N.1 1997 ANNO XVIII - gennaio/febbraio


2. Testo coordinato della parte II della Costituzione italiana con le modifiche proposte dalle Regioni

 Titolo I
Il Parlamento

Sezione I
Le Camere

55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale.

56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

57. - Il Senato federale è composto da membri degli esecutivi delle Regioni, da questi nominati e revocati.

Alle Regioni con un numero di abitanti fino a duecentomila spetta un voto; alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinquecentomila spettano due voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino ad un milione spettano tre voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a due milioni spettano quattro voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a quattro milioni spettano cinque voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a cinque milioni spettano sei voti; alle Regioni con un numero di abitanti fino a sei milioni spettano sette voti; alle Regioni con un numero di abitanti superiore a sei milioni spettano otto voti.

Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai membri presenti.

Il Senato federale elegge il Presidente secondo le norme del regolamento interno il quale viene adottato a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente convoca e presiede il Senato. Deve convocarlo se lo richiedono i rappresentanti di almeno due Regioni o il Governo federale. Le sedute del Senato sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

58. - [Soppresso].

59. - È componente della Camera dei deputati di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La sua durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

61. - Le elezioni della Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri della precedente.

62. - La Camera dei deputati si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

La Camera dei deputati può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

[Soppresso il terzo comma]

63. - La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.

[Soppresso il secondo comma]

64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera dei deputati, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato.

66. - La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67. - Ogni deputato rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera nessun deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia stato colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

69. - I deputati ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

Sezione II
La formazione delle leggi

70. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato federale.

Con legge nazionale sono disposti:

a) l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, della legge finanziaria della Federazione e delle leggi collegate secondo quanto previsto all’art. 81;

b) l’istituzione dei Ministeri, enti o apparati federali o nazionali;

c) l’autorizzazione della ratifica di trattati internazionali, che comportino impegni incidenti sulle funzioni delle Regioni;

d) i principi generali in materia di procedimento amministrativo e di rapporti tra amministrazione e cittadini;

e) l’ordinamento generale del sistema tributario, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 133;

f) l’ordinamento processuale amministrativo, anche demandando alle Regioni la disciplina di particolari aspetti di esso;

g) i principi fondamentali generali dell’organizzazione amministrativa, l’ordinamento generale del pubblico impiego, compresa la giurisdizione e la disciplina generale delle responsabilità dei pubblici funzionari ed impiegati;

h) il sistema elettorale degli enti locali territoriali e gli elementi costitutivi dei tributi comunali;

i) la disciplina essenziale di principio e le norme necessarie alla programmazione ed al coordinamento nelle materie non riservate alla Federazione, la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali. Disposizioni di dettaglio sono consentite solo quando sia essenziale l’applicazione immediata e contestuale della legge in tutto il territorio nazionale;

l) le altre leggi per le quali l’approvazione da parte del Senato federale sia espressamente prevista dalla Costituzione.

La legge nazionale stabilisce le modalità di partecipazione della Camera dei deputati e del Senato federale alla formazione della volontà dell’Italia e dell’Unione Europea.

71. - L’iniziativa legislativa spetta al Governo ed ai membri di ciascuna Camera per le leggi di rispettiva competenza. L’iniziativa popolare è disciplinata con legge nazionale. Il Senato federale può esercitare con propria deliberazione l’iniziativa delle leggi federali presso la Camera dei deputati.

Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale può esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza, inviandolo al Presidente della Camera dei deputati entro 60 giorni. Le proposte di legge federale di iniziativa del Senato federale sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve esprimere il proprio parere al riguardo.

Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato federale.

72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Comissionee poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Comissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

72 bis. - Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione.

Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l’approvazione, questo può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa.

Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l’approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l’esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comporti finanziamenti differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta.

Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l’approvazione.

I rapporti tra la Camera dei deputati e il Senato federale, nonché i procedimenti per l’esame congiunto delle leggi e per risolvere eventuali contrasti sono disciplinati da un regolamento approvato da entrambi gli organi. In ogni caso la legge deve essere approvata con votazione separata della Camera e del Senato.

73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Se la Camera dei deputati e, qualora ne abbia competenza, il Senato federale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alla Camera dei deputati chiedere una nuova deliberazione.

Quando non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 72 bis, se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il Senato federale approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75. - È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

76. - L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

77. - Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati, e nelle materie di cui all’art. 70, del Senato federale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Se il provvedimento provvisorio intervienenelle materie di cui all’art. 70, dev’essere presentato anche al Senato per la conversione in legge.

La legge di conversione dei decreti-legge deve essere comunque presentata anche al Senato federale che, se la ritiene invasiva delle attribuzioni regionali, può impugnarla direttamente di fronte alla Corte costituzionale, dandone comunicazione alla Camera dei deputati. L’impugnazione non ha effetti sospensivi, salvo quanto disposto dalla Corte stessa in via cautelare.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

78. - La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

79. - L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

80. - Nel rispetto dell’art. 70, comma 2°, lett. c), la Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

81. - Nel rispetto degli artt. 70, comma 2°, lett. a), e 72 bis, comma 4°, la Camera dei deputati approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’Esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non con legge nazionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

82. - La Camera dei deputati e il Senato federale, nell’ambito delle rispettive competenze, possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nominano fra i propri componenti una Comissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Comissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II
Il Presidente della Repubblica

83. - Il Presidente della Repubblica è eletto da una Assemblea composta dai Deputati e da un pari numero di rappresentanti eletti dalle Assemblee regionali in proporzione al numero dei voti di cui dispongono nel Senato federale; la legge nazionale disciplina la ripartizione e il metodo di elezione dei rappresentanti delle Regioni secondo i principi del sistema proporzionale.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Camera dei deputati. La legge nazionale disciplina la ripartizione e il metodo di elezione dei rappresentanti delle Regioni secondo i principi del sistema proporzionale.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. - Le funzioni di Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

Nel caso in cui durante la supplenza giunga a scadenza il mandato del Presidente della Repubblica, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica è convocata e presieduta dal Presidente del Senato federale.

Nel caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato federale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alla Camera dei deputati e al Senato federale.

Indice le elezioni della Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati o al Senato federale dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera dei deputati.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88. - Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

90. - Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dall’Assemblea che lo ha eletto, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi alla Assemblea che lo ha eletto.

Titolo III
Il Governo

Sezione I
Il Consiglio dei ministri

92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

93. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il Senato federale può, a maggioranza assoluta, censurare il comportamento dei membri dell’esecutivo che non si attengano al principio di leale e paritaria collaborazione nella conduzione degli affari non riservati alla sola Federazione.

95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge nazionale, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 118, comma 2 provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con la legge costituzionale.

Sezione II
La pubblica amministrazione

97. - L’amministrazione è di regola regionale e locale. Nei casi consentiti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali essa può essere federale.

I pubblici uffici sono organizzati secondo i criteri di imparzialità e buon andamento. A tal fine la legge attribuisce ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche una adeguata autonomia operativa e stabilisce i criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti.

I titolari delle più elevate funzioni dirigenziali sono nominati dagli organi esecutivi tra persone aventi i necessari requisiti tecnico-professionali.

Il personale delle amministrazioni pubbliche è assunto e accede alle qualifiche superiori solo mediante pubblici concorsi aperti ai cittadini italiani e, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, ai cittadini dell’Unione Europea. L’accesso a tali concorsi può essere limitato soltanto in relazione a requisiti generali e professionali.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, se membri della Camera dei deputati, del Senato federale o delle Assemblee regionali, non possono conseguire promozioni.

La legge federale può stabilire, per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, limitazioni al diritto di far parte di partiti politici e di associazioni sindacali.

98. - L’attività amministrativa è soggetta alla legge. La legge individua e definisce i poteri autoritativi nella misura necessaria per il conseguimento e il mantenimento del bene comune, secondo il principio di sussidiarietà.

I dirigenti sono responsabili della legittimità degli atti adottati dalle rispettive amministrazioni.

I pubblici servizi sono organizzati secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e in modo da garantire agli utenti la possibilità di verificare la correttezza e il buon andamento del loro svolgimento.

Con legge nazionale possono essere adottate misure per il coordinamento informativo, statistico e informatico delle amministrazioni federali e regionali.

Sezione III

Gli organi ausiliari

99. - Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

100. - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa.

La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per la Federazione e le Regioni con le modalità stabilite dalla legge nazionale ed attesta la regolarità dei rendiconti. Trasmette alla Camera dei deputati, al Senato federale e alle Assemblee regionali una relazione annuale sulla gestione finanziaria della Federazione e delle Regioni.

La Corte dei conti è composta da venti membri, eletti in parti uguali e a maggioranza dei due terzi dei componenti, dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. La legge nazionale ne stabilisce i requisiti professionali. I membri durano in carica sei anni e sono rieleggibili una sola volta. Ad essi sono garantiti l’indipendenza e lo status giuridico dei giudici costituzionali.

La Corte dei conti ha autonomia organizzativa; essa può altresì istituire sezioni periferiche.

Presso la Corte dei conti è istituito il sistema informatico della contabilità nazionale cui sono collegate le ragionerie generali della Federazione e delle Regioni. Spetta alla Corte dei conti dettare le norme tecniche per il coordinamento dei dati e delle informazioni.

Titolo IV
La magistratura

SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale

101. - La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

102. - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

103. - [Soppresso il primo comma]

[Soppresso il secondo comma]

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

103 bis. - La giurisdizione amministrativa è esercitata da Tribunali amministrativi delle Regioni e dal Tribunale amministrativo federale.

Fermo restando quanto disposto dall’art. 117, comma 1, lett. h), le Regioni istituiscono uno o più Tribunali amministrativi ed un Tribunale amministrativo superiore. Più Regioni possono concordare l’istituzione di un Tribunale comune o l’estensione della circoscrizione di riferimento di un Tribunale oltre i confini regionali.

Il Tribunale amministrativo federale esercita di regola funzioni di revisione delle decisioni dei Tribunali amministrativi regionali per quanto concerne l’applicazione del diritto federale. La legge nazionale può prevedere che determinate controversie siano demandate in primo grado al Tribunale amministrativo superiore, ed in casi speciali in un unico grado al Tribunale amministrativo federale.

La legge regionale disciplina l’organizzazione dei Tribunali amministrativi delle Regioni per ogni aspetto non riservato alla legge nazionale.

104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dalla Camera dei deputati tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dalla Camera dei deputati.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte della Camera dei deputati, del Senato federale o di un’Assemblea regionale.

105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

108. - Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

109. - L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II
Norme sulla giurisdizione

111. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni di primo grado dei Tribunali amministrativi il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

112. - Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

113. - Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V
Le Regioni, le Province,
i Comuni

114. - La Repubblica è costituita dalla Federazione e dalle Regioni.

Ciascuna Regione si articola nei Comuni, i quali rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, e nelle Province. La legge regionale può prevedere l’istituzione, a seconda delle caratteristiche del territorio, di Comunità montane e di autorità metropolitane.

I rapporti tra Federazione, Regioni ed enti locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall’ente più vicino alle popolazioni interessate.

Spettano alle Regioni la rappresentanza e la cura degli interessi della comunità regionale. Esse curano l’esecuzione delle leggi federali, nazionali e regionali esercitando le sole funzioni che non possono essere utilmente svolte a livello locale.

115. - Le Regioni assicurano attraverso propri organismi il coordinamento delle politiche per la sicurezza concernenti il controllo del territorio esercitate dai servizi locali di vigilanza.

116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite, oltre alle forme e condizioni di autonomia conferite alle altre Regioni, forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali su proposta dell’organo legislativo di ciascuna Regione, e con il voto favorevole della rappresentanza regionale interessata nel Senato federale.

117. - La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva esclusiva nelle seguenti materie:

a) diritti politici;

b) disciplina delle libertà fondamentali di cui agli artt. 13-22;

c) affari esteri, salvo quanto disposto dall’art. 70, secondo comma lettera c);

d) difesa e Forze armate;

e) disciplina della cittadinanza, della immigrazione e della estradizione;

f) dogane, protezione dei confini;

g) sicurezza della Federazione e lotta alla criminalità organizzata;

h) stato giuridico ed economico dei magistrati di ogni giurisdizione, comprese le garanzie di indipendenza e di autogoverno;

i) polizia giudiziaria;

l) armi, esplosivi e materiale strategico;

m) servizio postale nazionale, emissioni radio-televisive e servizi resi attraverso reti telematiche;

n) tutela della concorrenza;

o) diritti fondamentali dei lavoratori;

p) ordinamento degli uffici federali e stato giuridico ed economico degli impiegati della Federazione, salvi i compiti della legge nazionale;

q) sistema elettorale della Camera dei deputati;

r) moneta, sistema valutario e ordinamento generale del credito.

La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie:

a) commercio estero;

b) produzione e distribuzione dell’energia;

c) previdenza sociale;

d) istruzione universitaria;

e) ordinamento giudiziario.

In tali materie le Regioni hanno poteri legislativi amministrativi stabiliti con legge nazionale.

La Federazione ha inoltre competenza legislativa esclusiva in materia di:

a) legislazione civile, salvo quanto disposto dall’art. 119, comma terzo;

b) legislazione penale, salvo quanto disposto dall’art. 119, comma terzo;

c) ordinamento processuale civile e penale;

d) normativa tecnica;

e) ordinamento delle professioni;

f) tutela e sicurezza del lavoro;

g) ricerca scientifica;

h) regime giuridico dei beni culturali e ambientali;

i) grandi opere pubbliche;

l) ordinamenti didattici e titoli di studio.

Nelle materie di potestà legislativa esclusiva le funzioni amministrative sono svolte dalle amministrazioni federali o regionali, secondo quanto disposto con legge nazionale; le Regioni hanno poteri legislativi solo ove ciò sia espressamente stabilito dalla legge federale.

118. - Salvo che nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e in materia di tributi federali, la Federazione può istituire ministeri federali esclusivamente per attività relative al coordinamento delle attività amministrative, ovvero alla cura di servizi o attività di interesse nazionale.

La Federazione può istituire propri uffici periferici limitatamente allo svolgimento delle funzioni amministrative nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e per l’applicazione, l’accertamento, la riscossione dei tributi della Federazione.

119. - Le Regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa generale, fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva della Federazione ed alla legge nazionale.

Con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri, le Regioni possono disporre, anche in difformità dalla legislazione nazionale emanata ai sensi dell’art. 70, comma 2, lett. i), fermo il disposto dell’art. 127.

Le Regioni possono disciplinare i rapporti civilistici strettamente connessi all’azione amministrativa. Si applica comunque il disposto dell’art. 127, comma 3. La competenza regionale alla disciplina dell’azione amministrativa non viene meno in ragione delle conseguenze che essa possa avere anche sui rapporti di ordine penale, fermo restando che le Regioni non possono introdurre fattispecie incriminatrici non previste dalla legge federale.

La Federazione e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze legislative ed esecutive sono egualmente responsabili per l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito dell’Unione Europea. Per le materie per le quali sono competenti le Regioni, l’Italia è rappresentata presso gli organi comunitari da soggetti designati dal Senato federale.

120. - La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

121. - La Federazione e le Regioni nonché le Regioni fra di loro possono stipulare accordi a durata determinata, anche a contenuto organizzativo, per coordinare le rispettive competenze in vista del migliore conseguimento di risultati di interesse comune. A tali accordi possono essere chiamati a partecipare le amministrazioni locali e le altre pubbliche amministrazioni.

Se tali accordi alterano il riparto delle competenze stabilito dalla Costituzione, essi divengono operativi a condizione che siano stati ratificati dalla Camera dei deputati e dalle Assemblee regionali. Tuttavia la Federazione e le Regioni possono in ogni momento denunciarlo e riassumere la competenza costituzionale. In nessun caso gli accordi possono riguardare le materie di cui all’art. 70, comma secondo, lett. a) e b).

122. - L’Assemblea regionale è eletta secondo i principi del suffragio universale e diretto.

Il sistema di elezione è disciplinato con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

La legge nazionale fissa principi generali in merito all’ineleggibilità, le incompatibilità e le prerogative dei membri delle Assemblee regionali.

123. - I principi dell’ordinamento regionale, le relazioni tra Regioni ed enti territoriali, gli organi delle Regioni e le loro rispettive funzioni sono disciplinati dallo statuto regionale. Lo statuto è approvato dalla Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano richiesta almeno i due quinti dell’Assemblea regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato, se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se lo statuto è approvato dall’Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi.

Alle Giunte regionali sono attribuiti i poteri corrispondenti a quelli assegnati al Governo federale in materia di decretazione d’urgenza e di attuazione di leggi delegate dalle Assemblee regionali.

Lo statuto determina la composizione e disciplina le modalità con cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione.

Lo statuto prevede il referendum abrogativo dei provvedimenti amministrativi e delle leggi, fatta esclusione per quelle di bilancio e per le leggi istitutive di tributi, secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

124. - Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni periferiche della Federazione nella Regione sono riservate in via esclusiva al Commissario federale che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge nazionale.

125. - Quando un atto legislativo delle Regioni appaia invasivo delle competenze federali, la Federazione può sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale.

Il Governo può sostituirsi agli organi di una Regione:

a) in caso di inerzia o di mancato esercizio, entro i termini stabiliti dalla legge nazionale, di adempimenti amministrativi da parte degli organi regionali;

b) in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo l’incolumità e la sicurezza pubblica, quando le strutture regionali non siano in grado di provvedere adeguatamente;

c) in ogni altro caso, su richiesta dei competenti organi regionali.

Nei casi previsti dalle lett. a) e b), il provvedimento che dispone l’intervento sostitutivo è sottoposto all’approvazione del Senato federale; esso si dà per approvato se il Senato federale non ne nega l’approvazione entro quindici giorni dalla presentazione. Nell’ipotesi prevista dalla lett. b) del comma precedente, il Governo federale, sotto la propria responsabilità può adottare provvedimenti provvisori che devono essere sottoposti al Senato federale entro 48 ore per l’approvazione.

126. - Oltre ai casi previsti dallo statuto, l’Assemblea regionale può essere sciolta:

a) quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione;

b) per ragioni di sicurezza nazionale;

c) quando, per ragioni politiche o per altri motivi, ne sia impedito il regolare funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il decreto si dà per approvato se il Senato federale non ne nega l’approvazione entro quindici giorni dalla presentazione.

Con il decreto di scioglimento sono altresì indette le elezioni entro 60 giorni. Nei casi previsti dalle lett. a) e b) del comma 1, il decreto di scioglimento può prevedere che, sino alla ricostituzione degli organi regionali, all’ordinaria amministrazione provveda un Commissario individuato nel decreto stesso.

127. - Ogni legge approvata dall’Assemblea regionale è comunicata immediatamente al Governo federale, salvo quanto disposto dall’articolo 129; non può essere promulgata prima di 15 giorni dalla comunicazione ed entra in vigore non prima di 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo federale, quando la legge regionale contrasti con la Costituzione, promuove entro 15 giorni dalla comunicazione della legge stessa la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, che si pronuncia entro 60 giorni. Trascorso tale periodo senza una decisione, la legge regionale è promulgata.

Il Governo federale può, quando la legge regionale si discosti dai principi della legge nazionale e dagli altri contenuti nell’art. 70, comma secondo, lett. i), sollevare opposizione di fronte alla Camera dei deputati entro 15 giorni dalla comunicazione. La promulgazione della legge è sospesa.

La Camera dei deputati investe dell’opposizione una Commissione composta da 15 membri della Camera dei deputati e altrettanti del Senato federale. La Commissione è presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, il cui voto, in caso di parità, prevale. Essa può deliberare in via definitiva il divieto di ulteriore corso della legge regionale nel termine perentorio di 15 giorni.

128. - Mediante legge regionale o con accordi disciplinati dalla legge regionale può essere diversificata, anche per singoli casi, la attribuzione di funzioni regionali e locali.

Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali mediante trasferimenti secondo i criteri generali stabiliti da legge nazionale.

Le Regioni assicurano la perequazione finanziaria nell’ambito locale con appositi fondi da ripartire secondo criteri stabiliti dalla legge regionale in ragione anche dei risultati ottenuti dagli enti locali territoriali nell’applicazione dei propri tributi.

129. - Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla determinazione dellapolitica regionale, presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo statuto e dalla legge regionale.

Il Consiglio delle autonomie locali è composto da rappresentanti degli esecutivi degli enti locali, scelti tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali delle diverse zone della Regione.

Il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle leggi con funzioni consultive; può esporre proposte di legge all’Assemblea regionale.

Sono sottoposte alla approvazione del Consiglio delle autonomie:

a) le leggi che dispongono in materia di ordinamento e funzioni degli enti territoriali, nonché la legge che disciplina gli accordi previsti dall’art. 128, primo comma;

b) le leggi con le quali vengono determinati i criteri per la ripartizione dei trasferimenti regionali e del fondo di perequazione locale.

L’opposizione del Consiglio delle autonomie ad una delle leggi di cui al comma precedente può essere superata dall’Assemblea regionale con la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il Consiglio delle autonomie, ove l’Assemblea regionale superi la sua opposizione con le modalità di cui al comma precedente può, a maggioranza assoluta, sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte costituzionale per violazione dei principi di sussidiarietà di autonomia locale.

130. - Il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali si svolge mediante impugnazione da parte del Presidente della Regione dinanzi al giudice competente. La legge nazionale individua gli atti da sottoporre al controllo e ne disciplina il procedimento.

Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o sciolti dalla Regione nei soli casi previsti dalla legge nazionale, la quale disciplina altresì i casi di esercizio sostitutivo del potere da parte di autorità regionali.

La gestione delle amministrazioni locali è soggetta al controllo della Corte dei conti secondo quanto disposto dall’art. 100 bis a controllo interno in conformità a quanto stabilito dalle leggi regionali nonché dagli statuti locali.

131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d’Aosta, Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

132. - Con legge costituzionale possono essere modificati i confini territoriali e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia approvata dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate con referendum indetto dal Governo federale, e le nuove Regioni che si costituiscono, qualora non derivino dalla fusione tra due o più Regioni, abbiano almeno quattro milioni di abitanti.

I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione dei Comuni e delle Province sono decisi con legge regionale sempre che la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.

133. - La Federazione e le Regioni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza.

La legge nazionale stabilisce i criteri per l’attribuzione alle Regioni di una quota del gettito delle imposte federali.

La Federazione assicura la perequazione finanziaria tra le Regioni mediante un apposito fondo.

I tributi regionali non possono essere disciplinati e applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all’interno della Federazione e dell’Unione Europea.

133 bis. - L’Assemblea regionale approva ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo regionale.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non con apposita legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Le leggi di approvazione del bilancio regionale non possono introdurre nuovi tributi o nuove o maggiori spese. Le entrate che provengono dall’accensione di prestiti e che non siano destinate a rimborsare prestiti possono essere impegnate esclusivamente per finanziare spese in conto capitale.

Le leggi che prevedono nuove o maggiori spese o comportino riduzioni di entrate devono prevedere i mezzi finanziari per farvi fronte per l’intero periodo di applicazione nelle forme indicate da apposita legge nazionale.

La legge nazionale stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte delle Regioni.

Titolo VI
Garanzie costituzionali

Sezione I
La Corte costituzionale

134. - La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

135. - La Corte costituzionale è composta da 18 membri. Quattro membri sono nominati dal Presidente della Repubblica. I rimanenti membri sono eletti rispettivamente:

- quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza di due terzi;

- quattro dal Senato federale a maggioranza dei due terzi;

- due eletti dalla Corte di cassazione e due eletti dal Tribunale amministrativo federale;

- due dagli organi regionali di giustizia amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori ordinari di Università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di una Assemblea regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

136. - Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alla Camera dei deputati, al Senato federale ed alle Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137. - Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali

138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato federale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato federale nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

139. - La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

NORME TRANSITORIE

I. Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto regionale, in sede di prima costituzione il Consiglio delle autonomie è composto dai sindaci dei quindici Comuni di maggiore dimensione demografica.

II. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in ragione del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate dagli enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, su richiesta approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio delle autonomie, alla definizione provvede la legge nazionale.

III. Fino all’entrata in vigore della legge nazionale di riforma tributaria delle Regioni la Federazione applicherà l’imposta sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e l’imposta sul valore aggiunto. Le Regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono attualmente di competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i contributi sanitari su lavoratori dipendenti ed autonomi.

Alle Regioni è assegnata una quota dell’Irpef relativa ai redditi prodotti nel loro territorio secondo i criteri e nella misura stabilita da apposita legge nazionale.

È istituito il fondo di perequazione interregionale cui affluiscono quote dell’Iva riscossa sull’intero territorio nella misura stabilita con apposita legge nazionale secondo la previsione costituzionale.

Sono contestualmente aboliti il fondo sanitario nazionale ed il fondo comune per le Regioni.

IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte dei conti sono esercitate dai Tribunali amministrativi regionali secondo le norme fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state emanate, le funzioni delle sezioni regionali sono esercitate dalle Corti di appello, quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione, mentre le funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono svolte dall’ufficio del pubblico ministero presso le giurisdizioni competenti.

Sino a quando non sia istituito il Tribunale amministrativo superiore, le relative funzioni sono esercitate dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di Tribunale amministrativo federale fino all’entrata in vigore della legge federale che ne disciplina l’istituzione e il funzionamento.