1. Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dellarticolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*
)
Capo I
Conferimento di funzioni
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina ai sensi
dellarticolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15
maggio 1997, n. 127, il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e
compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nellambito di
un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
2. Resta salva lulteriore attuazione della delega di
cui allarticolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle
materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate
dal presente decreto.
3. In riferimento alle materie di cui al comma 1,
costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3,
comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata
dei lavoratori non appartenenti allUnione Europea, nonchè procedimenti di
autorizzazione per attività lavorativa allestero;
b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e
plurime;
c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale;
d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema
informativo lavoro secondo quanto previsto dallarticolo 11;
e) raccordo con gli organismi internazionali e
coordinamento dei rapporti con lUnione Europea.
Art. 2.
Funzioni e compiti conferiti
1. Sono conferiti alle Regioni le funzioni ed i compiti
relativi al collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di ununica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti allUnione Europea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad
eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici
centrali degli enti pubblici;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare loccupazione e ad incentivare lincontro
tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alloccupazione femminile.
2. Sono conferiti alle Regioni le funzioni ed i compiti in
materia di politica attiva del lavoro e in particolare:
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad
incrementare loccupazione e ad incentivare lincontro tra domanda e offerta di
lavoro anche con riferimento alloccupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi
alloccupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a
favorire loccupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare
riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui allarticolo 25 della legge 23
luglio 1991, n. 223;
d) programmazione e coordinamento delle iniziative
finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e allinserimento
lavorativo di categorie svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini
formativi e di orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori
socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei
lavoratori previa analisi tecnica.
3. Al fine di garantire lomogeneità delle procedure
e dei relativi provvedimenti, lesercizio delle funzioni e dei compiti di cui al
comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto
dintesa fra tutte le Regioni interessate.
4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello
delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali allesercizio di quelli
conferiti.
Art. 3.
Attività in materia di eccedenze di personale
temporanee e strutturali
1. Ai sensi dellarticolo 1, comma 3, lettera o),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e
strutturali.
2. In attesa di unorganica revisione degli
ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del
lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto
dallarticolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le
Regioni è svolto lesame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi
di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la
dichiarazione di mobilità del personale. Le Regioni promuovono altresì gli accordi e i
contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
3. Nellambito delle procedure di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le Regioni esprimono
motivato parere.
Capo II
Servizi regionali per limpiego
Art. 4.
Criteri per lorganizzazione del sistema regionale per limpiego
1. Lorganizzazione amministrativa e le modalità di
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare lintegrazione tra i servizi per
limpiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge
regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dellarticolo 4, comma 3, lettere f), g) e
h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle Province delle funzioni e dei
compiti di cui allarticolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione
dellintegrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale permanente
tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica
rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la
composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base
della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dallordinamento,
rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella
del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a
rendere effettiva, sul territorio, lintegrazione tra i servizi allimpiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti
istituzionali della Regione, delle Province e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui allarticolo 2, comma 2, ad apposita struttura
regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente
il compito di collaborare al raggiungimento dellintegrazione di cui al comma 1 nel
rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il
collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui allarticolo 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle Province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a),
tramite strutture denominate "centri per limpiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per limpiego
sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve
motivate esigenze socio geografiche;
g) possibilità di attribuzione alle Province della
gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per limpiego, connessi
alle funzioni e compiti conferiti alla Regione ai sensi dellarticolo 2, comma 2;
h) possibilità di attribuzione allente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi
del presente decreto, anche prevedendo che lerogazione di tali ulteriori servizi sia
a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
2. Le Province individuano adeguati strumenti di raccordo
con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione
degli obiettivi e allorganizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti
di cui allarticolo 2, comma 1.
3. I servizi per limpiego di cui al comma 1 devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
Art. 5.
Commissione regionale per limpiego
1. La commissione regionale per limpiego è soppressa
con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui allarticolo 4,
lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui allarticolo 4,
comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di
cui al medesimo articolo 4, lettera b).
Art. 6.
Soppressione di organi collegiali
1. La Provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di
entrata in vigore della legge regionale di cui allarticolo 4, comma 1, istituisce
ununica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo
tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione
alle attività e alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dellarticolo 4,
comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza
degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti
principi e criteri:
a) la composizione della commissione deve essere tale da
permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
b) presidenza della commissione al presidente
dellamministrazione provinciale;
c) inserimento del consigliere di parità;
d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel
rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
2. Con effetto dalla costituzione della commissione
provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative
funzioni e competenze sono trasferite alla Provincia:
a) commissione provinciale per limpiego;
b) commissione circoscrizionale per limpiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) commissione provinciale per il collocamento
obbligatorio.
3. La provincia, nellattribuire le funzioni e le
competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce
allinterno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle
categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati
rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un
ispettore medico del lavoro.
Capo III
Trasferimento risorse alle Regioni e soppressione uffici
Art. 7.
Personale
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottarsi ai sensi dellarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in
via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi
compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonchè delle modalità e procedure di
trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al
30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per
limpiego è disposta secondo i seguenti criteri:
a) trasferimento alle Regioni di tutto il personale in
servizio presso le agenzie per limpiego assunto con contratto di diritto privato,
fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali
e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni
circoscrizionali per limpiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del
70 per cento.
2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi
servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale
contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni
dallemanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il
personale statale trasferito e quello in servizio presso le Regioni e gli enti locali.
3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono
calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per
cento, anche operando compensazioni territoriali.
4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino
superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri
di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, dintesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
5. Al personale statale trasferito è comunque garantito il
mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare
per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi ai sensi dellarticolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n.
59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dallarticolo
4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del
comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna Regione ai
sensi dellarticolo 4.
7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai
sistemi informativi lavoro di cui allarticolo 11, sono ceduti alle Regioni previo
consenso di tutte le parti contraenti.
8. Le risorse finanziarie occorrenti per lattuazione
della presente legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale nellesercizio finanziario 1997 per
le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle Regioni utilizzando gli stanziamenti
iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lesercizio finanziario 1998.
Limitatamente allanno 1998, lamministrazione del lavoro, con le disponibilità
sopra determinate, corrisponde alle Regioni, per il tramite dei propri funzionari
delegati, le somme occorrenti per le dette finalità in ragione danno e con
decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Per lanno
1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati nei limiti e con le modalità indicate
per lesercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio, nelle
apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 8.
Soppressione uffici periferici
1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per
limpiego di cui allarticolo 4, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999 sono
soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in
particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per limpiego e
per il collocamento in agricoltura.
Art. 9.
Regioni a statuto speciale
1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonchè il trasferimento dei
relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite
norme di attuazione.
Capo IV
Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
Sistema informativo lavoro
Art. 10.
Attività di mediazione
1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera g),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalità necessarie
per lautorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro a idonee strutture organizzative.
2. Lattività di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con
capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonchè da enti non commerciali con
patrimonio non inferiore a 200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto
sociale esclusivo lattività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
4. Lautorizzazione è rilasciata, entro e non oltre
centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e può essere
successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda
si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono
presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro
trenta giorni alle Regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere
entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può
comunque procedere al rilascio dellautorizzazione o al suo rinnovo.
6. Ai fini dellautorizzazione i soggetti interessati
si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in
rete, i dati relativi alla domanda e allofferta di lavoro che sono a loro
disposizione;
b) comunicare allautorità concedente gli spostamenti
di sede, lapertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;
c) fornire allautorità concedente tutte le
informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con
competenze professionali idonee allo svolgimento dellattività di selezione di
manodopera; lidoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze
lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, allorientamento alla
selezione e alla formazione del personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti
muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati
ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del
personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato
condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro leconomia pubblica, per il delitto previsto dallarticolo
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni
previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza
sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio
1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dellattività di mediazione è
vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla
razza, sulla cittadinanza, sullorigine territoriale, sullopinione o
affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle
informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro lattività
di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge lattività di mediazione
indica gli estremi dellautorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le
comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con
decreto, i criteri e le modalità:
a) di controllo sul corretto esercizio dellattività;
b) di revoca dellautorizzazione, anche su richiesta
delle Regioni, in caso di non corretto andamento dellattività svolta, con
particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e
10;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte
di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione
di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni
contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere
presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.
Art. 11.
Sistema informativo lavoro
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato
Sil, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dallarticolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il Sil è costituito dallinsieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai
compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il Sil, quale strumento per lesercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie
ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di
cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, gli enti locali, nonché i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi
dellarticolo 10, hanno lobbligo di connessione e di scambio dei dati tramite
il Sil, le cui modalità sono stabilite sentita lautorità per linformatica
nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di
accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal Sil stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i
cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere
dellautorità per linformatica nella pubblica amministrazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente
comma sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad
apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
5. Le Regioni e gli enti locali possono stipulare
convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per laccesso
alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o
indiretto ai dati ed alle informazioni del Sil, le Regioni e gli enti locali sottopongono
al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di
convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione
professionale della camera di commercio e di altri enti funzionali è collegato con il Sil
secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare
con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai
collegamenti tra il Sil ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del
Sil sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di
quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle Regioni le attività di conduzione
e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali.
Fatte salve lomogeneità, linterconnessione e la fruibilità da parte del
livello nazionale del Sil, le Regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo
autonomo di parti del sistema. La gestione e limplementazione del Sil da parte delle
Regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi
soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
dellorgano tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare lomogeneità logica e
tecnologica del Sil ed al contempo consentire lautonomia organizzativa e gestionale
dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto
di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con
compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e
le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dellorgano tecnico di
cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
10. Le delibere dellorgano tecnico sono rese
esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura
obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.