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. Per lesercizio associato di funzioni, i Comuni, le unioni di
Comuni, le Comunità montane e le Province possono costituire consorzi, secondo le leggi
alle quali sono soggetti.";
b) al comma 7, sono soppresse le
parole: "e servizi";
c) il comma 7-bis è
abrogato.
19. Nellarticolo 32, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) gli statuti dellente,
i regolamenti, lordinamento degli uffici e dei servizi;"
20. Nellarticolo 32, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera f) è
sostituita dalla seguente:
"f) laffidamento diretto
di servizi pubblici locali a società di capitali controllate dallente locale, la
costituzione di istituzioni, lassunzione diretta di pubblici servizi, la
partecipazione dellente locale a società di capitali e laffidamento di
attività o servizi mediante convenzione;".
21. Nellarticolo 32, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera h) è
sostituita dalla seguente:
"h) gli indirizzi da osservare
da parte delle istituzioni e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;".
22. Nellarticolo 32, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera n) è sostituita dalla
seguente:
"n) la definizione degli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti ed
istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti ed istituzioni
ad esso espressamente riservata dalla legge".
23. Il comma 6 si applica anche alle
concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dellarticolo 14 del decreto legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
24. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli enti locali adeguano lordinamento delle istituzioni
alle disposizioni dellarticolo 22, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dallarticolo 1 della presente legge.
25. Ai fini del presente articolo e
dellarticolo 3, per enti locali si intendono Comuni, Province, Unioni di Comuni e
Comunità montane.
Art. 3.
Risoluzione delle controversie
1. Le controversie eventualmente
insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere
patrimoniale e contrattuale relative ai diritti ed obblighi reciproci possono essere
risolte mediante arbitrato rituale ai sensi del Titolo VIII del Libro quarto del codice di
procedura civile. Linstaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé
la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle
disposizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dellarticolo 2 della presente
legge. Limpugnazione di cui allarticolo 827 del codice di procedura civile è
consentita dinanzi al Consiglio di Stato.