Emendamenti alla proposta della Commissione per le riforme
costituzionali
Associazione nazionale dei Comuni dItalia
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Roma 20 gennaio 1998 Una posizione unitaria dei Comuni e delle Regioni
Gli emendamenti alla proposta di riforma costituzionale
approvata dalla Commissione bicamerale che seguono sono stati elaborati di comune accordo
dallAnci e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e riflettono il punto di
vista unitario che le Regioni e i Comuni hanno maturato attraverso un impegnativo
confronto.
Questo documento, presentato alla vigilia dellavvio
del dibattito parlamentare, costituisce pertanto lo strumento di un forte impegno politico
comune che continuerà in tutti i successivi passaggi del processo di approvazione della
riforma costituzionale.
Gli emendamenti proposti non possono in alcun modo essere
considerati come una serie di risposte a problemi specifici tra loro sconnessi.
Essi sono tra loro logicamente e politicamente collegati,
in quanto definiscono un coerente quadro istituzionale e affrontano in maniera sistematica
quei nodi cruciali della riforma in senso federale dello Stato che la Commissione
bicamerale non ha adeguatamente risolto.
I Comuni e le Regioni ritengono che, se si vuole dare sul
serio un "ordinamento federale" alla Repubblica e se si vuole garantire una
maggiore funzionalità allazione dei poteri pubblici in Italia, si devono operare
sette fondamentali interventi sul testo approvato il 4 novembre. In particolare occorre:
1. delimitare ulteriormente le competenze legislative dello
Stato;
2. affidare al Senato un ruolo di "garanzia
federale" e di raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, prevedendone una
composizione conseguente;
3. definire i tratti di nuove Regioni, rese più autorevoli
attraverso lelezione diretta del Presidente ed al tempo stesso più aperte ad un
raccordo con gli enti locali mediante listituzione di un Consiglio regionale delle
autonomie;
4. adeguare il Governo delle grandi aree urbane alla
complessità dei problemi che le coinvolgono, prevedendo ordinamenti differenziati per le
Città metropolitane;
5. rendere più flessibile e funzionale la configurazione e
il ruolo delle Province;
6. assicurare anche alle Regioni a statuto ordinario la
facoltà di promuovere progetti speciali di autonomia;
7. assicurare che il processo di trasferimento delle
funzioni oggi svolte dallo Stato si attui in base a principi di gradualità e adeguatezza.
1. Delimitare le competenze legislative dello Stato
Un cardine del federalismo risiede nella delimitazione dei
poteri statali. La proposta della Commissione Bicamerale, pur invertendo il criterio di
ripartizione delle competenze dellattuale articolo 117, mantiene in capo allo Stato
poteri legislativi troppo estesi e, soprattutto, troppo elastici.
Con gli emendamenti proposti si riducono quindi le materie
di competenza legislativa esclusiva dello Stato e si precisa che nelle materie a
competenza concorrente lo Stato possa definire soltanto i "principi
fondamentali" mediante una legge approvata dalle due Camere. Approvata cioè anche
dal "Senato federale".
Se non si vuole aprire, attraverso quel cuneo, uno spazio
praticamente illimitato al riaccentramento del sistema istituzionale, lo stesso deve
valere in quei casi in cui per la difesa di interessi nazionali imprescindibili si riveli
necessario un intervento legislativo statale su materia di competenza regionale.
2. Istituire un vero Senato federale
È evidente che se si vuole costruire un assetto federale,
allora il contrappeso istituzionale veramente necessario è un Senato che garantisca il
mantenimento di un adeguato bilanciamento tra le esigenze di autonomia dei territori e di
coesione nazionale e che costituisca uno strumento di raccordo tra Stato, Regioni ed enti
locali.
Va quindi radicalmente ripensata limpostazione della
Commissione bicamerale sulla seconda Camera. Né sarebbe produttivo accentuare
ulteriormente le ambiguità già contenute nel progetto sulle funzioni del Senato. Occorre
invece che esso si caratterizzi schiettamente come un "Senato federale" e che
quindi siano attribuite alla sola Camera dei deputati tutte quelle funzioni che attengono
propriamente allindirizzo politico di Governo oppure allequilibrio tra le
parti politiche le quali devono quindi essere semmai affidate a deliberazioni con
maggioranza qualificata.
Si tratta anche di semplificare il sistema delle fonti
prevedendo tre fondamentali procedimenti legislativi: quello con esame eventuale o
necessario del Senato e approvazione definitiva della Camera per la gran parte delle leggi
ordinarie; quello con approvazione delle due Camere per le norme di "garanzia
federale"; quello con esame eventuale della Camera e approvazione definitiva del
Senato da prevedere per un limitato novero di materie che rientrano negli "affari
interni" delle Regioni e degli enti locali.
È chiaro che affidare tali funzioni al Senato ha senso
soltanto se si adottano scelte conseguenti per quanto riguarda la sua composizione. Si
noti che solo su questo aspetto vengono presentate tre distinte ipotesi di modifica del
progetto, tra loro alternative. Lo si è fatto non perché le si ritenga interscambiabili
o combinabili.
LAnci e la Conferenza delle Regioni ritengono che la
soluzione più nitida sia quella di un Senato costituito esclusivamente da rappresentanti
degli esecutivi regionali e locali. Ma se, come si desume dalle decisioni assunte fino ad
oggi, questa ipotesi non dovesse ottenere il consenso necessario, deve essere chiaro che
non tutte le alternative teoricamente praticabili sono coerenti con la prospettiva
federale.
Rimangono soltanto due soluzioni.
O lipotesi di un Senato a composizione mista, nel
quale tutti i componenti abbiano le stesse prerogative e nel quale la rappresentanza delle
Regioni e degli enti locali sia affidata agli esecutivi e non, di nuovo, a delegazioni
partitiche.
Oppure lipotesi di un Senato a composizione ristretta
ed interamente elettiva, nel quale sia però chiaro e vincolante il raccordo dei
rappresentanti con i territori e con gli enti di cui essi sono espressione.
3. Delineare un nuovo profilo delle Regioni
Per dare corpo alla prospettiva federalista in Italia se da
un lato occorre alleggerire le competenze dello Stato e costituire al centro una sede di
rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, occorre anche ridefinire il profilo
delle Regioni e la natura dei rapporti tra le Regioni e gli enti locali a livello
decentrato.
È necessario innanzitutto garantire stabilità ed
autorevolezza ai Governi regionali prevedendo in Costituzione il principio
dellelezione diretta dei Presidenti e assicurando, in ogni modo, che si darà
attuazione a tale principio entro le elezioni del 2000, perché le Regioni siano pronte
sin da subito ad esercitare efficacemente i poteri loro conferiti.
Al tempo stesso è necessario definire le condizioni
istituzionali per cui le Regioni siano aperte al raccordo con gli enti locali. Attraverso
listituzione dei Consigli regionali delle autonomie si deve garantire la
partecipazione degli enti locali alla fase costituente delle nuove Regioni, mediante
lapprovazione degli statuti, e alla elaborazione delle successive decisioni
legislative più rilevanti.
4. Prevedere ordinamenti speciali per le grandi aree urbane
Il carattere federale della Repubblica deve essere
valorizzato inoltre per favorire la ricerca di soluzioni ordinamentali appropriate ed
efficaci ai complessi problemi del Governo delle grandi aree urbane ed ai peculiari
problemi della Capitale. Le Città metropolitane devono quindi poter definire
autonomamente propri statuti e, con questi, propri ordinamenti differenziati.
5. Rendere più flessibile lesercizio delle funzioni
di area vasta
Soluzioni appropriate ed efficaci, a seconda dei contesti,
devono poter essere definite anche per lesercizio delle funzioni di area vasta. Per
questo si tratta di affidare ad una nuova disciplina il compito di precisare la
configurazione e il ruolo delle Province, innestandole sul tessuto amministrativo
comunale.
6. Rendere possibili livelli differenziati di autonomia
La flessibilità del modello federale deve essere
valorizzata infine per consentire, realisticamente, a tutte le Regioni di cimentarsi con
progetti speciali di autonomia in quegli ambiti dellintervento pubblico nei quali
questo sia ritenuto opportuno e praticabile dagli amministratori regionali e locali e sia
ritenuto accettabile dal Parlamento nazionale.
7. Regolare il processo di trasferimento delle competenze
Il medesimo principio di flessibilità deve ispirare
lintero processo di trasferimento delle competenze le quali devono poter essere
temporalmente modulate in relazione alle determinazioni ed alle capacità regolative ed
amministrative dei singoli enti.
1.
Competenze legislative riservate allo Stato
Nellart. 58, comma 1, lett. o) è così modificata:
"o) ordine pubblico e sicurezza, fatte salve le competenze in materia di polizia
locale, urbana e rurale"; la lett. r) è così sostituita: "r) determinazione
dei livelli minimi delle prestazioni nellerogazione di servizi relativi a diritti
sociali tutelati dalla Costituzione"; la lett. v) è soppressa".
Nellart. 58, il comma 2 è così sostituito:
"La legge approvata dalle due Camere, determina
principi fondamentali in materia di: istruzione, università e professioni; ricerca
scientifica e tecnologica; tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dei
beni culturali e ambientali; protezione civile; informazione; sicurezza urbana e
locale".
Nellart. 58, il comma 3 è così sostituito:
"La legge approvata dalle due Camere, può stabilire
principi fondamentali per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.
Può altresì delegare alle Regioni funzioni normative in materie ricomprese
nellelenco di cui al comma 1".
Nellart. 58, il comma 4 è soppresso.
Nellart. 58, alla fine dellultimo comma, è
aggiunta la frase:
"La legge approvata dalle due Camere definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di leale collaborazione".
2.
Senato federale
2.1.
Funzioni del Senato federale
Lart. 90 è così sostituito:
"La funzione legislativa dello Stato è esercitata
dalle Camere.
Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:
a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
b) elezioni nazionali ed europee;
c) coordinamento informativo, statistico ed
informatico dei dati dellamministrazione statale, regionale e locale;
d) diritti fondamentali di libertà;
e) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni
nellerogazione di servizi relativi a diritti sociali tutelati dalla Costituzione;
f) stampa e radiotelevisione.
Sono approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di
cui al presente articolo.
Sono inoltre approvate dalle due Camere le leggi nelle
materie indicate da altre disposizioni della Costituzione e da leggi costituzionali."
Nellart. 90 è aggiunto il seguente comma:
"Sono approvate dal Senato, ai sensi dellart.
93, ultimo comma, le leggi che riguardano:
a) principi fondamentali del sistema elettorale
regionale;
b) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali dei Comuni;
c) distacco di Comuni da una Regione e aggregazione ad
unaltra, ai sensi dellart. 63, comma 3;
d) ogni altra materia prevista dalla Costituzione e
dalle leggi costituzionali."
Allart. 93 è aggiunto il seguente comma:
"I disegni di legge nelle materie ricomprese
nellultimo comma dellart. 90, sono esaminati dal Senato e, se approvati, sono
trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera, a richiesta di un terzo dei suoi
componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge.
Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato
decide in via definitiva."
2.2.
Composizione del Senato federale
Ipotesi A
(Senato dei Governi regionali e locali)
Lart. 79 è così sostituito:
"Il Senato federale della Repubblica è composto da
rappresentanti dei Governi regionali e locali.
Ad ogni Regione spettano due voti, più un voto aggiuntivo
per ogni milione di abitanti, in base a quanto risulta dallultimo censimento
generale della popolazione. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti
seggi sono ricoperti da componenti dellesecutivo regionale da questo nominati e
revocati, e possono essere rappresentati da altri componenti dei rispettivi esecutivi.
Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato,
senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi
unitariamente dai rappresentanti presenti.
I rappresentanti dei Governi locali di ciascuna Regione
sono in numero pari ai voti attribuiti ai rispettivi Governi regionali. Sono senatori di
diritto i sindaci delle città metropolitane di cui allart. 56. I restanti seggi
sono ricoperti da rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e Presidenti di
Provincia, secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere."
Ipotesi B
(Composizione mista)
Lart. 79 è così sostituito:
"Il Senato federale della Repubblica è composto da
duecento senatori.
Cento senatori sono eletti a suffragio universale e
diretto, su base regionale, contestualmente alla elezione dellAssemblea regionale. A
tal fine ad ogni Regione sono attribuiti due seggi, al Molise e alla Valle dAosta
uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Cinquanta senatori sono espressi dalle Regioni. A tal fine
ad ogni Regione è attribuito un seggio. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto
i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dellesecutivo
regionale, eletti secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere.
Cinquanta senatori sono espressi dagli enti locali. Agli
enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati
in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città metropolitane
di cui allart. 56. I restanti seggi sono ricoperti da rappresentanti eletti da
assemblee composte da sindaci e Presidenti di Provincia, secondo le modalità indicate
dalla legge approvata dalle due Camere.
La cessazione, per qualunque motivo, dalla carica regionale
o locale comporta la cessazione dalla carica di senatore."
È inserita la seguente disposizione transitoria:
"I seggi di senatore spettanti a rappresentanti delle
autonomie nella Regione Trentino-Alto-Adige sono assegnati secondo specifiche disposizioni
di attuazione del relativo statuto speciale."
Ipotesi C
(Composizione interamente elettiva)
Lart. 79 è così sostituito:
"Il Senato federale della Repubblica è eletto su base
regionale.
Il numero dei senatori è di centocinquanta.
Ad ogni Regione sono attribuiti due seggi. La ripartizione
dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione quale
risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
I senatori di ogni Regione sono eletti contestualmente alle
elezioni della Assemblea regionale.
Le candidature a senatore sono presentate da assemblee
composte da amministratori e consiglieri regionali e locali, secondo le modalità
stabilite con legge approvata dalle due Camere.
È inserita la seguente disposizione transitoria:
"In via di prima attuazione, in mancanza della legge
di cui allart. 79, comma 5, le candidature a senatore sono presentate da assemblee
composte da tutti i consiglieri regionali, dai Presidenti di Provincia, dai sindaci dei
Comuni capoluogo di Provincia e da un ulteriore numero di sindaci, tale che i
rappresentanti degli enti locali siano nel complesso in numero uguale ai consiglieri
regionali, eletti con il metodo del voto limitato ad uno da una assemblea convocata dal
Presidente della Regione e composta dai sindaci di tutti i Comuni non capoluogo. Le
candidature dei singoli candidati o di gruppi di candidati tra loro comunque collegati
devono essere sottoscritte da almeno il cinque per cento dei componenti lassemblea
ed ottenere almeno il dieci per cento dei voti dei componenti. Ogni componente
dellassemblea può votare per un solo candidato o gruppo di candidati tra loro
collegati."
3.
Statuto regionale
Elezione diretta del Presidente della Regione
Consiglio regionale delle autonomie locali
Il comma 2 dellart. 60 è così sostituito:
"Lo statuto è adottato e modificato con legge
approvata a maggioranza assoluta dallAssemblea regionale e dal Consiglio regionale
delle autonomie locali."
Nel comma 3 dellart. 60, le parole "o un quinto
dei componenti lAssemblea regionale" sono sostituite con le parole ", un
quinto dei componenti lAssemblea regionale o un quinto del Consiglio regionale delle
autonomie locali".
La lett. a) del comma 4 dellart. 60 è così
sostituita:
"a) la forma di governo della Regione, prevedendo
lelezione diretta del Presidente della Regione;"
Nel comma 4 dellart. 60, alla lett. c) è aggiunta la
seguente frase: ", mediante listituzione di un Consiglio regionale delle
autonomie locali".
È inserita la seguente disposizione transitoria:
"In via di prima attuazione, ai fini
dellapprovazione dello Statuto regionale, i Consigli regionali delle autonomie sono
composti dai Presidenti di Provincia, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e da
un ulteriore numero di sindaci, tale che i rappresentanti degli enti locali siano nel
complesso in numero uguale ai componenti dellAssemblea regionale, eletti con il
metodo del voto limitato ad uno da una assemblea convocata dal Presidente della Regione e
composta dai sindaci di tutti i Comuni non capoluogo."
È inserita la seguente disposizione transitoria:
"Sino alla adozione degli statuti e delle leggi
elettorali di cui allart. 60, i modi di elezione diretta dei Presidenti delle
Regioni e di composizione ed elezione delle Assemblee regionali, sono stabiliti in via
transitoria con legge approvata dalle due Camere. In mancanza di tale legge si considera
eletto Presidente della Regione il capolista della lista regionale che, ai sensi della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, abbia ottenuto il maggior numero di voti. "
4.
Città metropolitane
La prima frase del comma 3 dellart. 56 è soppressa.
In sostituzione, vengono inseriti i seguenti commi:
"Nelle aree metropolitane individuate dalla legge
approvata dalle due Camere il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da
rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono costituirsi
in Città metropolitana ad ordinamento differenziato.
A tal fine, su iniziativa del Comune capoluogo o dei Comuni
interessati è istituita, sentita la Regione, una apposita assemblea, composta da
rappresentanti dei Comuni interessati, incaricata di adottare una proposta di statuto
della Città metropolitana, che ne indichi gli assetti territoriali, la forma di governo,
le funzioni, anche di carattere normativo.
La proposta di statuto è trasmessa al Senato per
lapprovazione con la procedura di cui allart. 93, ultimo comma. La legge di
approvazione dello statuto è sottoposta a referendum popolare ed è promulgata se ha
ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti con la partecipazione
della maggioranza assoluta degli elettori dellarea interessata.
Alla elezione degli organi della Città metropolitana si
procede entro un anno dallentrata in vigore di tale legge; prima della scadenza di
questo termine, la Regione provvede ad attuare il trasferimento delle funzioni.
La Città metropolitana, comunque denominata, sostituisce
la Provincia, acquisendone le funzioni. Quando la Città metropolitana non coincide con il
territorio di una Provincia, la legge approvata dalle due Camere provvede, per le zone non
ricomprese, sentiti gli enti territoriali interessati, a nuove delimitazioni delle
circoscrizioni limitrofe, oppure a stabilire specifici ordinamenti differenziati. "
È inserita la seguente disposizione transitoria:
"Fino alla approvazione della legge di cui
allarticolo 56, comma 3, si considerano aree metropolitane quelle ricomprendenti i
Comuni di Roma, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e quelle
individuate dalle Regioni a statuto speciale."
Nellart. 55, allultimo comma è aggiunta la
seguente frase:
"La legge approvata dalle due Camere determina le
funzioni della capitale. Lo statuto della Regione Lazio assicura alla città di Roma
speciali condizioni di autonomia."
Nellart. 63, comma 4, nella prima fase le parole
"Con legge regionale" sono sostituite dalle parole: "Fatto salvo quanto
stabilito dallarticolo 56, commi 4 e 5, con legge regionale."
Nel comma 4 dellart. 63 allultima frase è
aggiunta la seguente frase:
"Il referendum non è richiesto nei casi in cui la
modificazione territoriale riguardi un ambito non superiore ad un quinto del territorio
comunale."
5.
Province
Lart. 55, commi 1 e 2, sono così sostituiti:
"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni
e dallo Stato.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Le funzioni di area vasta sono attribuite alle Province,
forme associative intercomunali disciplinate dalla legge approvata dalle due Camere e
dagli statuti regionali."
6.
Progetti di autonomia speciale
Lart. 57, comma 4, è così sostituito:
"Con legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera possono essere disciplinate forme e condizioni particolari
di autonomia anche per altre Regioni. I relativi progetti di legge sono proposti con
lapprovazione della maggioranza assoluta dei componenti dalla Assemblea regionale e
del Consiglio regionale delle autonomie locali, e possono prevedere lattribuzione
alla Regione anche della potestà legislativa in materie comprese nellart. 58, commi
1 e 2."
7.
Principi di gradualità e di adeguatezza
È inserita la seguente disposizione transitoria:
"La legge approvata dalle due Camere prevede di
condizionare il conferimento alle Regioni di nuovi poteri legislativi alla previa
approvazione ed attuazione delle attribuzioni alle autonomie locali già previste dalla
legislazione vigente.
Nella fase di attuazione del nuovo assetto costituzionale,
al Senato federale è attribuita la verifica periodica dellapplicazione funzionale
ed efficiente del principio di sussidiarietà di cui allart. 56."
Ulteriori emendamenti consequenziali
alle proposte presentate
In relazione al punto 2.1 Funzioni del Senato
Allart. 66, comma 1, lettera a), sono soppresse le
parole ", istituito con legge approvata dalle due Camere,"
Nellart. 69, comma 1, le parole "del
Senato", sono sostituite con le parole "della Camera dei deputati".
Nellart. 70, comma 1, le parole "sentiti i
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", sono sostituite
con le parole "sentito il Presidente della Camera dei deputati".
Nellart. 72, comma 3, le parole "dal Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalle due Camere".
Nellart. 75 le parole "del Senato della
Repubblica", sono sostituite con le parole "della Camera dei deputati"; le
parole "approvata dalle due Camere", sono soppresse.
Lart. 88 è abrogato.
Nellart. 98, comma 4, sono soppresse le parole
"approvata dalle due Camere".
Nellart. 105, comma 3, le parole "del Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "della Camera dei
deputati".
Nellart. 108, comma 1, sono soppresse le parole
"approvata dalle due Camere".
Nellart. 109, comma 2, le parole "Il Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "La Camera dei deputati".
Nellart. 120, comma 5, le parole "dal Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei
deputati".
Nellart. 120, comma 6, le parole "dal Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei
deputati".
Nellart. 120, comma 10, le parole "dal Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei
deputati".
Nellart. 120, comma 11, le parole "dal Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei
deputati".
Nellart. 122, comma 3, laddove ricorrono le parole
"dal Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera
dei deputati".
Nellart. 122, comma 4, le parole "dal Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei
deputati".
Nellart. 123, comma 1, le parole "dal Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei
deputati".
Nellart. 135, comma 1, è così sostituito:
"La Corte costituzionale è composta da venti giudici.
Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati
dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal
Senato federale della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalla Camera dei
deputati."
Nellart. 135, comma 8, la parola
"senatore", è sostituita con la parola "deputato".
Nellart. 135, comma 8, le parole "il Senato
della Repubblica", sono sostituite con le parole "la Camera dei deputati".
In relazione al punto 2.2 composizione del Senato
Il secondo comma dellart. 84 è così sostituito:
"Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere, ovvero alla Camera dei deputati e ad unAssemblea regionale".
[Valida solo per le ipotesi A e B]
È inserita la seguente disposizione transitoria:
"Le prime elezioni dei senatori successive
allentrata in vigore della Costituzione si svolgono in tutte le Regioni
contestualmente al rinnovo della Camera dei deputati"
[Valida solo per le ipotesi B e C]
Lart. 77, comma 1, è così sostituito:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati,
eletta a suffragio universale e diretto, e del Senato federale della Repubblica."
Lart. 80 è così sostituito:
"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra."
Lart. 81, commi 1 e 2, sono così sostituiti:
"Lelezione della Camera dei deputati ha luogo
entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non sia riunita le nuova Camera dei deputati sono
prorogati i poteri della precedente."
Lart. 85 è così sostituito:
"Ogni componente della Camera dei deputati rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Ogni componente del Senato federale rappresenta le
comunità territoriali."
Lart. 89 è abrogato.
Nellart. 104, comma 2, sono soppresse le parole
"integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni".
In relazione al punto 4 Città metropolitane
Nellart. 56, comma 1, primo periodo, dopo la parola
"Province", sono inserite le parole "Città metropolitane".
Nellart. 56, comma 1, secondo periodo, dopo le parole
"alle Province", sono inserite le parole "alle Città metropolitane".
Nellart. 56, ultimo comma, dopo le parole "delle
Province", sono inserite le parole "delle Città metropolitane".