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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Principi generali
Titolo II Organizzazione
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D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29 (*)
Statuto degli
impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione
(Articoli 1-29)
Titolo I
Princìpi
generali
Art. 1
Finalità ed
ambito di applicazione
1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano lorganizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto
conto delle autonomie locali e di quelle delle Regioni e delle Province autonome, nel
rispetto dellarticolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere
lefficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e
servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di
sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare
il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la
migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato.
2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale.
3. Le
disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali
ai sensi dellarticolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi
desumibili dallarticolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dallarticolo
11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresì, per le Regioni a
statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2
Fonti
1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni
di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici
di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano
le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti
criteri:
a) funzionalità
rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque allatto
della definizione dei programmi operativi e dellassegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia
flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da
assumersi ai sensi dellarticolo 4, comma 2;
c) collegamento
delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia
dellimparzialità e della trasparenza dellazione amministrativa, anche
attraverso listituzione di apposite strutture per linformazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità
complessiva dello stesso;
e) armonizzazione
degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dellutenza e con
gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dellUnione europea.
2. I rapporti di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni
del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nellimpresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano
discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi
contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente
applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti
individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel Titolo III del
presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui
allarticolo 49, comma 2. Lattribuzione di trattamenti economici può avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia
a far data dallentrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure
previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
4. In deroga ai
commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare
e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, questultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di
prefettura, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie
contemplate dallarticolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
5. Il rapporto di
impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui
allarticolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio
1989, n. 168, tenuto conto dei princìpi di cui allarticolo 2, comma 1, della legge
23 ottobre 1992, n. 421.
Art. 3
Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
1. Gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni
in materia di atti normativi e ladozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) la definizione
di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per lazione
amministrativa e per la gestione;
c) la
individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione
dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine,
designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste
di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti
indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti
spetta ladozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano lamministrazione verso lesterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dellattività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le
attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le
amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dallaltro.
Art. 4
Potere di
organizzazione
1. Le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare
lattuazione dei princìpi di cui allarticolo 2, comma 1, e la rispondenza al
pubblico interesse dellazione amministrativa.
2.
Nellambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui allarticolo 2, comma
1, le determinazioni per lorganizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi
di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai princìpi indicati allarticolo 2, comma 1, anche al fine di
proporre ladozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
ladozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Art. 5
Criteri di
organizzazione
(Abrogato).
Art. 6
Organizzazione e
disciplina degli uffici e dotazioni organiche
1. Nelle
amministrazioni pubbliche lorganizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle
finalità indicate allarticolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dellarticolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano lottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.
2. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica larticolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei
diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al
personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dellanno precedente.
3. Per la
ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e
comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni
delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dallorgano di vertice
delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e lapprovazione delle
variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo
le modalità di cui al comma 4-bis dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
5. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per
le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. Larticolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica larticolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute
alluniversità di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le
amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
e a quelli previsti dallarticolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette.
Art. 7
Gestione delle
risorse umane
1. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per
laccesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e lautonomia
professionale nello svolgimento dellattività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le
amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nellimpiego
flessibile del personale, purché compatibile con lorganizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le
amministrazioni pubbliche curano la formazione e laggiornamento del personale, ivi
compreso quello con qualifiche dirigenziali.
5. Le
amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non
corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Art. 8
Selezione del
personale
(Abrogato)
Art. 9
Costo del lavoro,
risorse finanziarie e controlli
1. Le
amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio
personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie
destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2.
Lincremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende
pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui
allarticolo 73, comma 5, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i
vincoli di finanza pubblica.
Art. 10
Partecipazione
sindacale
1. I contratti
collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione
anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro.
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LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO
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DOCUMENTAZIONE
Titolo I Principi generali
Titolo II Organizzazione
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