N.3-4-5-6 1997 ANNO XVIII - maggio/dicembre

Emendamenti alla proposta della Commissione per le riforme costituzionali

Associazione nazionale dei Comuni d’Italia — Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Roma — 20 gennaio 1998

Una posizione unitaria dei Comuni e delle Regioni

Gli emendamenti alla proposta di riforma costituzionale approvata dalla Commissione bicamerale che seguono sono stati elaborati di comune accordo dall’Anci e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e riflettono il punto di vista unitario che le Regioni e i Comuni hanno maturato attraverso un impegnativo confronto.

Questo documento, presentato alla vigilia dell’avvio del dibattito parlamentare, costituisce pertanto lo strumento di un forte impegno politico comune che continuerà in tutti i successivi passaggi del processo di approvazione della riforma costituzionale.

Gli emendamenti proposti non possono in alcun modo essere considerati come una serie di risposte a problemi specifici tra loro sconnessi.

Essi sono tra loro logicamente e politicamente collegati, in quanto definiscono un coerente quadro istituzionale e affrontano in maniera sistematica quei nodi cruciali della riforma in senso federale dello Stato che la Commissione bicamerale non ha adeguatamente risolto.

I Comuni e le Regioni ritengono che, se si vuole dare sul serio un "ordinamento federale" alla Repubblica e se si vuole garantire una maggiore funzionalità all’azione dei poteri pubblici in Italia, si devono operare sette fondamentali interventi sul testo approvato il 4 novembre. In particolare occorre:

1. delimitare ulteriormente le competenze legislative dello Stato;

2. affidare al Senato un ruolo di "garanzia federale" e di raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, prevedendone una composizione conseguente;

3. definire i tratti di nuove Regioni, rese più autorevoli attraverso l’elezione diretta del Presidente ed al tempo stesso più aperte ad un raccordo con gli enti locali mediante l’istituzione di un Consiglio regionale delle autonomie;

4. adeguare il Governo delle grandi aree urbane alla complessità dei problemi che le coinvolgono, prevedendo ordinamenti differenziati per le Città metropolitane;

5. rendere più flessibile e funzionale la configurazione e il ruolo delle Province;

6. assicurare anche alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di promuovere progetti speciali di autonomia;

7. assicurare che il processo di trasferimento delle funzioni oggi svolte dallo Stato si attui in base a principi di gradualità e adeguatezza.

1. Delimitare le competenze legislative dello Stato

Un cardine del federalismo risiede nella delimitazione dei poteri statali. La proposta della Commissione Bicamerale, pur invertendo il criterio di ripartizione delle competenze dell’attuale articolo 117, mantiene in capo allo Stato poteri legislativi troppo estesi e, soprattutto, troppo elastici.

Con gli emendamenti proposti si riducono quindi le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e si precisa che nelle materie a competenza concorrente lo Stato possa definire soltanto i "principi fondamentali" mediante una legge approvata dalle due Camere. Approvata cioè anche dal "Senato federale".

Se non si vuole aprire, attraverso quel cuneo, uno spazio praticamente illimitato al riaccentramento del sistema istituzionale, lo stesso deve valere in quei casi in cui per la difesa di interessi nazionali imprescindibili si riveli necessario un intervento legislativo statale su materia di competenza regionale.

2. Istituire un vero Senato federale

È evidente che se si vuole costruire un assetto federale, allora il contrappeso istituzionale veramente necessario è un Senato che garantisca il mantenimento di un adeguato bilanciamento tra le esigenze di autonomia dei territori e di coesione nazionale e che costituisca uno strumento di raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali.

Va quindi radicalmente ripensata l’impostazione della Commissione bicamerale sulla seconda Camera. Né sarebbe produttivo accentuare ulteriormente le ambiguità già contenute nel progetto sulle funzioni del Senato. Occorre invece che esso si caratterizzi schiettamente come un "Senato federale" e che quindi siano attribuite alla sola Camera dei deputati tutte quelle funzioni che attengono propriamente all’indirizzo politico di Governo oppure all’equilibrio tra le parti politiche le quali devono quindi essere semmai affidate a deliberazioni con maggioranza qualificata.

Si tratta anche di semplificare il sistema delle fonti prevedendo tre fondamentali procedimenti legislativi: quello con esame eventuale o necessario del Senato e approvazione definitiva della Camera per la gran parte delle leggi ordinarie; quello con approvazione delle due Camere per le norme di "garanzia federale"; quello con esame eventuale della Camera e approvazione definitiva del Senato da prevedere per un limitato novero di materie che rientrano negli "affari interni" delle Regioni e degli enti locali.

È chiaro che affidare tali funzioni al Senato ha senso soltanto se si adottano scelte conseguenti per quanto riguarda la sua composizione. Si noti che solo su questo aspetto vengono presentate tre distinte ipotesi di modifica del progetto, tra loro alternative. Lo si è fatto non perché le si ritenga interscambiabili o combinabili.

L’Anci e la Conferenza delle Regioni ritengono che la soluzione più nitida sia quella di un Senato costituito esclusivamente da rappresentanti degli esecutivi regionali e locali. Ma se, come si desume dalle decisioni assunte fino ad oggi, questa ipotesi non dovesse ottenere il consenso necessario, deve essere chiaro che non tutte le alternative teoricamente praticabili sono coerenti con la prospettiva federale.

Rimangono soltanto due soluzioni.

O l’ipotesi di un Senato a composizione mista, nel quale tutti i componenti abbiano le stesse prerogative e nel quale la rappresentanza delle Regioni e degli enti locali sia affidata agli esecutivi e non, di nuovo, a delegazioni partitiche.

Oppure l’ipotesi di un Senato a composizione ristretta ed interamente elettiva, nel quale sia però chiaro e vincolante il raccordo dei rappresentanti con i territori e con gli enti di cui essi sono espressione.

3. Delineare un nuovo profilo delle Regioni

Per dare corpo alla prospettiva federalista in Italia se da un lato occorre alleggerire le competenze dello Stato e costituire al centro una sede di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, occorre anche ridefinire il profilo delle Regioni e la natura dei rapporti tra le Regioni e gli enti locali a livello decentrato.

È necessario innanzitutto garantire stabilità ed autorevolezza ai Governi regionali prevedendo in Costituzione il principio dell’elezione diretta dei Presidenti e assicurando, in ogni modo, che si darà attuazione a tale principio entro le elezioni del 2000, perché le Regioni siano pronte sin da subito ad esercitare efficacemente i poteri loro conferiti.

Al tempo stesso è necessario definire le condizioni istituzionali per cui le Regioni siano aperte al raccordo con gli enti locali. Attraverso l’istituzione dei Consigli regionali delle autonomie si deve garantire la partecipazione degli enti locali alla fase costituente delle nuove Regioni, mediante l’approvazione degli statuti, e alla elaborazione delle successive decisioni legislative più rilevanti.

4. Prevedere ordinamenti speciali per le grandi aree urbane

Il carattere federale della Repubblica deve essere valorizzato inoltre per favorire la ricerca di soluzioni ordinamentali appropriate ed efficaci ai complessi problemi del Governo delle grandi aree urbane ed ai peculiari problemi della Capitale. Le Città metropolitane devono quindi poter definire autonomamente propri statuti e, con questi, propri ordinamenti differenziati.

5. Rendere più flessibile l’esercizio delle funzioni di area vasta

Soluzioni appropriate ed efficaci, a seconda dei contesti, devono poter essere definite anche per l’esercizio delle funzioni di area vasta. Per questo si tratta di affidare ad una nuova disciplina il compito di precisare la configurazione e il ruolo delle Province, innestandole sul tessuto amministrativo comunale.

6. Rendere possibili livelli differenziati di autonomia

La flessibilità del modello federale deve essere valorizzata infine per consentire, realisticamente, a tutte le Regioni di cimentarsi con progetti speciali di autonomia in quegli ambiti dell’intervento pubblico nei quali questo sia ritenuto opportuno e praticabile dagli amministratori regionali e locali e sia ritenuto accettabile dal Parlamento nazionale.

7. Regolare il processo di trasferimento delle competenze

Il medesimo principio di flessibilità deve ispirare l’intero processo di trasferimento delle competenze le quali devono poter essere temporalmente modulate in relazione alle determinazioni ed alle capacità regolative ed amministrative dei singoli enti.

1.
Competenze legislative riservate allo Stato

Nell’art. 58, comma 1, lett. o) è così modificata: "o) ordine pubblico e sicurezza, fatte salve le competenze in materia di polizia locale, urbana e rurale"; la lett. r) è così sostituita: "r) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni nell’erogazione di servizi relativi a diritti sociali tutelati dalla Costituzione"; la lett. v) è soppressa".

Nell’art. 58, il comma 2 è così sostituito:

"La legge approvata dalle due Camere, determina principi fondamentali in materia di: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dei beni culturali e ambientali; protezione civile; informazione; sicurezza urbana e locale".

Nell’art. 58, il comma 3 è così sostituito:

"La legge approvata dalle due Camere, può stabilire principi fondamentali per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali. Può altresì delegare alle Regioni funzioni normative in materie ricomprese nell’elenco di cui al comma 1".

Nell’art. 58, il comma 4 è soppresso.

Nell’art. 58, alla fine dell’ultimo comma, è aggiunta la frase:

"La legge approvata dalle due Camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione".

2.
Senato federale
2.1.
Funzioni del Senato federale

L’art. 90 è così sostituito:

"La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.

Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

b) elezioni nazionali ed europee;

c) coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;

d) diritti fondamentali di libertà;

e) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni nell’erogazione di servizi relativi a diritti sociali tutelati dalla Costituzione;

f) stampa e radiotelevisione.

Sono approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.

Sono inoltre approvate dalle due Camere le leggi nelle materie indicate da altre disposizioni della Costituzione e da leggi costituzionali."

Nell’art. 90 è aggiunto il seguente comma:

"Sono approvate dal Senato, ai sensi dell’art. 93, ultimo comma, le leggi che riguardano:

a) principi fondamentali del sistema elettorale regionale;

b) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali dei Comuni;

c) distacco di Comuni da una Regione e aggregazione ad un’altra, ai sensi dell’art. 63, comma 3;

d) ogni altra materia prevista dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali."

All’art. 93 è aggiunto il seguente comma:

"I disegni di legge nelle materie ricomprese nell’ultimo comma dell’art. 90, sono esaminati dal Senato e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato decide in via definitiva."

2.2.
Composizione del Senato federale
Ipotesi A
(Senato dei Governi regionali e locali)

L’art. 79 è così sostituito:

"Il Senato federale della Repubblica è composto da rappresentanti dei Governi regionali e locali.

Ad ogni Regione spettano due voti, più un voto aggiuntivo per ogni milione di abitanti, in base a quanto risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell’esecutivo regionale da questo nominati e revocati, e possono essere rappresentati da altri componenti dei rispettivi esecutivi. Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai rappresentanti presenti.

I rappresentanti dei Governi locali di ciascuna Regione sono in numero pari ai voti attribuiti ai rispettivi Governi regionali. Sono senatori di diritto i sindaci delle città metropolitane di cui all’art. 56. I restanti seggi sono ricoperti da rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e Presidenti di Provincia, secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere."

Ipotesi B
(Composizione mista)

L’art. 79 è così sostituito:

"Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

Cento senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale, contestualmente alla elezione dell’Assemblea regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti due seggi, al Molise e alla Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Cinquanta senatori sono espressi dalle Regioni. A tal fine ad ogni Regione è attribuito un seggio. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell’esecutivo regionale, eletti secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere.

Cinquanta senatori sono espressi dagli enti locali. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città metropolitane di cui all’art. 56. I restanti seggi sono ricoperti da rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e Presidenti di Provincia, secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere.

La cessazione, per qualunque motivo, dalla carica regionale o locale comporta la cessazione dalla carica di senatore."

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"I seggi di senatore spettanti a rappresentanti delle autonomie nella Regione Trentino-Alto-Adige sono assegnati secondo specifiche disposizioni di attuazione del relativo statuto speciale."

Ipotesi C
(Composizione interamente elettiva)

L’art. 79 è così sostituito:

"Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale.

Il numero dei senatori è di centocinquanta.

Ad ogni Regione sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori di ogni Regione sono eletti contestualmente alle elezioni della Assemblea regionale.

Le candidature a senatore sono presentate da assemblee composte da amministratori e consiglieri regionali e locali, secondo le modalità stabilite con legge approvata dalle due Camere.

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"In via di prima attuazione, in mancanza della legge di cui all’art. 79, comma 5, le candidature a senatore sono presentate da assemblee composte da tutti i consiglieri regionali, dai Presidenti di Provincia, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e da un ulteriore numero di sindaci, tale che i rappresentanti degli enti locali siano nel complesso in numero uguale ai consiglieri regionali, eletti con il metodo del voto limitato ad uno da una assemblea convocata dal Presidente della Regione e composta dai sindaci di tutti i Comuni non capoluogo. Le candidature dei singoli candidati o di gruppi di candidati tra loro comunque collegati devono essere sottoscritte da almeno il cinque per cento dei componenti l’assemblea ed ottenere almeno il dieci per cento dei voti dei componenti. Ogni componente dell’assemblea può votare per un solo candidato o gruppo di candidati tra loro collegati."

3.
Statuto regionale
Elezione diretta del Presidente della Regione
Consiglio regionale delle autonomie locali

Il comma 2 dell’art. 60 è così sostituito:

"Lo statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dall’Assemblea regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali."

Nel comma 3 dell’art. 60, le parole "o un quinto dei componenti l’Assemblea regionale" sono sostituite con le parole ", un quinto dei componenti l’Assemblea regionale o un quinto del Consiglio regionale delle autonomie locali".

La lett. a) del comma 4 dell’art. 60 è così sostituita:

"a) la forma di governo della Regione, prevedendo l’elezione diretta del Presidente della Regione;"

Nel comma 4 dell’art. 60, alla lett. c) è aggiunta la seguente frase: ", mediante l’istituzione di un Consiglio regionale delle autonomie locali".

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"In via di prima attuazione, ai fini dell’approvazione dello Statuto regionale, i Consigli regionali delle autonomie sono composti dai Presidenti di Provincia, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e da un ulteriore numero di sindaci, tale che i rappresentanti degli enti locali siano nel complesso in numero uguale ai componenti dell’Assemblea regionale, eletti con il metodo del voto limitato ad uno da una assemblea convocata dal Presidente della Regione e composta dai sindaci di tutti i Comuni non capoluogo."

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"Sino alla adozione degli statuti e delle leggi elettorali di cui all’art. 60, i modi di elezione diretta dei Presidenti delle Regioni e di composizione ed elezione delle Assemblee regionali, sono stabiliti in via transitoria con legge approvata dalle due Camere. In mancanza di tale legge si considera eletto Presidente della Regione il capolista della lista regionale che, ai sensi della legge 23 febbraio 1995, n. 43, abbia ottenuto il maggior numero di voti. "

4.
Città metropolitane

La prima frase del comma 3 dell’art. 56 è soppressa. In sostituzione, vengono inseriti i seguenti commi:

"Nelle aree metropolitane individuate dalla legge approvata dalle due Camere il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono costituirsi in Città metropolitana ad ordinamento differenziato.

A tal fine, su iniziativa del Comune capoluogo o dei Comuni interessati è istituita, sentita la Regione, una apposita assemblea, composta da rappresentanti dei Comuni interessati, incaricata di adottare una proposta di statuto della Città metropolitana, che ne indichi gli assetti territoriali, la forma di governo, le funzioni, anche di carattere normativo.

La proposta di statuto è trasmessa al Senato per l’approvazione con la procedura di cui all’art. 93, ultimo comma. La legge di approvazione dello statuto è sottoposta a referendum popolare ed è promulgata se ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti con la partecipazione della maggioranza assoluta degli elettori dell’area interessata.

Alla elezione degli organi della Città metropolitana si procede entro un anno dall’entrata in vigore di tale legge; prima della scadenza di questo termine, la Regione provvede ad attuare il trasferimento delle funzioni.

La Città metropolitana, comunque denominata, sostituisce la Provincia, acquisendone le funzioni. Quando la Città metropolitana non coincide con il territorio di una Provincia, la legge approvata dalle due Camere provvede, per le zone non ricomprese, sentiti gli enti territoriali interessati, a nuove delimitazioni delle circoscrizioni limitrofe, oppure a stabilire specifici ordinamenti differenziati. "

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"Fino alla approvazione della legge di cui all’articolo 56, comma 3, si considerano aree metropolitane quelle ricomprendenti i Comuni di Roma, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e quelle individuate dalle Regioni a statuto speciale."

Nell’art. 55, all’ultimo comma è aggiunta la seguente frase:

"La legge approvata dalle due Camere determina le funzioni della capitale. Lo statuto della Regione Lazio assicura alla città di Roma speciali condizioni di autonomia."

Nell’art. 63, comma 4, nella prima fase le parole "Con legge regionale" sono sostituite dalle parole: "Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 56, commi 4 e 5, con legge regionale."

Nel comma 4 dell’art. 63 all’ultima frase è aggiunta la seguente frase:

"Il referendum non è richiesto nei casi in cui la modificazione territoriale riguardi un ambito non superiore ad un quinto del territorio comunale."

5.
Province

L’art. 55, commi 1 e 2, sono così sostituiti:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Le funzioni di area vasta sono attribuite alle Province, forme associative intercomunali disciplinate dalla legge approvata dalle due Camere e dagli statuti regionali."

6.
Progetti di autonomia speciale

L’art. 57, comma 4, è così sostituito:

"Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre Regioni. I relativi progetti di legge sono proposti con l’approvazione della maggioranza assoluta dei componenti dalla Assemblea regionale e del Consiglio regionale delle autonomie locali, e possono prevedere l’attribuzione alla Regione anche della potestà legislativa in materie comprese nell’art. 58, commi 1 e 2."

7.
Principi di gradualità e di adeguatezza

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"La legge approvata dalle due Camere prevede di condizionare il conferimento alle Regioni di nuovi poteri legislativi alla previa approvazione ed attuazione delle attribuzioni alle autonomie locali già previste dalla legislazione vigente.

Nella fase di attuazione del nuovo assetto costituzionale, al Senato federale è attribuita la verifica periodica dell’applicazione funzionale ed efficiente del principio di sussidiarietà di cui all’art. 56."

Ulteriori emendamenti consequenziali
alle proposte presentate

In relazione al punto 2.1 — Funzioni del Senato

All’art. 66, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole ", istituito con legge approvata dalle due Camere,"

Nell’art. 69, comma 1, le parole "del Senato", sono sostituite con le parole "della Camera dei deputati".

Nell’art. 70, comma 1, le parole "sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "sentito il Presidente della Camera dei deputati".

Nell’art. 72, comma 3, le parole "dal Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalle due Camere".

Nell’art. 75 le parole "del Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "della Camera dei deputati"; le parole "approvata dalle due Camere", sono soppresse.

L’art. 88 è abrogato.

Nell’art. 98, comma 4, sono soppresse le parole "approvata dalle due Camere".

Nell’art. 105, comma 3, le parole "del Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "della Camera dei deputati".

Nell’art. 108, comma 1, sono soppresse le parole "approvata dalle due Camere".

Nell’art. 109, comma 2, le parole "Il Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "La Camera dei deputati".

Nell’art. 120, comma 5, le parole "dal Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei deputati".

Nell’art. 120, comma 6, le parole "dal Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei deputati".

Nell’art. 120, comma 10, le parole "dal Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei deputati".

Nell’art. 120, comma 11, le parole "dal Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei deputati".

Nell’art. 122, comma 3, laddove ricorrono le parole "dal Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei deputati".

Nell’art. 122, comma 4, le parole "dal Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei deputati".

Nell’art. 123, comma 1, le parole "dal Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "dalla Camera dei deputati".

Nell’art. 135, comma 1, è così sostituito:

"La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalla Camera dei deputati."

Nell’art. 135, comma 8, la parola "senatore", è sostituita con la parola "deputato".

Nell’art. 135, comma 8, le parole "il Senato della Repubblica", sono sostituite con le parole "la Camera dei deputati".

In relazione al punto 2.2 — composizione del Senato

Il secondo comma dell’art. 84 è così sostituito:

"Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere, ovvero alla Camera dei deputati e ad un’Assemblea regionale".

[Valida solo per le ipotesi A e B]

È inserita la seguente disposizione transitoria:

"Le prime elezioni dei senatori successive all’entrata in vigore della Costituzione si svolgono in tutte le Regioni contestualmente al rinnovo della Camera dei deputati"

[Valida solo per le ipotesi B e C]

L’art. 77, comma 1, è così sostituito:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati, eletta a suffragio universale e diretto, e del Senato federale della Repubblica."

L’art. 80 è così sostituito:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra."

L’art. 81, commi 1 e 2, sono così sostituiti:

"L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita le nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente."

L’art. 85 è così sostituito:

"Ogni componente della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Ogni componente del Senato federale rappresenta le comunità territoriali."

L’art. 89 è abrogato.

Nell’art. 104, comma 2, sono soppresse le parole "integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni".

In relazione al punto 4 — Città metropolitane

Nell’art. 56, comma 1, primo periodo, dopo la parola "Province", sono inserite le parole "Città metropolitane".

Nell’art. 56, comma 1, secondo periodo, dopo le parole "alle Province", sono inserite le parole "alle Città metropolitane".

Nell’art. 56, ultimo comma, dopo le parole "delle Province", sono inserite le parole "delle Città metropolitane".