Testo coordinato della legge 8
giugno 1990, n. 142
Ordinamento delle autonomie locali
Capo I Princìpi generali (*)
1. Oggetto della legge
1. La presente legge detta i princìpi
dellordinamento dei Comuni e delle Province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione.
3. Ai sensi dellarticolo 128 della
Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi della
presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
2. Autonomia dei Comuni e delle Province
1. "Le Comunità locali, ordinate in
Comuni e Province, sono autonome.
2. Il Comune è lente locale che
rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La Provincia, ente locale intermedio tra
Comune e Regione, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e
ne coordina lo sviluppo.
4. I Comuni e le Province hanno autonomia
statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e
finanziaria nellambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
5. I Comuni e le Province sono titolari di
funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo
il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali."
3. Rapporti tra Regioni ed enti locali
1. Ai sensi dellarticolo 117, primo e
secondo comma, e dellarticolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando
le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le
Regioni organizzano lesercizio delle funzioni amministrative a livello locale
attraverso i Comuni e le Province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi
regionali si conformano ai princìpi stabiliti dalla presente legge in ordine alle
funzioni del Comune e della Provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti
dallarticolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto
alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale "indica i
principi della" cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione,
al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello
sviluppo economico, sociale e civile.
4. La Regione "indica" gli
obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base
ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.
5. Comuni e Province concorrono alla
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni
e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e
modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi
regionali e degli altri provvedimenti della Regione.
7. La legge regionale "indica i
criteri e fissa le procedure" "per gli atti e gli strumenti della
programmazione" socio-economica e della pianificazione territoriale dei Comuni e
delle Province rilevanti ai fini dellattuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì,
con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità
fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.
Capo II Autonomia statutaria e
potestà regolamentare
4. Statuti comunali e provinciali
1. I Comuni e le Province adottano il
proprio statuto.
2. "Lo statuto, nellambito dei
princìpi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per lorganizzazione
dellente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi,
lordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra
Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dellaccesso dei
cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi."
2-bis. "La legislazione in
materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dellesercizio
delle funzioni a essi conferite enuncia espressamente i princìpi che costituiscono limite
inderogabile per lautonomia normativa dei Comuni e delle Province. Lentrata in
vigore di nuove leggi che enunciano tali princìpi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette."
3. Gli statuti sono deliberati dai
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo lespletamento del controllo
da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione, affisso allalbo pretorio dellente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti. "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione allalbo pretorio dellente."
5. Regolamenti
1. Nel rispetto "dei princìpi fissati
dalla legge" e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti per
lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio
delle funzioni.
Capo III Istituti di partecipazione
6. Partecipazione popolare
1. I Comuni valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di partecipazione popolare allamministrazione
locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con
il Comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo
alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere
previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo
statuto, nellosservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste
forme di consultazione della popolazione nonché procedure per lammissione di
istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì
determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui
al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non
possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e
circoscrizionali.
7. Azione popolare, diritti
daccesso e di informazione dei cittadini
1. "Ciascun elettore può far valere
in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune."
2. Il giudice ordina lintegrazione
del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a
carico di chi ha promosso lazione o il ricorso, "salvo che il Comune
costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dallelettore."
3. Tutti gli atti dellamministrazione
comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco
o del Presidente della Provincia che ne vieti lesibizione, conformemente a quanto
previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini,
singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il
rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di
organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini linformazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li
riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni
di cui è in possesso lamministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la
partecipazione dei cittadini allattività dellamministrazione, gli enti locali
assicurano laccesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni.
8. Difensore civico
1. Lo statuto provinciale e quello comunale
possono prevedere listituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di
garante dellimparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze ed i ritardi dellamministrazione nei confronti dei
cittadini.
2. Lo statuto disciplina lelezione,
le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio
comunale o provinciale.
Capo IV - Il Comune
9. Funzioni
1. Spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei
settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per lesercizio delle
funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di
cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
10. Compiti del Comune per servizi di
competenza statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali,
di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal
Sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per
servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
11. Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di Comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della
Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni
sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i
casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri
Comuni scendano sotto tale limite.
2. "Le Regioni predispongono,
concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di
individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi,
realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di
circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla
progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto
delle unioni costituite ai sensi dellarticolo 26."
3. La legge regionale che istituisce nuovi
Comuni, mediante fusione di due o più Comuni contigui, prevede che alle Comunità di
origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione "dei
Comuni", oltre "ai" contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci
anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.
5. [Nel caso di fusione di due o più
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono
calcolati per ciascun Comune. Nel caso di fusione di uno o più Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti con uno o più Comuni di popolazione superiore, i contributi
straordinari sono calcolati soltanto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti ed iscritti nel bilancio del Comune risultante dalla fusione, con obbligo di
destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i
servizi prestati nellambito territoriale dei Comuni soppressi, aventi popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.] [Abrogato].
12. Municipi
1. "Lo statuto comunale può prevedere
listituzione di municipi nei territori delle Comunità di cui allarticolo 11,
comma 3.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano
lorganizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a
suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme
previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione".
13. Circoscrizioni di decentramento
comunale
1. I Comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di
servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Lorganizzazione e le funzioni
delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I Comuni con popolazione tra i 30.000 ed
i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. "Gli organi delle circoscrizioni
rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nellambito
dellunità del Comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal
regolamento."
5. "Nei Comuni con popolazione
superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate
forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando
altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai Comuni aventi uguale
popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le
relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può
deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della
delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione
delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria."
6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n.
278, e successive modifiche e integrazioni.
Capo V La Provincia
14. Funzioni
1. Spettano alla Provincia le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o
lintero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dellambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle
risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni
culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della
fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque
interne;
g) organizzazione dello smaltimento
dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e
profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
ledilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati,
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La Provincia, in collaborazione con i
Comuni e sulla base di programmi "da essa proposti", promuove e coordina
attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore
economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere
avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi
pubblici.
15. Compiti di programmazione
1. La Provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte
avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale
della Regione;
b) concorre alla determinazione del
programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme
dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento
alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi
pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento
dellattività programmatoria dei Comuni.
2. La Provincia, inoltre, predispone ed
adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni
ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi
generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del
territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima
delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di Comunicazione;
c) le linee di intervento per la
sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno
istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano
territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la
conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di
approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei Comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e
dellapprovazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai
Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni
caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del
piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche,
nellesercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di
coordinamento delle Province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
16. Circondari e revisione delle
circoscrizioni provinciali
1. La Provincia, in relazione
allampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla
funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la
partecipazione dei cittadini.
1-bis. "Nel rispetto della
disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della Provincia può demandare
a un apposito regolamento listituzione dellassemblea dei Sindaci del
circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione
della nomina di un Presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta
dallassemblea dei Sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei Comuni
appartenenti al circondario. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e
coordinamento. Al Presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo
status del Presidente del consiglio di Comune con popolazione pari a quella ricompresa nel
circondario."
2. Per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e listituzione di nuove Province i Comuni esercitano liniziativa
di cui allarticolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed
indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale
deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti
sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale
deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività
produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che
possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e
regionale;
c) lintero territorio di ogni
Comune deve far parte di una sola Provincia;
d) liniziativa dei Comuni, di
cui allarticolo 133 della Costituzione, deve conseguire ladesione della
maggioranza dei Comuni dellarea interessata, che rappresentino, comunque, la
maggioranza della popolazione complessiva dellarea stessa, con delibera assunta a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle
Province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000
abitanti;
f) listituzione di nuove
Province non comporta necessariamente listituzione di uffici provinciali delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le Province preesistenti debbono
garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,
personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma
dellarticolo 117 della Costituzione le Regioni emanano norme intese a promuovere e
coordinare liniziativa dei Comuni di cui alla lettera d) del comma 2.
"Capo VI Aree Metropolitane
17. Aree metropolitane
1. Sono considerate aree metropolitane le
zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Bari, Napoli e gli altri Comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali
interessati la Regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale
dellarea metropolitana. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato,
il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la Regione a provvedere entro un ulteriore
termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dellarea metropolitana.
3. Restano ferme le città metropolitane e
le aree metropolitane definite dalle Regioni a statuto speciale.
18. Città metropolitane
1. Nelle aree metropolitane di cui
allarticolo 17, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da contiguità
territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine allattività economica,
ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono
costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti
locali interessati, il Sindaco del Comune capoluogo e il Presidente della Provincia
convocano lassemblea degli enti locali interessati. Lassemblea, su conforme
deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città
metropolitana, che ne indichi il territorio, lorganizzazione, larticolazione
interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della città
metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun Comune partecipante, entro
centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei Comuni
partecipanti, essa è presentata dalla Regione entro i successivi novanta giorni ad una
delle due Camere per lapprovazione con legge.
4. Allelezione degli organi della
città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno 1991,
n. 182, e successive modificazioni.
5. La città metropolitana, comunque
denominata, acquisisce le funzioni della Provincia; attua il decentramento previsto dallo
statuto, salvaguardando lidentità delle originarie collettività locali.
6. Quando la città metropolitana non
coincide con il territorio di una Provincia, si procede alla nuova delimitazione delle
circoscrizioni provinciali o allistituzione di nuove Province, anche in deroga alle
previsioni di cui allarticolo 16, considerando larea della città come
territorio di una nuova Provincia. Le Regioni a statuto speciale possono adeguare il
proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono
essere applicate anche in materia di riordino, a opera dello Stato, delle circoscrizioni
provinciali nelle Regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree
metropolitane previste dalla legislazione regionale.
19. Esercizio coordinato di funzioni
1. Fino allistituzione della città
metropolitana, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire
ambiti sovracomunali per lesercizio coordinato delle funzioni degli enti locali,
attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a
rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione
dellambiente e rilevamento dellinquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e
di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e
depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attività culturali;
l) funzioni dei Sindaci ai sensi
dellarticolo 36, comma 3.
20. Revisione delle circoscrizioni
territoriali
1. Istituita la città metropolitana, la
Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione
delle circoscrizioni territoriali dei Comuni compresi nellarea metropolitana."
21. Delega al Governo
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la
costituzione, su proposta delle rispettive Regioni, delle autorità metropolitane nelle
aree di cui allarticolo 17.
2. I decreti, tenendo conto della
specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti
articoli.
3. [In mancanza o ritardo della proposta
regionale il Governo provvede direttamente] [Abrogato].
4. Qualora la Regione non provvede agli
adempimenti di cui allarticolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei
ministri invita la Regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è
delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui
allarticolo 20, sentiti i Comuni interessati e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari ().
Capo VII Servizi
22. Servizi pubblici locali
1. I Comuni e le Province, nellambito
delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai
Comuni e alle Province sono stabiliti dalla legge.
3. I Comuni e le Province possono gestire i
servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando
sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale,
anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per
lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o
a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla
natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati.
23. Aziende speciali ed istituzioni
1. Lazienda speciale è ente
strumentale dellente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. Listituzione è organismo
strumentale dellente locale per lesercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
3. Organi dellazienda e
dellistituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dellente locale.
4. Lazienda e listituzione
informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno
lobbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso lequilibrio dei
costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nellambito della legge,
lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo
statuto e dai regolamenti dellente locale da cui dipendono.
6. Lente locale conferisce il
capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti
dellente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo
statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme
autonome di verifica della gestione.
Capo VIII Forme associative e di
cooperazione. Accordi di programma
24. Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite
convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini,
la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed
i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di
uno specifico servizio o per la realizzazione di unopera lo Stato e la Regione,
nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria
fra i Comuni e le Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
3-bis. "Le convenzioni di cui
al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici Comuni, che operano
con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di
funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti."
25. Consorzi
1. I Comuni e le Province, per la gestione
associata di uno o più servizi e lesercizio di funzioni possono costituire un
consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui allarticolo 23,
in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese
le Comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli
approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi
dellarticolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve
disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto
disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dellarticolo 36, e dalla lettera n)
del comma 2 dellarticolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli
atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare lorganizzazione, la
nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione
e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali anche enti diversi da Comuni e Province, lassemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. Lassemblea elegge il consiglio di
amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi Comuni e Province non
può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico,
la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per
lesercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
lattuazione alle leggi regionali.
7-bis. Ai consorzi che gestiscono
attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione
dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla
finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende
speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
26. Unioni di Comuni
1. "Le unioni di Comuni sono enti
locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. Latto costitutivo e lo statuto
dellunione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi
dellunione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni
svolte dallunione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il
Presidente dellUnione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere
che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni
associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Lunione ha potestà regolamentare
per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa
affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni di Comuni si applicano, in
quanto compatibili, i princìpi previsti per lordinamento dei Comuni. Alle unioni
competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a
esse affidati."
"26-bis. Esercizio associato delle
funzioni
1. Al fine di favorire il processo di
riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le Regioni
provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nellambito del programma territoriale
di cui allarticolo 11, comma 2, le forme di incentivazione dellesercizio
associato delle funzioni da parte dei Comuni, con leventuale previsione nel proprio
bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24
e 26, le Regioni si attengono ai seguenti princìpi fondamentali:
a) nella disciplina delle
incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di
integrazione tra i Comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al
livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla
tipologia e alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in
modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione
dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione
sovracomunale;
b) promuovono le unioni di Comuni,
senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da
corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli
comunali interessati, di procedere alla fusione." ()
27. Accordi di programma
1. Per la definizione e lattuazione
di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, lazione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i
soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sullopera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo può prevedere altresì
procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di
concordare laccordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate.
4. Laccordo, consistente nel consenso
unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle
altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della
Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione. Laccordo, qualora adottato con decreto del Presidente della
Regione, produce gli effetti della intesa di cui allarticolo 81, d.R.P. 24 luglio
1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia lassenso del
Comune interessato.
5. Ove laccordo comporti variazione
degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per lapprovazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dellamministrazione e per le
quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. Lapprovazione dellaccordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale
dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sullesecuzione
dellaccordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un
collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal
Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal
commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella Provincia interessata se
allaccordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché lintervento o il
programma di intervento comporti il concorso di due o più Regioni finitime, la
conclusione dellaccordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al
comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed è composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato
allaccordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente
articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad
opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o
dei Comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati
alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui
allart. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64.
Capo IX Comunità montane
"28. Comunità montane
1. Le Comunità montane sono unioni
montane, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche
appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per
lesercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per lesercizio
associato delle funzioni comunali.
2. La Comunità montana ha un organo
rappresentativo e un organo esecutivo composti da Sindaci, assessori o consiglieri dei
Comuni partecipanti. Il Presidente può cumulare la carica con quella di Sindaco di uno
dei Comuni della Comunità. I rappresentanti dei Comuni della Comunità montana sono
eletti dai consigli dei Comuni partecipanti con il sistema del voto limitato.
3. La Regione individua, concordandoli
nelle sedi concertative di cui allarticolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle Comunità
montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e
lesercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della Comunità
montana avviene con provvedimento del Presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le
Comunità montane stabilendo:
a) le modalità di approvazione
dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e
dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le
Comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dellUnione europea;
e) i rapporti con gli altri enti
operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla
Comunità montana i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel
territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando
sempre esclusi i capoluoghi di Provincia e i Comuni con popolazione complessiva superiore
a 40.000 abitanti. Lesclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici
e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dallUnione europea e dalle
leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più
efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata,
linclusione dei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti,
che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità.
6. Al Comune montano nato dalla fusione dei
Comuni il cui territorio coincide con quello di una Comunità montana sono assegnate le
funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme Comunitarie, nazionali e
regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il Comune sorto dalla fusione
comprenda Comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo Comune si
provvede allo scioglimento della Comunità montana.
7. Le disposizioni di cui al comma 6
possono essere applicate dalle Regioni, dintesa con i Comuni interessati, anche
allunione di Comuni il cui territorio coincide con quello di una Comunità montana.
8. Ai fini della graduazione e
differenziazione degli interventi di competenza delle Regioni e delle Comunità montane,
le Regioni, con propria legge, possono provvedere a individuare nellambito
territoriale delle singole Comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo
conto dellandamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà
nellutilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi
ambientali e della realtà socio-economica.
9. Ove in luogo di una preesistente
Comunità montana vengano costituite più Comunità montane, ai nuovi enti spettano nel
complesso i trasferimenti erariali attribuiti allente originario, ripartiti in
attuazione dei criteri stabiliti dallarticolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni."
29. Funzioni
1. Spettano alle Comunità montane le
funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla
Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.
2. Lesercizio associato di funzioni
proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione spetta alle Comunità montane. Spetta
altresì alle Comunità montane lesercizio di ogni altra funzione ad esse delegata
dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
3. Le Comunità montane adottano piani
pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità
economica europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione
dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le Comunità montane, attraverso le
indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del
piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle Comunità montane ed approvati
dalla Provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Le Regioni provvedono, mediante gli
stanziamenti di cui allarticolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i
programmi annuali operativi delle Comunità montane, sulla base del riparto di cui al
numero 3) del quarto comma dellarticolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed
allarticolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.
7. Sono abrogati:
a) larticolo 1 della legge 25
luglio 1952, n. 991, come sostituito dallarticolo unico della legge 30 luglio 1957,
n. 657, ed il secondo comma dellarticolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;
b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102.
8. [La Comunità montana può essere
trasformata in unione di Comuni, ai sensi di quanto disposto dallarticolo 26, anche
in deroga ai limiti di popolazione.] [Abrogato] ().
Capo X Organi del Comune e della
Provincia
30. Organi
1. Sono organi del Comune il consiglio, la
giunta, il Sindaco.
2. Sono organi della Provincia il
consiglio, la giunta, il Presidente.
31. Consigli comunali e provinciali
1. Lelezione dei consigli comunali e
provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione
giuridica sono regolati dalla legge. "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei
principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza
assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero
dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge
allente, senza computare a tale fine il Sindaco e il Presidente della
Provincia".
1-bis. "I consigli sono dotati
di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i Comuni e le Province
fissano le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e
risorse finanziarie, potendo altresì prevedere, per i Comuni con popolazione superiore a
quindicimila abitanti e per le Province, strutture apposite per il funzionamento dei
consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di
tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti."
2. I consiglieri entrano in carica
allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione.
2-bis. Le dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il
consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dellarticolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge.
3. I consigli durano in carica sino
allelezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3-bis. "I consigli provinciali
e i consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono
presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al
presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e
direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone
diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal
consigliere anziano ai sensi dellarticolo 1, comma 2-ter, della legge 25 marzo 1993,
n. 81. Nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto può prevedere
la figura del Presidente del consiglio."
4. Quando lo statuto lo preveda, il
consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina lorganizzazione
e le forme di pubblicità dei lavori.
5. I consiglieri comunali e provinciali
hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia,
nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei
casi specificamente determinati dalla legge.
6. I consiglieri comunali e provinciali
hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
6-bis. "Lo statuto stabilisce i
casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure,
garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative."
7. Il presidente del consiglio comunale
"o provinciale" è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a
venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, "o il
Presidente della Provincia" inserendo allordine del giorno le questioni
richieste.
7-bis. Nei casi in cui il consiglio
è presieduto dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, questi ultimi provvedono alla
convocazione del consiglio ai sensi del comma 7.
7-ter. "Il Presidente del
consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio."
8. Le sedute del consiglio e delle
commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
32. Competenze dei consigli
1. Il consiglio è lorgano di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente
ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dellente e
delle aziende speciali, i regolamenti, lordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni
previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e lelenco
annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i
conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette
materie;
c) [la disciplina dello stato
giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni]
[Abrogata];
d) le convenzioni tra i Comuni e
quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) listituzione, i compiti e
le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) lassunzione diretta dei
pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei
pubblici servizi, la partecipazione dellente locale a società di capitali,
laffidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) listituzione e
lordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da
parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei
prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci
per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni
immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi
per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli
argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da
altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
33. Composizione delle giunte
1. "La giunta comunale e la giunta
provinciale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia,
che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve
essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri
comunali e provinciali, computando a tale fine il Sindaco e il Presidente della Provincia,
e comunque non superiore a sedici unità."
2. [
] Sostituito dal comma 1, come
modificato dalla L.265/99.
3. Nei Comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti e nelle Province gli assessori sono nominati dal Sindaco o dal Presidente
della Provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Nei Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti
parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla
carica di consigliere ().
34. Elezione del Sindaco e del Presidente
della Provincia
Nomina della giunta
1. Il Sindaco e il Presidente della
Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicePresidente,
e ne danno Comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.[
]
2-bis. "Entro il termine
fissato dallo statuto , il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la giunta,
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresí i modi della
partecipazione del consiglio alla definizione, alladeguamento e alla verifica
periodica dellattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o del
Presidente della Provincia e dei singoli assessori."
3. [Chi ha ricoperto in due mandati
consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente
nominato assessore.] [Abrogato].
4. Il Sindaco può revocare uno o più
assessori, dandone motivata Comunicazione al consiglio.
35. Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il Sindaco o con
il Presidente della Provincia nellamministrazione del Comune o della Provincia ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della
Provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti,
collabora con il Sindaco e con il Presidente della Provincia nellattuazione degli
indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria
attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2-bis. È, altresì, di competenza
della giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
36. Competenze del Sindaco e del
Presidente della Provincia
01. Il Sindaco e il Presidente della
Provincia sono gli organi responsabili dellamministrazione del Comune e della
Provincia.
1. Il Sindaco e il Presidente della
Provincia rappresentano lente, convocano e presiedono la giunta, nonché il
consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici e allesecuzione degli atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro
attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e
alla Provincia.
3. "Il Sindaco coordina e riorganizza,
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nellambito dei criteri
eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".
4. In caso di inosservanza degli obblighi
di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal
consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti,
aziende ed istituzioni.
5-bis. Tutte le nomine e le
designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dallinsediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato
regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dellarticolo 48 .
5-ter. Il Sindaco e il Presidente
della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dallarticolo 51 della presente legge, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali (6/q).
6. Il Sindaco e il Presidente della
Provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia
tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla
[
]. "Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro
con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a
tracolla."
37. Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale o del
consiglio provinciale contrario ad una proposta del Sindaco, del Presidente della
Provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco, il Presidente della
Provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei consiglieri assegnati, "senza computare a tal fine il Sindaco e il
Presidente della Provincia" e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede
allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi
vigenti.
37-bis. Dimissioni, impedimento,
rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia
1. In caso di impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia, la giunta
decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in
carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco o Presidente della
Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco e del Presidente della
Provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicePresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicePresidente
sostituiscono il Sindaco e il Presidente della Provincia in caso di assenza o di
impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dallesercizio della funzione
adottata ai sensi dellarticolo 15, comma 4-bis, della L. 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dallart. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco o
dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di
venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo
scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco o del Presidente della
Provincia nonché delle rispettive giunte.
38. Attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza statale
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che
gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza
pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto
possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dellordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia
e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
lincolumità dei cittadini; per lesecuzione dei relativi ordini può
richiedere al prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
2-bis. "In casi di emergenza, connessi
con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa
di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza, il
Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2."
3. Se lordinanza adottata ai sensi
del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano allordine
impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dellazione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita
anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nellambito dei servizi di cui al
presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché per lacquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a),
b), c) e d) del comma 1, nonché dallarticolo 10, il Sindaco,
previa comunicazione al prefetto, può delegare lesercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi
di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale
per lesercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le
funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un
commissario per ladempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede
lente interessato.
9. Ove il Sindaco non adotti i
provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza ().
Capo XI Controllo sugli organi
39. Scioglimento e sospensione dei
consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali
vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dellinterno:
a) quando compiano atti contrari
alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi
di ordine pubblico;
b) quando non possa essere
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione,
decadenza, decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia;
1-bis) dimissioni del Sindaco o del
Presidente della Provincia;
2) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al
protocollo dellente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal
fine il Sindaco o il Presidente della Provincia;
2-bis) riduzione dellorgano
assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.
c) quando non sia approvato nei
termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c)
del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza
che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, lorgano regionale di
controllo nomina un commissario affinché lo predisponga dufficio per sottoporlo al
consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di
legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, lorgano regionale di controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante apposito commissario, allamministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo è data Comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal
numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla
nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi
di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per
effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata
la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; delladozione del
decreto di scioglimento è data immediata Comunicazione al Parlamento. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi
precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e
urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta
giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dellente.
8. [In tal caso, i termini di cui al comma
4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione] [Abrogato].
40. Rimozione e sospensione di
amministratori di enti locali
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dellinterno, il Sindaco, il Presidente della
Provincia, i presidenti dei consorzi e delle Comunità montane, i componenti dei consigli
e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando
compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o
per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può
sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e
urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate
dallarticolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo XII Controllo sugli atti
41. Istituzione del comitato di controllo
1. Per lesercizio del controllo di
legittimità previsto dallarticolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto
del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei
Comuni e delle Province.
2. La legge regionale può articolare il
comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune
lunitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la Regione, in collaborazione
con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni
del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.
42. Composizione del comitato
1. Il comitato regionale di controllo e
ogni sua eventuale sezione sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal
consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni
nellalbo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine
professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni,
allalbo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta
dai rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto
complessivamente per almeno cinque anni la carica di Sindaco, di Presidente della
Provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero fra i funzionari
statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a
dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli
avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie
giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal
commissario del Governo scelto fra funzionari dellamministrazione civile
dellinterno in servizio nelle rispettive Province.
2. Il consiglio regionale elegge non più
di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1;
un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è
designato dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei
componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma
1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa
categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono
nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal
consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della
Regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati
integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si
dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del
comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono
collocati in aspettativa non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano
le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
43. Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Non possono essere eletti e non possono
far parte dei comitati regionali di controllo:
a) i parlamentari nazionali ed
europei;
b) i componenti del consiglio
regionale;
c) gli amministratori di Comuni o
Province o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano
ricoperto tali cariche nellanno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle
condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei
magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della
Regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti dei
partiti presenti nei consigli degli enti locali della Regione;
f) i componenti di altro comitato
regionale di controllo o delle sezioni di esso;
g) coloro che prestano attività di
consulenza o di collaborazione presso la Regioneo enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi
direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché
coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nellanno precedente, alla costituzione
del comitato.
44. Norme regionali
1. Il funzionamento dei comitati regionali
di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni
del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati
e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati
dalla legge regionale.
2. La legge regionale detta le norme per
lelezione, a maggioranza qualificata, dei componenti del comitato regionale di
controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni,
decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché
per la supplenza del Presidente.
3. Le spese per il funzionamento dei
comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di
unindennità di carica ai componenti sono a carico della Regione.
4. La Regione provvede alle strutture
serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai princìpi,
delladeguatezza funzionale e dellautonomia dellorgano.
45. Deliberazioni soggette al controllo
preventivo di legittimità
[1. Sono soggette al controllo preventivo
di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali
nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al
comitato.
2. Le deliberazioni di competenza delle
giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei
consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei
consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta
scritta e motivata con lindicazione delle norme violate entro dieci giorni
dallaffissione allalbo pretorio:
a) acquisti, alienazioni, appalti ed
in generale tutti i contratti;
b) contributi, indennità, compensi,
rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e
trattamento economico del personale.
3. Contestualmente allaffissione
allalbo le delibere di cui al comma 2 sono Comunicate ai capigruppo consiliari.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma
2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un
terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di
incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.
5. Non sono soggette al controllo
preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni]
[Abrogato].
46. Modalità del controllo preventivo di
legittimità degli atti e del bilancio
[1. Salvo quanto disposto dagli articoli
seguenti, le deliberazioni indicate dallarticolo 45 diventano esecutive se nel
termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo
non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine
Comunicazione allente interessato.
2. Il controllo di legittimità comporta la
verifica della conformità dellatto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie
dellente, esclusa ogni diversa valutazione, dellinteresse pubblico perseguito.
3. Il provvedimento di annullamento indica,
anche con riferimento ai princìpi generali dellordinamento giuridico, le norme
violate.
4. Il termine è interrotto per una sola
volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio allente deliberante. In tal caso il termine per
lannullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Le deliberazioni diventano esecutive
prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà Comunicazione di
non aver riscontrato vizi di legittimità.
6. La trasmissione allorgano di
controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla
adozione, a pena di decadenza.
7. La legge regionale stabilisce le
modalità ed i termini per linvio delle deliberazioni allorgano di controllo e
per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini
dellesercizio del controllo stesso.
8. Il termine per lesame del bilancio
preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta
giorni. Il decorso del termine determina lesecutività delle deliberazioni ai sensi
del comma 1.
9. Il comitato di controllo può indicare
allente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto
consuntivo con linvito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
10. Nel caso di mancata adozione del conto
consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il
termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto
consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più
commissari per la redazione del conto stesso.
11. Nellesame del bilancio preventivo
e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli
atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i
documenti giustificativi allegati alle stesse] [Abrogato].
47. Pubblicazione ed esecutività delle
deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni comunali e
provinciali sono pubblicate mediante affissione allalbo pretorio, nella sede
dellente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al
controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del
consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
48. Potere sostitutivo
[1. Qualora i Comuni e le Province, sebbene
invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti
obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un
commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata per i casi durgenza.
2. Le modalità di esercizio del potere di
cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale] [Abrogato].
49. Controllo e vigilanza nei confronti
di enti diversi dai Comuni
e dalle Province
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle
leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di Comuni e alle
Comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i
Comuni e per le Province.
50. Pareri obbligatori
1. I pareri obbligatori delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e di ogni altro ente
sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma
avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di
sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata
comunicazione allente locale interessato da parte dellamministrazione chiamata
ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine
originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.
Capo XIII Uffici e personale
1. Organizzazione degli uffici e del
personale
01. "Ferme restando le disposizioni
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente
deficitari di cui allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, i Comuni, le Province e gli altri enti locali territoriali, nel
rispetto dei princìpi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle
proprie dotazioni organiche, nonché allorganizzazione e gestione del personale
nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle
funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato
larticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Nellorganizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto
previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai Comuni ai
sensi dellultimo periodo del comma 46 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si
rendano liberi posti nellorganico dellente di pari livello da destinare,
prioritariamente, a detto personale."
1. I Comuni e le Province disciplinano con
appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, lordinamento generale degli
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
gestione, e secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie
soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita
tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate
alla legge il comma 2-bis dellarticolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di
cui al presente comma.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti
che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli
organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso
lesterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di
governo dellente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano
politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dellente:
a) la presidenza delle commissioni
di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle
procedure dappalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e
gestione del personale;
f) i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
f-bis) tutti i provvedimenti
di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale,
nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
g) le attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
3-bis. Nei Comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva lapplicazione
del comma 68, lettera c), dellarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter. In attesa di apposita
definizione contrattuale, nei Comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di
uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate,
nellambito delle complessive disponibilità di bilancio dei Comuni medesimi.
3-quater. Nei Comuni tra loro
convenzionati per lesercizio di funzioni amministrative o per lespletamento
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro
funzione anche per gli altri Comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale,
possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La
relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini
previsti dalla convenzione.
4. I dirigenti sono direttamente
responsabili, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa
e dellefficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere che la
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di
diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,
fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5-bis. Il regolamento
sullordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la
dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati,
al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le
alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dellarea direttiva e comunque per
almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sullordinamento degli
uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità
analoghe presenti allinterno dellente, contratti a tempo determinato di
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dellente, o
ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti
di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
Sindaco o del Presidente della Provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente
a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una
indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con
il bilancio dellente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui lente locale
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.
6. Gli incarichi dirigenziali sono
conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal
regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del Sindaco o del Presidente della Provincia, della giunta o
dellassessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di
ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione
previsto dallarticolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli
altri casi disciplinati dallarticolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
7. Per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei
servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
Sindaco, del Presidente della Provincia, della giunta o degli assessori, per
lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dellente, ovvero, purché lente non abbia dichiarato
il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con
provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito
da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
8. [Lo stato giuridico ed il trattamento
economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi
nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica
secondo la procedura prevista dallarticolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In
ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dellaccesso al rapporto di
pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in
ordine allesercizio dei diritti fondamentali. Nellambito dei princìpi
stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i
rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della
titolarità degli uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli
organici complessivi] [Abrogato].
9. [La responsabilità, le sanzioni
disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione dufficio e la riammissione
in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato]
[Abrogato].
10. [È istituita in ogni ente una
commissione di disciplina, composta dal capo dellamministrazione o da un suo
delegato, che la presiede, dal segretario dellente e da un dipendente designato
allinizio di ogni anno dal personale dellente secondo le modalità stabilite
dal regolamento] [Abrogato].
11. Le norme del presente articolo si
applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle
Comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
51-bis. Direttore generale
1. Il Sindaco nei Comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e il Presidente della Provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente, secondo le
direttive impartite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, e che sovrintende alla
gestione dellente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete
in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi
previsto dalla lettera a) del comma 2 dellarticolo 40 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto
dallarticolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al
direttore generale rispondono, nellesercizio delle funzioni loro assegnate, i
dirigenti dellente, ad eccezione del segretario del Comune e della Provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal
Sindaco o dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta comunale o
provinciale. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco
o del Presidente della Provincia.
3. Nei Comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula
di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In
tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria
dei servizi tra i Comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le
convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia
stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco o dal Presidente
della Provincia al segretario.
52. Segretari comunali e provinciali.
[1. Il Comune e la Provincia hanno un
segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale
territorialmente articolato, nominato e revocato dintesa con il Sindaco e con il
Presidente della Provincia.
2. La legge regola listituzione
dellalbo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli
enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed
i provvedimenti disciplinari, le modalità, di accesso e progressione in carriera, nonché
lorganismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro
dellinterno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli
enti locali, del Ministero dellinterno e dei segretari, preposto alla tenuta
dellalbo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei
segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso
degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti allalbo
di cui al comma 1.
3. Il segretario, nel rispetto delle
direttive impartitegli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia da cui dipende
funzionalmente, oltre alle competenze di cui allarticolo 51, sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina lattività, cura
lattuazione dei provvedimenti, è responsabile dellistruttoria delle
deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta
e del consiglio.
4. Lo statuto e il regolamento possono
prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per
coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Fino allentrata in vigore della
legge di cui al comma 2 si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla
presente legge] [Abrogato].
53. Responsabilità del segretario degli
enti locali e dei dirigenti dei servizi
1. "Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile." I pareri sono
inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui lente non abbia
funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dellente,
in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono
in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. [I segretari comunali e provinciali sono
responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1,
unitamente al funzionario preposto] [Abrogato].
Capo XIV Finanza e contabilità
54. Finanza locale
1. Lordinamento della finanza locale
è riservato alla legge.
2. Ai Comuni e alle Province la legge
riconosce, nellambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti
locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe,
con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.
4. La finanza dei Comuni e delle Province
è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni
ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi
pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di
natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono
garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che
tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche,
nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli
squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi
per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi
pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione
erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse,
i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali
determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in
modo non generalizzato. Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di
gratuità nei servizi di competenza dei Comuni e delle Province ovvero fissino prezzi e
tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali
risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale
ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione
di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale
speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge
statale.
11. Lammontare complessivo dei
trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per
ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel
triennio.
12. Le Regioni concorrono al finanziamento
degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di
investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari
allesercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a Comuni e
Province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono
distribuite sulla base di programmi regionali. Le Regioni, inoltre, determinano con legge
i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo
di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.
55. Bilancio e programmazione finanziaria
1. Lordinamento finanziario e
contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.
2. "I Comuni e le Province deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per lanno successivo, osservando i
princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro
dellInterno, dintesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze."
3. Il bilancio è corredato di una
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a
quello della Regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono
comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed
interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con lapposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati
mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una
relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed
ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal
consiglio entro il 30 giugno dellanno successivo.
56. "Determinazioni a
contrattare e relative procedure"
1. La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa" indicante:
a) il fine che con il contratto si
intende perseguire;
b) loggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle
procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque
vigente nellordinamento giuridico italiano.
57. Revisione economico-finanziaria
1. I consigli comunali e provinciali
eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre
membri.
2. I componenti del collegio dei revisori
dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti
nellalbo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti
nellalbo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono
revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli
atti e documenti dellente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità
allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo
e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione dellente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della
verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dellente, ne
riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti e nelle Comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad
un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dallassemblea della Comunità
montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e
negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di
controllo economico interno della gestione.
Capo XV Responsabilità
58. Disposizioni in materia di
responsabilità
1. Per gli amministratori e per il
personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni
degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti
agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti
(9/Cost).
2-bis. Gli agenti contabili degli
enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione
della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui allarticolo 74 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
3. I componenti dei comitati regionali di
controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali
per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nellesercizio delle loro
funzioni.
4. Lazione di responsabilità si
prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti
degli amministratori e dei dipendenti dei Comuni e delle Province è personale e non si
estende agli eredi (10/Cost).
Capo XVI Disposizioni finali e
transitorie
59. Termine per ladozione dello
statuto
1. I consigli comunali e provinciali
deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina
dei contratti dellente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Sino allentrata in vigore dello
statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate,
continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge in quanto con essa compatibili.
3. Fermo restando quanto stabilito nel
comma 2 del presente articolo, fino allentrata in vigore dello statuto il numero
degli assessori è determinato nella misura massima prevista dallarticolo 33.
Allelezione del Sindaco, del Presidente della Provincia e della giunta si procede
secondo le modalità previste dallarticolo 34. I termini di cui al comma 2
dellarticolo 34, limitatamente alle amministrazioni locali rinnovate nelle elezioni
del 6-7 maggio 1990, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Presso il Ministero dellinterno è
istituito lufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e
provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
5. Sino allapprovazione della
disciplina organica dellordinamento finanziario e contabile degli enti locali
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
60. Revisione dei consorzi, delle
associazioni e delle circoscrizioni
1. Entro il 30 giugno 1996 i Comuni e le
Province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai
relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in
atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste
dalla presente legge.
1-bis. Decorso il termine di cui al
comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi
durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione.
Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti o comunque
corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento
del totale non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà
Comunicazione al comitato regionale di controllo per ladozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario
o il collegio commissariale per la temporanea gestione del consorzio. Il prefetto può
attribuire le funzioni di commissario collegiale allorgano del consorzio che per
statuto esercita le funzioni di amministrazione dellente. Il commissario o il
collegio commissariale restano in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della
soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di
trasformazione nelle forme di cui al comma 1.
1-ter. Fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la
revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed
il trattamento delle acque reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore a
15 mila abitanti .
2. Le circoscrizioni istituite ai sensi
della legge 8 aprile 1976, n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato
dallarticolo 13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli
comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.
61. Norme regionali in materia di
organismi comprensoriali e associativi, di Comunità montane e di organi di controllo
1. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le Regioni adeguano la loro legislazione in materia di
organismi comprensoriali e di forme associative fra enti locali ai princìpi della
presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le Regioni dispongono il riordino delle Comunità montane
secondo i criteri di cui allarticolo 28, provvedendo anche alla regolamentazione dei
rapporti esistenti e alle modalità e tempi di attuazione di detto riordino.
3. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le Regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di
controllo in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché alla
relativa regolamentazione legislativa regionale.
4. Il capo III del titolo V della legge 10
febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le
Regioni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3.
62. Delega al Governo per la Regione
Valle dAosta
1. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo 1, comma 2, il Governo è delegato ad emanare per la Regione Valle
dAosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui allarticolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti
aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con
lordinamento della Regione medesima.
2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener
conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla Regione.
63. Delega al Governo per la prima
revisione delle circoscrizioni provinciali
1. Ai fini della prima applicazione
dellarticolo 16 ed in attuazione dellarticolo 17, il Governo è delegato ad
emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione
di nuove Province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane
effettuata dalla Regione.
2. Il Governo è altresì delegato, entro
lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per listituzione di nuove
Province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali
nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa
per nuove Province da parte dei Comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da
parte della Regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il
parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I provvedimenti delegati per la
revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove Province saranno
emanati, ai sensi del comma 1, con losservanza dei princìpi e criteri direttivi di
cui allarticolo 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e
i pareri e accertata losservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge,
provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle Regioni interessate ed alle competenti
Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le Regioni e le
Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.
5. Allonere di cui ai commi
precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per lanno 1990, alluopo utilizzando laccantonamento
"Istituzione di nuove Province".
6. [Lautorizzazione di spesa di cui
al comma 5 viene iscritta nellapposita tabella, con la quale, ai sensi
dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (19), come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria
le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto allautorizzazione di
cui al comma 5, dovrà risultare coperto] [Abrogato].
64. Abrogazione di norme
1. Salvo quanto previsto dallarticolo
59, comma 2, sono abrogati:
a) il regolamento approvato con
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo
gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;
b) il testo unico della legge
comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive
modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;
c) il testo unico della legge
comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo
comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma;
147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza
locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;
d) il primo comma dellarticolo
6 della legge 18 marzo 1968, n. 444, intendendosi attribuita ai Comuni la relativa
competenza in materia di edilizia scolastica (9/cost).
2. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa
incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della
loro efficacia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni
rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.
65. Entrata in vigore della legge
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.