N.2 1997 • ANNO XVIII - marzo/aprile

1. Legge 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Art. 1)

 Capo I

Art. 1. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, nell’osservanza del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all’estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

(Omissis)