2. Testo coordinato della parte II della Costituzione italiana
con le modifiche proposte dalle Regioni
Titolo
I
Il Parlamento
Sezione I
Le Camere
55. - Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato federale.
56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dallultimo
censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
57. - Il Senato federale è composto da membri
degli esecutivi delle Regioni, da questi nominati e revocati.
Alle Regioni con un numero di abitanti fino a
duecentomila spetta un voto; alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinquecentomila
spettano due voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino ad un milione spettano tre
voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a due milioni spettano quattro voti;
alle Regioni con un numero di abitanti fino a quattro milioni spettano cinque voti; alle
Regioni con un numero di abitanti fino a cinque milioni spettano sei voti; alle Regioni
con un numero di abitanti fino a sei milioni spettano sette voti; alle Regioni con un
numero di abitanti superiore a sei milioni spettano otto voti.
Ogni Regione determina il numero dei propri
rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui
dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai membri presenti.
Il Senato federale elegge il Presidente secondo le norme
del regolamento interno il quale viene adottato a maggioranza assoluta dei voti. Il
Presidente convoca e presiede il Senato. Deve convocarlo se lo richiedono i rappresentanti
di almeno due Regioni o il Governo federale. Le sedute del Senato sono pubbliche, salvi i
casi previsti dal regolamento.
58. - [Soppresso].
59. - È componente della Camera dei deputati di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque
anni. La sua durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
61. - Le elezioni della Camera dei deputati hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri della precedente.
62. - La Camera dei deputati si
riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
La Camera dei deputati può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un
terzo dei suoi componenti.
[Soppresso il terzo comma]
63. - La Camera dei deputati elegge fra i
suoi componenti il Presidente e lUfficio di Presidenza.
[Soppresso il secondo comma]
64. - La Camera dei deputati adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei
deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati non sono
valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte della
Camera dei deputati, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
65. - La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con lufficio di deputato.
66. - La Camera dei deputati giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità.
67. - Ogni deputato rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. - I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle
loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera nessun deputato
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato
o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia stato colto
nellatto di commettere un delitto per il quale è previsto larresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati
ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.
69. - I deputati ricevono unindennità
stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
70. - Le leggi federali sono
approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei
deputati e dal Senato federale.
Con legge nazionale sono disposti:
a) lapprovazione del bilancio preventivo e di
quello consuntivo, della legge finanziaria della Federazione e delle leggi collegate
secondo quanto previsto allart. 81;
b) listituzione dei Ministeri, enti o apparati
federali o nazionali;
c) lautorizzazione della ratifica di trattati
internazionali, che comportino impegni incidenti sulle funzioni delle Regioni;
d) i principi generali in materia di procedimento
amministrativo e di rapporti tra amministrazione e cittadini;
e) lordinamento generale del sistema tributario,
nel rispetto di quanto stabilito dallart. 133;
f) lordinamento processuale amministrativo, anche
demandando alle Regioni la disciplina di particolari aspetti di esso;
g) i principi fondamentali generali
dellorganizzazione amministrativa, lordinamento generale del pubblico impiego,
compresa la giurisdizione e la disciplina generale delle responsabilità dei pubblici
funzionari ed impiegati;
h) il sistema elettorale degli enti locali territoriali
e gli elementi costitutivi dei tributi comunali;
i) la disciplina essenziale di principio e le norme
necessarie alla programmazione ed al coordinamento nelle materie non riservate alla
Federazione, la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti
generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali. Disposizioni di dettaglio
sono consentite solo quando sia essenziale lapplicazione immediata e contestuale
della legge in tutto il territorio nazionale;
l) le altre leggi per le quali lapprovazione da
parte del Senato federale sia espressamente prevista dalla Costituzione.
La legge nazionale stabilisce le modalità di
partecipazione della Camera dei deputati e del Senato federale alla formazione della
volontà dellItalia e dellUnione Europea.
71. - Liniziativa legislativa spetta al
Governo ed ai membri di ciascuna Camera per le leggi di rispettiva competenza.
Liniziativa popolare è disciplinata con legge nazionale. Il Senato federale può
esercitare con propria deliberazione liniziativa delle leggi federali
presso la Camera dei deputati.
Le proposte di legge federale sono presentate alla
Camera dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale
può esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza, inviandolo al
Presidente della Camera dei deputati entro 60 giorni. Le proposte di legge federale di
iniziativa del Senato federale sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che
deve esprimere il proprio parere al riguardo.
Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima
al Senato federale.
72. - Ogni disegno di legge, presentato alla
Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
Comissionee poi dalla Camera stessa, che lapprova articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata lurgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme lesame
e lapprovazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
Comissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
72 bis. - Le leggi approvate dalla Camera
dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della
promulgazione.
Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata
dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua
approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati.
Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere
la legge al Senato federale per lapprovazione, questo può investire la Corte
costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione
della legge è sospesa.
Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta
lapprovazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare
direttamente lesercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o
comporti finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei
due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può
essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta.
Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la
legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale
non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per lapprovazione.
I rapporti tra la Camera dei deputati e il Senato
federale, nonché i procedimenti per lesame congiunto delle leggi e per risolvere
eventuali contrasti sono disciplinati da un regolamento approvato da entrambi gli organi.
In ogni caso la legge deve essere approvata con votazione separata della Camera e del
Senato.
73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dallapprovazione.
Se la Camera dei deputati e, qualora ne abbia
competenza, il Senato federale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara
lurgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
74. - Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alla Camera dei deputati
chiedere una nuova deliberazione.
Quando non ricorrano le ipotesi di cui allart. 72 bis,
se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il Senato federale
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
75. - È indetto referendum popolare per deliberare
labrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
76. - Lesercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
77. - Il Governo non può, senza delegazione della
Camera dei deputati, e nelle materie di cui allart. 70, del Senato federale,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e
durgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori
con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera
dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro
cinque giorni. Se il provvedimento provvisorio intervienenelle materie di cui
allart. 70, devessere presentato anche al Senato per la conversione in legge.
La legge di conversione dei decreti-legge deve essere
comunque presentata anche al Senato federale che, se la ritiene invasiva delle
attribuzioni regionali, può impugnarla direttamente di fronte alla Corte costituzionale,
dandone comunicazione alla Camera dei deputati. Limpugnazione non ha effetti
sospensivi, salvo quanto disposto dalla Corte stessa in via cautelare.
I decreti perdono efficacia sin dallinizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei
deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti.
78. - La Camera dei deputati delibera lo
stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
79. - Lamnistia e lindulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei
deputati, in ogni articolo e nella votazione finale.
La legge che concede lamnistia o lindulto
stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso lamnistia e lindulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
80. - Nel rispetto dellart. 70,
comma 2°, lett. c), la Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
81. - Nel rispetto degli artt. 70, comma 2°,
lett. a), e 72 bis, comma 4°, la Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
LEsercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non con legge nazionale e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
82. - La Camera dei deputati e il Senato
federale, nellambito delle rispettive competenze, possono disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nominano fra i propri componenti una
Comissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Comissione
dinchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dellautorità giudiziaria.
TITOLO II
Il Presidente della Repubblica
83. - Il Presidente della
Repubblica è eletto da una Assemblea composta dai Deputati e da un pari numero di
rappresentanti eletti dalle Assemblee regionali in proporzione al numero dei voti di cui
dispongono nel Senato federale; la legge nazionale disciplina la ripartizione e il metodo
di elezione dei rappresentanti delle Regioni secondo i principi del sistema proporzionale.
LAssemblea è convocata e presieduta dal
Presidente della Camera dei deputati. La legge nazionale disciplina la ripartizione e il
metodo di elezione dei rappresentanti delle Regioni secondo i principi del sistema
proporzionale.
Lelezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dellAssemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni detà e goda dei diritti civili e
politici.
LUfficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
Lassegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca lAssemblea, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno
di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente
in carica.
86. - Le funzioni di Presidente della Repubblica, in
ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera
dei deputati.
Nel caso in cui durante la supplenza giunga a scadenza
il mandato del Presidente della Repubblica, lAssemblea per lelezione del nuovo
Presidente della Repubblica è convocata e presieduta dal Presidente del Senato federale.
Nel caso di impedimento permanente o di morte
o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato
federale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta
o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
87. - Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta lunità nazionale.
Può inviare messaggi alla Camera dei deputati e al
Senato federale.
Indice le elezioni della Camera dei deputati
e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati o al
Senato federale dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, lautorizzazione della Camera dei
deputati.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla
Camera dei deputati.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
88. - Il Presidente della Repubblica può, sentito
il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
90. - Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nellesercizio delle sue funzioni, tranne che per
alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dallAssemblea
che lo ha eletto, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
91. - Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi alla Assemblea che lo ha eletto.
Titolo III
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei ministri
92. - Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
93. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.
94. - Il Governo deve avere la fiducia della
Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la
fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il Senato federale può, a maggioranza assoluta,
censurare il comportamento dei membri dellesecutivo che non si attengano al
principio di leale e paritaria collaborazione nella conduzione degli affari non riservati
alla sola Federazione.
95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene lunità di
indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando lattività dei
ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge nazionale, nel rispetto di quanto disposto
dallart. 118, comma 2 provvede allordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e lorganizzazione dei ministeri.
96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i
ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nellesercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con la legge
costituzionale.
Sezione II
La pubblica amministrazione
97. - Lamministrazione
è di regola regionale e locale. Nei casi consentiti dalla Costituzione e dalle leggi
nazionali essa può essere federale.
I pubblici uffici sono organizzati secondo i criteri di
imparzialità e buon andamento. A tal fine la legge attribuisce ai dirigenti delle
amministrazioni pubbliche una adeguata autonomia operativa e stabilisce i criteri per la
valutazione dei risultati da essi conseguiti.
I titolari delle più elevate funzioni dirigenziali sono
nominati dagli organi esecutivi tra persone aventi i necessari requisiti
tecnico-professionali.
Il personale delle amministrazioni pubbliche è assunto
e accede alle qualifiche superiori solo mediante pubblici concorsi aperti ai cittadini
italiani e, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, ai cittadini dellUnione
Europea. Laccesso a tali concorsi può essere limitato soltanto in relazione a
requisiti generali e professionali.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, se membri
della Camera dei deputati, del Senato federale o delle Assemblee regionali, non possono
conseguire promozioni.
La legge federale può stabilire, per i dirigenti delle
amministrazioni pubbliche, limitazioni al diritto di far parte di partiti politici e di
associazioni sindacali.
98. - Lattività amministrativa è
soggetta alla legge. La legge individua e definisce i poteri autoritativi nella misura
necessaria per il conseguimento e il mantenimento del bene comune, secondo il principio di
sussidiarietà.
I dirigenti sono responsabili della legittimità degli
atti adottati dalle rispettive amministrazioni.
I pubblici servizi sono organizzati secondo i criteri di
efficienza, efficacia ed economicità e in modo da garantire agli utenti la possibilità
di verificare la correttezza e il buon andamento del loro svolgimento.
Con legge nazionale possono essere adottate misure per
il coordinamento informativo, statistico e informatico delle amministrazioni federali e
regionali.
Sezione III
Gli organi ausiliari
99. - Il Consiglio nazionale
delleconomia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e
di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha liniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
100. - Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa.
La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per
la Federazione e le Regioni con le modalità stabilite dalla legge nazionale ed attesta la
regolarità dei rendiconti. Trasmette alla Camera dei deputati, al Senato federale e alle
Assemblee regionali una relazione annuale sulla gestione finanziaria della Federazione e
delle Regioni.
La Corte dei conti è composta da venti membri, eletti
in parti uguali e a maggioranza dei due terzi dei componenti, dalla Camera dei deputati e
dal Senato federale. La legge nazionale ne stabilisce i requisiti professionali. I membri
durano in carica sei anni e sono rieleggibili una sola volta. Ad essi sono garantiti
lindipendenza e lo status giuridico dei giudici costituzionali.
La Corte dei conti ha autonomia organizzativa; essa può
altresì istituire sezioni periferiche.
Presso la Corte dei conti è istituito il sistema
informatico della contabilità nazionale cui sono collegate le ragionerie generali della
Federazione e delle Regioni. Spetta alla Corte dei conti dettare le norme tecniche per il
coordinamento dei dati e delle informazioni.
Titolo IV
La magistratura
SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale
101. - La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
102. - La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sullordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo allamministrazione della giustizia.
103. - [Soppresso il primo comma]
[Soppresso il secondo comma]
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i
reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
103 bis. - La giurisdizione amministrativa
è esercitata da Tribunali amministrativi delle Regioni e dal Tribunale amministrativo
federale.
Fermo restando quanto disposto dallart. 117, comma
1, lett. h), le Regioni istituiscono uno o più Tribunali amministrativi ed un
Tribunale amministrativo superiore. Più Regioni possono concordare listituzione di
un Tribunale comune o lestensione della circoscrizione di riferimento di un
Tribunale oltre i confini regionali.
Il Tribunale amministrativo federale esercita di regola
funzioni di revisione delle decisioni dei Tribunali amministrativi regionali per quanto
concerne lapplicazione del diritto federale. La legge nazionale può prevedere che
determinate controversie siano demandate in primo grado al Tribunale amministrativo
superiore, ed in casi speciali in un unico grado al Tribunale amministrativo federale.
La legge regionale disciplina lorganizzazione dei
Tribunali amministrativi delle Regioni per ogni aspetto non riservato alla legge
nazionale.
104. - La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dalla
Camera dei deputati tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dalla Camera dei deputati.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né far parte della Camera dei deputati, del Senato federale o di
unAssemblea regionale.
105. - Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dellordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sullordinamento giudiziario può ammettere
la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati allufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni desercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dallordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
lazione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sullordinamento giudiziario.
108. - Le norme sullordinamento giudiziario e
su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura lindipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano allamministrazione della giustizia.
109. - Lautorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministro della giustizia lorganizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
111. - Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni di primo grado dei Tribunali
amministrativi il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
112. - Il pubblico ministero ha lobbligo di
esercitare lazione penale.
113. - Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
Titolo V
Le Regioni, le Province,
i Comuni
114. - La Repubblica è
costituita dalla Federazione e dalle Regioni.
Ciascuna Regione si articola nei Comuni, i quali
rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, e
nelle Province. La legge regionale può prevedere listituzione, a seconda delle
caratteristiche del territorio, di Comunità montane e di autorità metropolitane.
I rapporti tra Federazione, Regioni ed enti locali si
ispirano al principio di leale cooperazione.
I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il
principio di sussidiarietà, dallente più vicino alle popolazioni interessate.
Spettano alle Regioni la rappresentanza e la cura degli
interessi della comunità regionale. Esse curano lesecuzione delle leggi federali,
nazionali e regionali esercitando le sole funzioni che non possono essere utilmente svolte
a livello locale.
115. - Le Regioni assicurano attraverso propri
organismi il coordinamento delle politiche per la sicurezza concernenti il controllo del
territorio esercitate dai servizi locali di vigilanza.
116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto
Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle dAosta sono attribuite, oltre
alle forme e condizioni di autonomia conferite alle altre Regioni, forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali su
proposta dellorgano legislativo di ciascuna Regione, e con il voto favorevole della
rappresentanza regionale interessata nel Senato federale.
117. - La Federazione ha competenza legislativa
ed esecutiva esclusiva nelle seguenti materie:
a) diritti politici;
b) disciplina delle libertà fondamentali di cui agli
artt. 13-22;
c) affari esteri, salvo quanto disposto dallart.
70, secondo comma lettera c);
d) difesa e Forze armate;
e) disciplina della cittadinanza, della immigrazione e
della estradizione;
f) dogane, protezione dei confini;
g) sicurezza della Federazione e lotta alla criminalità
organizzata;
h) stato giuridico ed economico dei magistrati di ogni
giurisdizione, comprese le garanzie di indipendenza e di autogoverno;
i) polizia giudiziaria;
l) armi, esplosivi e materiale strategico;
m) servizio postale nazionale, emissioni
radio-televisive e servizi resi attraverso reti telematiche;
n) tutela della concorrenza;
o) diritti fondamentali dei lavoratori;
p) ordinamento degli uffici federali e stato giuridico
ed economico degli impiegati della Federazione, salvi i compiti della legge nazionale;
q) sistema elettorale della Camera dei deputati;
r) moneta, sistema valutario e ordinamento generale del
credito.
La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva
nelle seguenti materie:
a) commercio estero;
b) produzione e distribuzione dellenergia;
c) previdenza sociale;
d) istruzione universitaria;
e) ordinamento giudiziario.
In tali materie le Regioni hanno poteri legislativi
amministrativi stabiliti con legge nazionale.
La Federazione ha inoltre competenza legislativa
esclusiva in materia di:
a) legislazione civile, salvo quanto disposto
dallart. 119, comma terzo;
b) legislazione penale, salvo quanto disposto
dallart. 119, comma terzo;
c) ordinamento processuale civile e penale;
d) normativa tecnica;
e) ordinamento delle professioni;
f) tutela e sicurezza del lavoro;
g) ricerca scientifica;
h) regime giuridico dei beni culturali e ambientali;
i) grandi opere pubbliche;
l) ordinamenti didattici e titoli di studio.
Nelle materie di potestà legislativa esclusiva le
funzioni amministrative sono svolte dalle amministrazioni federali o regionali, secondo
quanto disposto con legge nazionale; le Regioni hanno poteri legislativi solo ove ciò sia
espressamente stabilito dalla legge federale.
118. - Salvo che nelle materie ad essa riservate
in via esclusiva e in materia di tributi federali, la Federazione può istituire ministeri
federali esclusivamente per attività relative al coordinamento delle attività
amministrative, ovvero alla cura di servizi o attività di interesse nazionale.
La Federazione può istituire propri uffici periferici
limitatamente allo svolgimento delle funzioni amministrative nelle materie ad essa
riservate in via esclusiva e per lapplicazione, laccertamento, la riscossione
dei tributi della Federazione.
119. - Le Regioni hanno competenza legislativa ed
amministrativa generale, fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà
legislativa esclusiva della Federazione ed alla legge nazionale.
Con il voto della maggioranza dei due terzi dei
consiglieri, le Regioni possono disporre, anche in difformità dalla legislazione
nazionale emanata ai sensi dellart. 70, comma 2, lett. i), fermo il disposto
dellart. 127.
Le Regioni possono disciplinare i rapporti civilistici
strettamente connessi allazione amministrativa. Si applica comunque il disposto
dellart. 127, comma 3. La competenza regionale alla disciplina dellazione
amministrativa non viene meno in ragione delle conseguenze che essa possa avere anche sui
rapporti di ordine penale, fermo restando che le Regioni non possono introdurre
fattispecie incriminatrici non previste dalla legge federale.
La Federazione e le Regioni, ciascuno per le proprie
competenze legislative ed esecutive sono egualmente responsabili per lattuazione
degli impegni assunti nellambito dellUnione Europea. Per le materie per le
quali sono competenti le Regioni, lItalia è rappresentata presso gli organi
comunitari da soggetti designati dal Senato federale.
120. - La Regione non può istituire dazi
dimportazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
121. - La Federazione e le Regioni nonché le
Regioni fra di loro possono stipulare accordi a durata determinata, anche a contenuto
organizzativo, per coordinare le rispettive competenze in vista del migliore conseguimento
di risultati di interesse comune. A tali accordi possono essere chiamati a partecipare le
amministrazioni locali e le altre pubbliche amministrazioni.
Se tali accordi alterano il riparto delle competenze
stabilito dalla Costituzione, essi divengono operativi a condizione che siano stati
ratificati dalla Camera dei deputati e dalle Assemblee regionali. Tuttavia la Federazione
e le Regioni possono in ogni momento denunciarlo e riassumere la competenza
costituzionale. In nessun caso gli accordi possono riguardare le materie di cui
allart. 70, comma secondo, lett. a) e b).
122. - LAssemblea regionale è eletta
secondo i principi del suffragio universale e diretto.
Il sistema di elezione è disciplinato con legge
regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti.
La legge nazionale fissa principi generali in merito
allineleggibilità, le incompatibilità e le prerogative dei membri delle Assemblee
regionali.
123. - I principi dellordinamento
regionale, le relazioni tra Regioni ed enti territoriali, gli organi delle Regioni e le
loro rispettive funzioni sono disciplinati dallo statuto regionale. Lo statuto è
approvato dalla Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne
facciano richiesta almeno i due quinti dellAssemblea regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato, se non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se lo statuto è approvato
dallAssemblea regionale a maggioranza dei due terzi.
Alle Giunte regionali sono attribuiti i poteri
corrispondenti a quelli assegnati al Governo federale in materia di decretazione
durgenza e di attuazione di leggi delegate dalle Assemblee regionali.
Lo statuto determina la composizione e disciplina le
modalità con cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle
leggi e degli atti amministrativi generali della Regione.
Lo statuto prevede il referendum abrogativo dei
provvedimenti amministrativi e delle leggi, fatta esclusione per quelle di bilancio e per
le leggi istitutive di tributi, secondo modalità stabilite dalla legge regionale.
124. - Le funzioni di coordinamento tra le
amministrazioni periferiche della Federazione nella Regione sono riservate in via
esclusiva al Commissario federale che è nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge nazionale.
125. - Quando un atto legislativo delle Regioni
appaia invasivo delle competenze federali, la Federazione può sollevare conflitto davanti
alla Corte costituzionale.
Il Governo può sostituirsi agli organi di una Regione:
a) in caso di inerzia o di mancato esercizio, entro i
termini stabiliti dalla legge nazionale, di adempimenti amministrativi da parte degli
organi regionali;
b) in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo
lincolumità e la sicurezza pubblica, quando le strutture regionali
non siano in grado di provvedere adeguatamente;
c) in ogni altro caso, su richiesta dei competenti
organi regionali.
Nei casi previsti dalle lett. a) e b), il
provvedimento che dispone lintervento sostitutivo è sottoposto
allapprovazione del Senato federale; esso si dà per approvato se il Senato federale
non ne nega lapprovazione entro quindici giorni dalla presentazione.
Nellipotesi prevista dalla lett. b) del comma precedente, il Governo
federale, sotto la propria responsabilità può adottare provvedimenti provvisori che
devono essere sottoposti al Senato federale entro 48 ore per lapprovazione.
126. - Oltre ai casi previsti dallo statuto,
lAssemblea regionale può essere sciolta:
a) quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi
atti contrari alla Costituzione;
b) per ragioni di sicurezza nazionale;
c) quando, per ragioni politiche o per altri motivi, ne
sia impedito il regolare funzionamento.
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente
della Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il decreto si dà per approvato
se il Senato federale non ne nega lapprovazione entro quindici giorni dalla
presentazione.
Con il decreto di scioglimento sono altresì indette le
elezioni entro 60 giorni. Nei casi previsti dalle lett. a) e b) del comma 1,
il decreto di scioglimento può prevedere che, sino alla ricostituzione degli organi
regionali, allordinaria amministrazione provveda un Commissario individuato nel
decreto stesso.
127. - Ogni legge approvata dallAssemblea
regionale è comunicata immediatamente al Governo federale, salvo quanto disposto
dallarticolo 129; non può essere promulgata prima di 15 giorni dalla comunicazione
ed entra in vigore non prima di 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Il Governo federale, quando la legge regionale contrasti
con la Costituzione, promuove entro 15 giorni dalla comunicazione della legge stessa la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, che si pronuncia entro 60
giorni. Trascorso tale periodo senza una decisione, la legge regionale è promulgata.
Il Governo federale può, quando la legge regionale si
discosti dai principi della legge nazionale e dagli altri contenuti nellart. 70,
comma secondo, lett. i), sollevare opposizione di fronte alla Camera dei deputati
entro 15 giorni dalla comunicazione. La promulgazione della legge è sospesa.
La Camera dei deputati investe dellopposizione una
Commissione composta da 15 membri della Camera dei deputati e altrettanti del Senato
federale. La Commissione è presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, il cui
voto, in caso di parità, prevale. Essa può deliberare in via definitiva il divieto di
ulteriore corso della legge regionale nel termine perentorio di 15 giorni.
128. - Mediante legge regionale o con accordi
disciplinati dalla legge regionale può essere diversificata, anche per singoli casi, la
attribuzione di funzioni regionali e locali.
Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti
locali mediante trasferimenti secondo i criteri generali stabiliti da legge nazionale.
Le Regioni assicurano la perequazione finanziaria
nellambito locale con appositi fondi da ripartire secondo criteri stabiliti dalla
legge regionale in ragione anche dei risultati ottenuti dagli enti locali territoriali
nellapplicazione dei propri tributi.
129. - Al fine di favorire la partecipazione
degli enti locali alla determinazione dellapolitica regionale, presso ogni Regione è
istituito il Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo
statuto e dalla legge regionale.
Il Consiglio delle autonomie locali è composto da
rappresentanti degli esecutivi degli enti locali, scelti tenendo conto delle
caratteristiche socio-economiche e territoriali delle diverse zone della Regione.
Il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla
formazione delle leggi con funzioni consultive; può esporre proposte di legge
allAssemblea regionale.
Sono sottoposte alla approvazione del Consiglio delle
autonomie:
a) le leggi che dispongono in materia di ordinamento e
funzioni degli enti territoriali, nonché la legge che disciplina gli accordi previsti
dallart. 128, primo comma;
b) le leggi con le quali vengono determinati i criteri
per la ripartizione dei trasferimenti regionali e del fondo di perequazione locale.
Lopposizione del Consiglio delle autonomie ad una
delle leggi di cui al comma precedente può essere superata dallAssemblea regionale
con la maggioranza assoluta dei consiglieri.
Il Consiglio delle autonomie, ove lAssemblea
regionale superi la sua opposizione con le modalità di cui al comma precedente può, a
maggioranza assoluta, sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte costituzionale
per violazione dei principi di sussidiarietà di autonomia locale.
130. - Il controllo di legittimità sugli atti
degli enti locali si svolge mediante impugnazione da parte del Presidente della Regione
dinanzi al giudice competente. La legge nazionale individua gli atti da sottoporre al
controllo e ne disciplina il procedimento.
Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o
sciolti dalla Regione nei soli casi previsti dalla legge nazionale, la quale disciplina
altresì i casi di esercizio sostitutivo del potere da parte di autorità regionali.
La gestione delle amministrazioni locali è soggetta al
controllo della Corte dei conti secondo quanto disposto dallart. 100 bis a
controllo interno in conformità a quanto stabilito dalle leggi regionali nonché dagli
statuti locali.
131. - Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle dAosta, Lombardia; Trentino-Alto
Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche;
Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
132. - Con legge costituzionale possono essere
modificati i confini territoriali e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta
sia approvata dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate
con referendum indetto dal Governo federale, e le nuove Regioni che si
costituiscono, qualora non derivino dalla fusione tra due o più Regioni, abbiano almeno
quattro milioni di abitanti.
I mutamenti dei confini territoriali e della
denominazione dei Comuni e delle Province sono decisi con legge regionale sempre che la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
interessate.
133. - La Federazione e le Regioni disciplinano e
riscuotono i tributi di rispettiva competenza.
La legge nazionale stabilisce i criteri per
lattribuzione alle Regioni di una quota del gettito delle imposte federali.
La Federazione assicura la perequazione finanziaria tra
le Regioni mediante un apposito fondo.
I tributi regionali non possono essere disciplinati e
applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose
allinterno della Federazione e dellUnione Europea.
133 bis. - LAssemblea regionale
approva ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
regionale.
Lesercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non con apposita legge regionale e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Le leggi di approvazione del bilancio regionale non
possono introdurre nuovi tributi o nuove o maggiori spese. Le entrate che provengono
dallaccensione di prestiti e che non siano destinate a rimborsare prestiti possono
essere impegnate esclusivamente per finanziare spese in conto capitale.
Le leggi che prevedono nuove o maggiori spese o
comportino riduzioni di entrate devono prevedere i mezzi finanziari per farvi fronte per
lintero periodo di applicazione nelle forme indicate da apposita legge nazionale.
La legge nazionale stabilisce i limiti del ricorso al
credito da parte delle Regioni.
Titolo VI
Garanzie costituzionali
Sezione I
La Corte costituzionale
134. - La Corte costituzionale
giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
135. - La Corte costituzionale è composta da 18
membri. Quattro membri sono nominati dal Presidente della Repubblica. I rimanenti membri
sono eletti rispettivamente:
- quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza di due
terzi;
- quattro dal Senato federale a maggioranza dei due
terzi;
- due eletti dalla Corte di cassazione e due eletti dal
Tribunale amministrativo federale;
- due dagli organi regionali di giustizia
amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i
professori ordinari di Università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dallesercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dellufficio di giudice.
Lufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di una Assemblea regionale, con lesercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilità a deputato, che la
Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
136. - Quando la Corte dichiara
lillegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alla
Camera dei deputati, al Senato federale ed alle Assemblee regionali interessate,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
137. - Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie dindipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali
138. - Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera
dei deputati e dal Senato federale con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della
Camera dei deputati e del Senato federale nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto
dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.
139. - La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.
NORME TRANSITORIE
I. Sino a quando non sia entrato in
vigore lo statuto regionale, in sede di prima costituzione il Consiglio delle autonomie è
composto dai sindaci dei quindici Comuni di maggiore dimensione demografica.
II. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni
che, in ragione del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate dagli enti
locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, su richiesta approvata a
maggioranza assoluta dal Consiglio delle autonomie, alla definizione provvede la legge
nazionale.
III. Fino allentrata in vigore della legge
nazionale di riforma tributaria delle Regioni la Federazione applicherà limposta
sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e limposta sul valore
aggiunto. Le Regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono attualmente di
competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso degli autoveicoli e quelle di
concessione regionale, i contributi sanitari su lavoratori dipendenti ed autonomi.
Alle Regioni è assegnata una quota dellIrpef
relativa ai redditi prodotti nel loro territorio secondo i criteri e nella misura
stabilita da apposita legge nazionale.
È istituito il fondo di perequazione interregionale cui
affluiscono quote dellIva riscossa sullintero territorio nella misura
stabilita con apposita legge nazionale secondo la previsione costituzionale.
Sono contestualmente aboliti il fondo sanitario
nazionale ed il fondo comune per le Regioni.
IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla
Corte dei conti sono esercitate dai Tribunali amministrativi regionali secondo le norme
fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state emanate, le
funzioni delle sezioni regionali sono esercitate dalle Corti di appello, quelle delle
sezioni centrali dalla Corte di cassazione, mentre le funzioni dei procuratori della Corte
dei conti sono svolte dallufficio del pubblico ministero presso le giurisdizioni
competenti.
Sino a quando non sia istituito il Tribunale
amministrativo superiore, le relative funzioni sono esercitate dalle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato.
V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di Tribunale
amministrativo federale fino allentrata in vigore della legge federale che ne
disciplina listituzione e il funzionamento.
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