1. Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa (Art. 1)
Capo I
Art. 1. - 1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della
presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o
attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le Province,
i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali,
nellosservanza del principio di sussidiarietà di cui allarticolo 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, anche ai sensi dellarticolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli
interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le
funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto
esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici,
ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dallapplicazione dei commi 1 e
2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione
internazionale e attività promozionale allestero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sullanagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse
finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale dellistruzione scolastica e stato
giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
(Omissis) |