N.1 1998 ANNO XIX - gennaio/febbraio


2. D.l. 23 giugno 1995, n. 244 (*)

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Capo I (Interventi per lo sviluppo nelle aree depresse), artt. 5 e 6

Art. 5 — Interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. Per accelerare l’attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, l’amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indìce una conferenza di servizi per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l’attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell’esito della conferenza di servizi.

2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione Europea così che l’investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell’Unione Europea stessa, l’amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione Europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione numero C 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, numero L 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della L. 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 6 — Disposizioni organizzative

1. Per una efficace utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. È altresì istituito un Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all’articolo 5, d.P.R. 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui Fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Province, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione Europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con Fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le Regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l’integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell’attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l’efficacia dell’attività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all’Osservatorio delle politiche regionali dall’articolo 4, d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell’ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 11, l. 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall’ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 5, d.l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un’azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull’andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull’andamento e sull’efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull’andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L’incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell’incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle Regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all’articolo 5 del d.P.R. 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M. del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell’attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unità di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all’articolo 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell’ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l’Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell’Osservatorio delle politiche regionali dall’articolo 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l’Osservatorio delle politiche regionali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell’Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l’importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del Fondo di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.