1. Legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1
Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
Art.
1 - Istituzione della Commissione
È
istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di
trentacinque deputati e trentacinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente
della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica su designazione dei
Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei
cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono
direttamente alla nomina.
I componenti della
Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a
richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di aula, i
componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione
stessa, non sono computati per fissare il numero legale.
I Presidenti delle
Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta la
Commissione elegge a voto segreto il Presidente. Nellelezione, se nessuno riporta la
maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è
proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo,
la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto
segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta
eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto
il più anziano per età.
La Commissione
elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia
di forma di Stato, forma di Governo e bicameralismo, sistema delle garanzie.
I Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e
le proposte di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 4, presentati
entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Art.
2 - Lavori della Commissione
La
Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente,
secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei
deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei
componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.
La Commissione
nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate
relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle
relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.
Non sono ammesse
questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.
La Commissione,
entro il 30 giugno 1997, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte
II della Costituzione, corredato di relazione illustrativa e di eventuale relazione di
minoranza; ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più delle
materie indicate nellarticolo 1, comma 4, corredati di relazioni illustrative e di
eventuali relazioni di minoranza. Al fine di rispettare questo termine, il Presidente
della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del
regolamento della Camera dei deputati relative allorganizzazione dei lavori e delle
sedute dellAssemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non si
pervenga allapprovazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere,
per ciascuna delle materie di cui allarticolo 1, comma 4, un disegno o una proposta
di legge fra quelli assegnati ai sensi dellarticolo 1, comma 5, nel testo
eventualmente emendato dalla Commissione stessa.
Entro trenta giorni
dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del
Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la
Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.
Art.
3 - Lavori delle Assemblee
I
Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per liscrizione del progetto o
dei progetti di legge allordine del giorno delle Assemblee.
La Commissione è
rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e
da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i Gruppi.
Nel corso
dellesame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti.
Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio
agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per
linizio della discussione generale, i componenti dellAssemblea possono
presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti
modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può
presentare emendamenti o sub-emendamenti fino a quarantotto ore prima dellinizio
della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali
si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e
distribuiti, possono essere presentati sub-emendamenti da parte di un presidente di Gruppo
o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente linizio della
seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.
Il progetto o i
progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo
dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso
degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale
è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Art.
4 - Referendum
La
legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dellarticolo 3, comma
4, è sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed
è promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi
diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Art.
5 - Applicabilità del procedimento
Il
procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai
disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.
Per la modificazione
della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge
costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.
Art.
6 - Cessazione
La
Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge costituzionale
approvata ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di
una o di entrambe le Camere.
Art.
7 - Spese di funzionamento
Le
spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del
bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art.
8 - Entrata in vigore
La presente legge
costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. La presente legge costituzionale,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato. |